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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 maggio 2016, n. 121

Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonchè requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (16G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2016
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Testo in vigore dal:  22-7-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ed, in particolare, il considerando 17 e l'articolo 20 riguardante i rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che ha disposto l'abrogazione della direttiva 2002/96/CE ed, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c) riguardante la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
Visto il considerando 14 della direttiva 2012/19/UE, ai sensi del quale i punti di raccolta per i RAEE di piccolissimo volume predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'articolo 11, comma 3, primo periodo che dispone l'obbligo per i distributori con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al dettaglio di almeno 400 mq, e la facoltà per tutti gli altri distributori, di ritirare gratuitamente, all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi, i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente;
Visto l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, alla stregua del quale «con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, che ha disciplinato le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. n. 0029100 del 18 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 settembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 0025288 GAB del 23 dicembre 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il presente decreto disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici così come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l) del medesimo decreto legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero) e in particolare definisce:
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, così come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 da parte degli utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.
2. Con l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono definite le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 3, del medesimo decreto legislativo ed i rispettivi oneri.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento Ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 20 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 novembre 2008, n. L 312.:
«Art. 17. I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche.
(Omissis).»
«Art. 20 (Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici).
Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici.
Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrati in conformità degli articoli 23 o 26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c) della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE), del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 luglio 2012, n. L 197:
«Art. 5 (Raccolta differenziata). - (Omissis).
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinchè:
a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e che sia gratuita per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga ne informano la Commissione;
c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m 2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono sottoposti a corretto trattamento conformemente all'articolo 8;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del considerando 14 della citata direttiva n. 2012/19/UE del 2012:
«Art. 14. La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione.
I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a rendere i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire al successo della raccolta dei RAEE. Pertanto, i punti di raccolta per RAEE di piccolissimo volume predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.
(Omissis).».
- La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - Supplemento Ordinario n. 96 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73, Supplemento Ordinario:
«Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori). - (Omissis).
3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.».
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 08 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2010, n. 102.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 11, comma 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, è riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
(Omissis).
f) "RAEE di piccolissime dimensioni": i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 16 (Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori). - 1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:
a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
b) le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'accordo ha validità triennale, è stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Si applica il comma 5 dell'articolo 15.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori). - 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
(Omissis).».