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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 7 giugno 2016, n. 120

Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonchè le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95. (16G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2016
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-7-2016

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante «Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari» e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76 «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222»;
Acquisiti il parere n. 10 del 9 settembre 2015 approvato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), espresso nell'adunanza del 30 settembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Considerata la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuto altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4687 del 28 aprile 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per direttore generale: il direttore generale del Ministero competente ad adottare i decreti relativi alle procedure per l'abilitazione;
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per bando candidati: il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento;
i) per bando commissari: il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
l) per Commissione: la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;
m) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;
n) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;
o) per settori bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato C, comma 1;
p) per settori non bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'allegato D, comma 1;
q) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
r) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
s) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
t) per «valore-soglia»: il valore di riferimento dell'indicatore, raggiunto il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;
u) per indice h di Hirsch: l'indicatore, definito da Jorge E.
Hirsch (Università della California, San Diego - USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;
v) per ORCID (Open Research and Contributor ID): il codice alfanumerico per l'identificazione univoca degli autori di pubblicazioni scientifiche rilasciato da ORCID in qualità di organizzazione internazionale, interdisciplinare, aperta, non a scopo di lucro;
z) per Scopus: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;
aa) per Web of Science: la banca dati citazionale «Core collection» gestita da Thomson Reuters e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;
bb) per ISSN (l'International Standard Serial Number): il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
cc) per ISBN (l'International Standard Book Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;
dd) per ISMN (l'International Standard Music Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;
ee) per codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere v), z), aa), bb), cc) e dd).
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O.
- La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258.
- Si riporta l'art. 16, comma 3, lettere a), b), c) e h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale). - (Omissis).
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR;
b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
(Omissis).».
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O.
Si riportano gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130:
«Art. 4 (Criteri di valutazione). - 1.Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce:
a) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificità dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della commissione;
d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione.
3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.»
«Art. 6 (Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia). - (Omissis).
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e più selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'art. 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
(Omissis).».
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2012, n. 134.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale). - 1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.».
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, e 6, commi 1, 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95:
«Art. 3 (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa). - 1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'art. 1, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.».
«Art. 6 (Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia). - 1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 1, con decreto adottato dal competente direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del Ministero, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre di durata della commissione in carica, è avviato, con la medesima modalità di cui al periodo precedente, il procedimento per la formazione della nuova commissione di durata biennale.
2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.
3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalità individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'art. 3, comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'art. 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e più selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'art. 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, lettere a), b), c), f) ed h), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale). - (Omissis).
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR;
b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio;
(Omissis).
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione;
(Omissis).
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
(Omissis).
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21:
«Art. 1 (Composizione). - 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 15 (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agliarticoli 16,18,22,23e24della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95:
«Art. 4 (Criteri di valutazione). - 1. Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce:
a) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificità dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della commissione;
d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione.
3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.».
Per i riferimenti all'art. 16 della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note all' art. 1.