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LEGGE 16 giugno 2016, n. 115

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. (16G00124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2016
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 01/07/2016, n. 152 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2016)
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Testo in vigore dal: 13-7-2016
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni  se
la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in  modo
che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o  in
parte sulla negazione della Shoah o dei  crimini  di  genocidio,  dei
crimini contro l'umanita' e dei  crimini  di  guerra,  come  definiti
dagli  articoli  6,  7  e  8  dello  statuto   della   Corte   penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12  luglio  1999,  n.
232». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  13
          ottobre  1975,  n.  654  (Ratifica  ed   esecuzione   della
          convenzione internazionale sull'eliminazione  di  tutte  le
          forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a  New
          York il 7 marzo 1966), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          23 dicembre 1975,  n.  337,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
          reato, anche ai  fini  dell'attuazione  della  disposizione
          dell'art. 4 della convenzione, e' punito: 
                a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con
          la multa fino a 6.000  euro  chi  propaganda  idee  fondate
          sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico,  ovvero
          istiga a commettere o commette atti di discriminazione  per
          motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 
                b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni  chi,
          in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette  violenza
          o atti di provocazione alla violenza per  motivi  razziali,
          etnici, nazionali o religiosi; 
              2. 
              3.  E'  vietata  ogni   organizzazione,   associazione,
          movimento o gruppo avente tra i propri scopi  l'incitamento
          alla discriminazione o alla violenza per  motivi  razziali,
          etnici,  nazionali  o  religiosi.  Chi  partecipa  a   tali
          organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o  presta
          assistenza alla loro attivita',  e'  punito,  per  il  solo
          fatto  della  partecipazione  o  dell'assistenza,  con   la
          reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni.   Coloro   che
          promuovono o dirigono  tali  organizzazioni,  associazioni,
          movimenti o gruppi sono  puniti,  per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da uno a sei anni. 
              3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei
          anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento,
          commessi  in  modo  che   derivi   concreto   pericolo   di
          diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla  negazione
          dello Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini  contro
          l'umanita' e dei crimini di  guerra,  come  definiti  dagli
          articoli  6,7  e  8  dello  statuto  della   Corte   penale
          internazionale, ratificato ai sensi della legge  12  luglio
          1999, n. 232.».