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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 aprile 2016, n. 111

Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali. (16G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2016
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Testo in vigore dal:  8-7-2016

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

CULTURALI E DEL TURISMO
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;
Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonché, in particolare, l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2015, n. 5;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° giugno 2015 di istituzione della Commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale;
Vista la relazione della Commissione di studio per l'attivazione del Sistema museale nazionale trasmessa in data 30 dicembre 2015;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 10 marzo 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Articolo unico

1. Al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso è stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei.
5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore del Polo museale regionale, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'articolo 103, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.»;
b) all'articolo 2, il comma 3 è soppresso;
c) gli articoli 3, 5 e 6 sono soppressi;
d) all'articolo 4:
1. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro.»;
2. al comma 3:
a) alla lettera e), le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «visitatori»;
b) alla lettera f) le parole: «capo dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'istituto o del luogo della cultura»;
c) dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;
d) alla lettera i), le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono soppresse;
3. al comma 4, le parole: «capi degli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «direttori degli istituti o dei luoghi della cultura»;
4. al comma 5, le parole: «i direttori generali competenti per materia possono» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore generale Musei può» e le parole: «- previo parere del comitato regionale per i servizi di biglietteria -» sono soppresse;
5. dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.»;
6. al comma 6, le parole comprese tra «nonché» e «indeterminato,» sono soppresse;
7. al comma 7, le parole: «sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2016

Il Direttore generale Musei, sulla base delle

indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale

dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'articolo 103,

comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio,

per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti,

scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.»;

b) all'articolo 2, il comma 3 è soppresso;

c) gli articoli 3, 5 e 6 sono soppressi; d) all'articolo 4:

1. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il

competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento

ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono

stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro.»; 2. al comma 3:

a) alla lettera e), le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «visitatori»; b) alla lettera f) le parole: «capo dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'istituto o del luogo della cultura»; c) dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) al

personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni

scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;

d) alla lettera i), le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono soppresse;

3. al comma 4, le parole: «capi degli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «direttori degli istituti o dei luoghi della cultura»;

4. al comma 5, le parole: «i direttori generali competenti per materia possono» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore generale Musei può» e le parole: «- previo parere del comitato regionale per i servizi di biglietteria -» sono soppresse;

5. dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza

internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore

generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e

luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di

visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.»;

6. al comma 6, le parole comprese tra «nonché» e

«indeterminato,» sono soppresse;

7. al comma 7, le parole: «sull'ingresso gratuito di cui al

comma 3, lettera e), e» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2016 Il Ministro: Franceschini

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 2350

Note all'articolo unico:

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n. 35.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74:
«Art. 1. - 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147:
«2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.
All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:
"12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 101, 102, 103, 110, 117, 130, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.»
«Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.»
«Art. 103 (Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura). - 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.»
«Art. 110 (Incasso e riparto di proventi). - 1. Nei casi previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'art. 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.»
«Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1.
Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.».
- Il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993 (Disciplina dell'apertura al pubblico e del funzionamento dei monumenti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, parchi e giardini storici dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97.
- Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n. 35.
- Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274.
- Il decreto ministeriale 27 novembre 2014 (Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2015, n. 5.
- Il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 (Organizzazione e funzionamento dei musei statali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'articolo unico:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 1 (Biglietti di ingresso). - 1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'art. 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. La tipologia del biglietto di ingresso è la seguente:
a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1;
b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o più dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini non statali nonché mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.
5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 34 e dall'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso è stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei.
5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore del Polo museale regionale, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'art. 103, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.».
«Art. 2 (Gestione dei servizi di biglietteria). - 1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, nonché quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".
2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.
3. (soppresso).
4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.
5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.
6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.
7. Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'art. 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attività anche non espositive.
8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attività dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.»
«Art. 3 (soppresso).»
«Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1. È autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
2. Il competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica di ogni mese è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.
3. È consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee:
a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
c) al personale del Ministero;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
e) ai visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell'istituto o del luogo della cultura;
g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'art. 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il Direttore generale Musei può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonché individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.
5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.
6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6.»
«Art. 5. (soppresso).».
«Art. 6. (soppresso).».