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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 108

Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. (16G00120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2016
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 22-6-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera c), della  legge  10  dicembre
2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma  degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei  rapporti
di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e  di  tutela  e  conciliazione
delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di   lavoro,   che   prevede
l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, di una Agenzia nazionale per l'occupazione; 
  Visto l'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 150, che prevede l'emanazione di un decreto  del  Presidente
della Repubblica per l'adozione dello statuto dell'Agenzia  nazionale
per le politiche attive del lavoro; 
  Visto l'articolo 8, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, che stabilisce i principi e i  criteri  in  conformita'
dei quali lo statuto deve essere adottato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                   Statuto dell'Agenzia nazionale 
                 per le politiche attive del lavoro 
 
  1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale per le  politiche
attive  del  lavoro,  allegato  al  presente  regolamento,   che   ne
costituisce parte integrante. 
  2. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a  quello  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei   
                                   ministri                           
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e delle  
                                   politiche sociali                  
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e      
                                  delle finanze                       
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                                  e la pubblica amministrazione       
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2568 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 4, della legge 10 dicembre
          2014, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riforma
          degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il  lavoro  e
          delle politiche attive,  nonche'  in  materia  di  riordino
          della disciplina dei rapporti di  lavoro  e  dell'attivita'
          ispettiva e di tutela e  conciliazione  delle  esigenze  di
          cura, di vita e di lavoro): 
              «Art. 1. (Omissis). 
              4. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  3  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) razionalizzazione degli  incentivi  all'assunzione
          esistenti, da collegare  alle  caratteristiche  osservabili
          per le  quali  l'analisi  statistica  evidenzi  una  minore
          probabilita'  di  trovare  occupazione,  e  a  criteri   di
          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
                b)    razionalizzazione    degli    incentivi     per
          l'autoimpiego e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
          dell'acquisizione delle  imprese  in  crisi  da  parte  dei
          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica
          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche
          per gli interventi posti in essere da  regioni  e  province
          autonome; 
                c)  istituzione,  anche  ai  sensi  dell'art.  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
          un'Agenzia  nazionale   per   l'occupazione,   di   seguito
          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e
          province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, al cui funzionamento  si  provvede
          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto
          previsto dalla lettera f); 
                d)   coinvolgimento   delle   parti   sociali   nella
          definizione delle linee di indirizzo  generali  dell'azione
          dell'Agenzia; 
                e) attribuzione all'Agenzia di competenze  gestionali
          in materia di servizi per  l'impiego,  politiche  attive  e
          ASpI; 
                f) razionalizzazione degli enti strumentali  e  degli
          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
          legislazione vigente; 
                g) razionalizzazione e revisione  delle  procedure  e
          degli adempimenti in materia di  inserimento  mirato  delle
          persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
          68, e degli altri soggetti aventi diritto  al  collocamento
          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'inclusione  sociale,
          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mercato  del  lavoro,
          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
                h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
          personale  proveniente  dalle  amministrazioni   o   uffici
          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f)
          nonche' di altre amministrazioni; 
                i)  individuazione  del  comparto  contrattuale   del
          personale dell'Agenzia  con  modalita'  tali  da  garantire
          l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 
                l) determinazione della dotazione organica  di  fatto
          dell'Agenzia attraverso la corrispondente  riduzione  delle
          posizioni presenti nella pianta  organica  di  fatto  delle
          amministrazioni di provenienza  del  personale  ricollocato
          presso l'Agenzia medesima; 
                m) rafforzamento delle  funzioni  di  monitoraggio  e
          valutazione delle politiche e dei servizi; 
                n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici
          e   privati   nonche'   operatori   del   terzo    settore,
          dell'istruzione secondaria, professionale e  universitaria,
          anche mediante  lo  scambio  di  informazioni  sul  profilo
          curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al  fine
          di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei
          criteri  per  l'accreditamento   e   l'autorizzazione   dei
          soggetti  che  operano  sul  mercato  del   lavoro   e   la
          definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  nei
          servizi pubblici per l'impiego; 
                o) valorizzazione della bilateralita'  attraverso  il
          riordino della disciplina vigente in materia, nel  rispetto
          dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
          anche al fine di definire  un  sistema  di  monitoraggio  e
          controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; 
                p) introduzione di principi di  politica  attiva  del
          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra
          misure di sostegno al reddito della  persona  inoccupata  o
          disoccupata e misure volte al suo inserimento  nel  tessuto
          produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi  per
          la ricollocazione che vedano come parte le agenzie  per  il
          lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di  presa
          in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
          remunerazione,   proporzionate    alla    difficolta'    di
          collocamento, a fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno
          per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a  cio'
          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica statale o regionale; 
                q)  introduzione   di   modelli   sperimentali,   che
          prevedano  l'utilizzo  di  strumenti  per  incentivare   il
          collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che  tengano
          anche conto  delle  buone  pratiche  realizzate  a  livello
          regionale; 
                r)  previsione  di  meccanismi  di  raccordo   e   di
          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS),  sia  a  livello
          centrale che a livello territoriale, al fine di  tendere  a
          una maggiore integrazione delle politiche  attive  e  delle
          politiche di sostegno del reddito; 
                s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia
          e  gli  enti  che,  a  livello  centrale  e   territoriale,
          esercitano   competenze    in    materia    di    incentivi
          all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita'; 
                t) attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni  che  devono  essere  garantite  su  tutto   il
          territorio nazionale; 
                u) mantenimento in capo alle regioni e alle  province
          autonome delle competenze in materia di  programmazione  di
          politiche attive del lavoro; 
                v) attivazione del  soggetto  che  cerca  lavoro,  in
          quanto mai occupato,  espulso  dal  mercato  del  lavoro  o
          beneficiario  di  ammortizzatori  sociali,   al   fine   di
          incentivarne la ricerca attiva di  una  nuova  occupazione,
          secondo percorsi personalizzati di  istruzione,  formazione
          professionale  e  lavoro,  anche  mediante  l'adozione   di
          strumenti    di    segmentazione     dell'utenza     basati
          sull'osservazione statistica; 
                z) valorizzazione  del  sistema  informativo  per  la
          gestione del mercato del lavoro  e  il  monitoraggio  delle
          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del
          fascicolo  elettronico  unico  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche  ed  ai
          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con
          quanto previsto dal comma 6, lettera i); 
                aa) integrazione del sistema informativo di cui  alla
          lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
          nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
          pratiche  di  inclusione  lavorativa  delle   persone   con
          disabilita' e agli ausili  ed  adattamenti  utilizzati  sui
          luoghi di lavoro; 
                bb)  semplificazione  amministrativa  in  materia  di
          lavoro e politiche attive, con l'impiego  delle  tecnologie
          informatiche, secondo le  regole  tecniche  in  materia  di
          interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo  scopo
          di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella  gestione
          delle politiche attive e favorire  la  cooperazione  con  i
          servizi privati, anche mediante la previsione di  strumenti
          atti a favorire il conferimento al  sistema  nazionale  per
          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro
          vacanti.». 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente art. 5 del presente decreto per il  conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente art. 5 del  presente  decreto  con
          riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                d1)  l'approvazione  dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
          obiettivi da raggiungere; 
                d3)   l'acquisizione   di   dati    e    notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                d4) l'indicazione di eventuali  specifiche  attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». 
              - Si  riporta  l'art.  4, del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino  della
          normativa  in  materia  di  servizi  per  il  lavoro  e  di
          politiche attive, ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,  della
          legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 4  (Istituzione  dell'Agenzia  nazionale  per  le
          politiche  attive  del  lavoro).  -  1.  E'  istituita,   a
          decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio  2016,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al
          cui  funzionamento  si  provvede  con  le  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali gia' disponibili  a  legislazione
          vigente.  Per  quanto  non  specificamente   previsto   dal
          presente decreto,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300. 
              2.  L'ANPAL  e'  dotata  di   personalita'   giuridica,
          autonomia  organizzativa,  regolamentare,   amministrativa,
          contabile e di bilancio ed e' posta sotto la vigilanza  del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  che  ne
          monitora  periodicamente  gli  obiettivi  e   la   corretta
          gestione delle risorse finanziarie. 
              3. L'ANPAL e' sottoposta al controllo della  Corte  dei
          conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, e successive modificazioni. 
              4. La dotazione organica dell'ANPAL,  non  superiore  a
          395 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, incluse  le
          qualifiche dirigenziali, e' definita con i decreti  di  cui
          al comma 9. Nell'ambito della predetta  dotazione  organica
          e' prevista una posizione dirigenziale di livello generale,
          con funzioni  di  direttore  generale,  e  sette  posizioni
          dirigenziali di  livello  non  generale,  corrispondenti  a
          quelle trasferite  ai  sensi  del  comma  5.  Al  personale
          dirigenziale e non  dirigenziale  di  ruolo  dell'ANPAL  si
          applica,  rispettivamente,  la  contrattazione   collettiva
          dell'Area I e la  contrattazione  collettiva  del  comparto
          Ministeri. 
              5. In relazione al trasferimento di funzioni  all'ANPAL
          la direzione generale per le politiche  attive,  i  servizi
          per il lavoro e la formazione del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e' soppressa  e  i  relativi  posti
          funzione di un  dirigente  di  livello  generale  e  cinque
          dirigenti  di  livello   non   generale   sono   trasferiti
          all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due
          uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione
          generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e
          comunicazione  nonche'  dalla  direzione  generale  per  le
          politiche del personale,  l'innovazione  organizzativa,  il
          bilancio - ufficio procedimenti disciplinari. 
              6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo'  procedere
          ad assunzioni in relazione alle  cessazioni  di  personale,
          avvenute  negli  anni  2015  e  2016,  presso  il  medesimo
          Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate  assunzioni
          affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri
          di   funzionamento.   Conseguentemente,    il    contributo
          istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai
          risparmi  conseguiti  a  decorrere  dall'anno  2016  ed  e'
          trasferito all'ANPAL. Concorrono  alla  copertura  di  tali
          oneri di funzionamento anche  le  risorse  derivanti  dalle
          economie  per  le  cessazioni  del  personale  delle   aree
          funzionali, gia' in servizio presso la  Direzione  generale
          per le politiche attive, i  servizi  per  il  lavoro  e  la
          formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno
          2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016,  non
          puo' procedere a nuove assunzioni. 
              7. In  relazione  ai  trasferimenti  di  personale  dal
          Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   e
          dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite
          al bilancio dell'ANPAL le  somme  relative  alla  copertura
          degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le
          componenti accessorie della retribuzione. 
              8. L'ANPAL  ha  sede  in  Roma  e,  in  fase  di  prima
          applicazione e fino alla definizione di un piano  logistico
          generale    relativo    agli    enti    coinvolti     nella
          riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL. 
              9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, con decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
          per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  si
          provvede alla  individuazione  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane  e  strumentali   da   trasferire   dal
          Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL
          all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in
          corso,   nonche'   delle   modalita'   e    procedure    di
          trasferimento.  Gli  schemi  di   decreto,   corredati   da
          relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei  deputati
          ed al Senato della Repubblica  perche'  su  di  essi  siano
          espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione  i
          pareri delle Commissioni competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari.  Ai  dipendenti  transitati  nei  ruoli
          dell'ANPAL e' riconosciuto il diritto  di  opzione  per  il
          regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti
          trasferiti ad ANPAL da enti  che  applicano  un  differente
          contratto collettivo nazionale sono inseriti  in  ruoli  ad
          esaurimento  con  applicazione  del  contratto   collettivo
          nazionale di provenienza. 
              10. Con i  decreti  ed  entro  il  termine  di  cui  al
          successivo  comma  11  sono  determinate   le   conseguenti
          riduzioni  delle  dotazioni  organiche  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL. 
              11. Fatto salvo quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
          all'art. 1, comma 7, lettera l), della  legge  n.  183  del
          2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente
          decreto legislativo sono apportate,  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   le   conseguenti   modifiche   al   decreto   di
          organizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  anche  in  relazione  alla  individuazione  della
          struttura  dello  stesso  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al  comma
          2. Per i medesimi scopi si provvede per  l'ISFOL  ai  sensi
          dell'art. 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono
          adottati in modo da garantire l'invarianza di  spesa  della
          finanza pubblica. 
              12. Entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreti  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, adottata su proposta  del  Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  nominato  il
          presidente dell'ANPAL di cui al successivo art. 6. 
              13. A far data dalla nomina di cui al comma  12,  ANPAL
          subentra nella titolarita' delle azioni  di  Italia  Lavoro
          S.p.A. ed  il  suo  presidente  ne  diviene  amministratore
          unico, senza diritto a compensi, con contestuale  decadenza
          del consiglio di amministrazione di  Italia  Lavoro  S.p.A.
          Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro  S.p.A.  adotta
          il nuovo statuto, che prevede forme di controllo  da  parte
          ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in  house
          di Italia Lavoro S.p.A., ed  e'  soggetto  all'approvazione
          del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              14. ANPAL non  puo'  trasferire  la  titolarita'  delle
          azioni di Italia Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in
          sede di aumento del capitale  sociale,  ne'  i  diritti  di
          prelazione dei diritti inoptati, e non puo' concedere alcun
          altro diritto sulle azioni. 
              15. Una quota non inferiore al 50 per cento  dei  posti
          messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a  personale  in
          possesso  di  specifici  requisiti  di  professionalita'  e
          competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi  della
          formazione e delle politiche sociali e del  lavoro,  ovvero
          enti per la formazione e la gestione di  azioni  nel  campo
          delle   politiche   del    lavoro,    dell'occupazione    e
          dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno. 
              16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14,
          comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
          l'ANPAL   si   avvale   dell'Organismo   indipendente    di
          valutazione della performance del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              17. L'ANPAL, al fine di promuovere  possibili  sinergie
          logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo  gratuito
          con: 
                a) l'Ispettorato nazionale del lavoro,  in  relazione
          allo svolgimento di  funzioni  e  compiti  di  vigilanza  e
          controllo; 
                b) l'INPS, allo scopo  di  realizzare  la  necessaria
          collaborazione   con   l'Istituto,   in   relazione    allo
          svolgimento di funzioni e compiti  di  gestione  coordinata
          dei sistemi informativi; 
                c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita'  in
          materia di collocamento e  reinserimento  lavorativo  delle
          persone con disabilita' da lavoro; 
                d)  l'ISFOL,  al  fine  di  coordinare  le  attivita'
          istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante. 
              18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in  vigore
          del presente decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con
          decreto del Presidente della Repubblica ai sensi  dell'art.
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          di concerto con il Ministro dell'economia delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, in conformita' ai principi  e  ai  criteri
          direttivi stabiliti  dall'art.  8,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 300 del 1999.».