stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105

Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. (16G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
nascondi
vigente al 21/02/2017
Testo in vigore dal: 2-7-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
«Disposizioni recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili»; 
  Visto l'articolo 19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e,
in particolare, i commi 10 e 11; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida  generali  per
l'individuazione dei criteri e delle metodologie per  la  costruzione
di un sistema di indicatori ai fini della misurazione  dei  risultati
attesi dai programmi di  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 settembre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
17 dicembre 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  19,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento  riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  esclusione
di quelle di cui all'articolo 13, comma  6,  lettere  m)  e  p),  del
predetto decreto legislativo. 
  2. Restano ferme le funzioni di coordinamento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di  valutazione  e   controllo   strategico   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato. 
  3. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  legislativo  attuativo
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,  n.
124, le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma  4,  del  presente  decreto,  nonche'
dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato  decreto  legislativo
n. 150 del 2009. 
  4. Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto  legislativo  n.
150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome  compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle  relative
norme di attuazione. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - La legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2008),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.   91
          (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31
          dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  adeguamento  ed
          armonizzazione dei sistemi contabili) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 10 e 11,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              «10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  entro  180
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
          Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9
          in materia di misurazione e valutazione della  performance,
          sulla base delle seguenti norme generali regolatrici  della
          materia: 
              a) revisione  e  semplificazione  degli  adempimenti  a
          carico  delle  amministrazioni  pubbliche,   al   fine   di
          valorizzare  le   premialita'   nella   valutazione   della
          performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando
          le risorse disponibili ai sensi dell'art. 16, commi 4 e  5,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
              b) progressiva integrazione del ciclo della performance
          con la programmazione finanziaria; 
              c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
              d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati; 
              e)  conseguente  revisione   della   disciplina   degli
          organismi indipendenti di valutazione. 
              11.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  puo'  avvalersi  ai
          sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,
          n. 127, di personale in  posizione  di  fuori  ruolo  o  di
          comando per lo svolgimento  delle  funzioni  relative  alla
          misurazione e valutazione della performance.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          18 settembre 2012 (Definizione delle linee  guida  generali
          per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la
          costruzione di un  sistema  di  indicatori  ai  fini  della
          misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio,
          ai sensi dell'art. 23 del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 91) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          settembre 2012, n. 226. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  riferimento  all'art.  19,  comma  10,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vedasi nelle note alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9,  10,  12,
          13 e 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
          150: 
              «Art. 7 (Sistema di  misurazione  e  valutazione  della
          performance). - 1. Le  amministrazioni  pubbliche  valutano
          annualmente la performance organizzativa e  individuale.  A
          tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
          misurazione e valutazione della performance. 
              2. La  funzione  di  misurazione  e  valutazione  delle
          performance e' svolta: 
              a) dagli Organismi indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14, cui compete la  misurazione
          e  valutazione  della  performance  di  ciascuna  struttura
          amministrativa nel suo complesso, nonche'  la  proposta  di
          valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai  sensi  del
          comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
              b) dalla Commissione di cui all'art. 13  ai  sensi  del
          comma 6 del medesimo articolo; 
              c) dai dirigenti di ciascuna  amministrazione,  secondo
          quanto previsto agli articoli 16 e  17,  comma  1,  lettera
          e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
          modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 
              3.  Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance, di cui  al  comma  1,  individua,  secondo  le
          direttive adottate dalla Commissione di  cui  all'art.  13,
          secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: 
              a) le fasi, i tempi, le  modalita',  i  soggetti  e  le
          responsabilita' del processo di misurazione  e  valutazione
          della performance, in  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente decreto; 
              b)   le    procedure    di    conciliazione    relative
          all'applicazione del sistema di misurazione  e  valutazione
          della performance; 
              c) le modalita' di raccordo e  di  integrazione  con  i
          sistemi di controllo esistenti; 
              d) le  modalita'  di  raccordo  e  integrazione  con  i
          documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.». 
              «Art. 8 (Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance organizzativa). - 1. Il Sistema di  misurazione
          e valutazione della performance organizzativa concerne: 
              a)  l'attuazione   delle   politiche   attivate   sulla
          soddisfazione finale dei bisogni della collettivita'; 
              b)  l'attuazione  di  piani  e  programmi,  ovvero   la
          misurazione  dell'effettivo   grado   di   attuazione   dei
          medesimi, nel rispetto delle fasi  e  dei  tempi  previsti,
          degli standard qualitativi  e  quantitativi  definiti,  del
          livello previsto di assorbimento delle risorse; 
              c)  la  rilevazione  del  grado  di  soddisfazione  dei
          destinatari delle attivita' e dei servizi anche  attraverso
          modalita' interattive; 
              d) la modernizzazione e  il  miglioramento  qualitativo
          dell'organizzazione e delle competenze professionali  e  la
          capacita' di attuazione di piani e programmi; 
              e)  lo  sviluppo  qualitativo  e   quantitativo   delle
          relazioni con i  cittadini,  i  soggetti  interessati,  gli
          utenti e i destinatari dei  servizi,  anche  attraverso  lo
          sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 
              f)  l'efficienza  nell'impiego   delle   risorse,   con
          particolare riferimento al contenimento ed  alla  riduzione
          dei  costi,  nonche'  all'ottimizzazione  dei   tempi   dei
          procedimenti amministrativi; 
              g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni  e  dei
          servizi erogati; 
              h) il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  promozione
          delle pari opportunita'.». 
              «Art. 9 (Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance  individuale).  -  1.  La  misurazione   e   la
          valutazione della performance individuale dei  dirigenti  e
          del personale responsabile di una unita'  organizzativa  in
          posizione di autonomia e responsabilita' e' collegata: 
              a) agli indicatori di performance  relativi  all'ambito
          organizzativo di diretta responsabilita'; 
              b)   al   raggiungimento   di    specifici    obiettivi
          individuali; 
              c)  alla  qualita'  del  contributo   assicurato   alla
          performance  generale  della  struttura,  alle   competenze
          professionali e manageriali dimostrate; 
              d)   alla   capacita'   di   valutazione   dei   propri
          collaboratori,   dimostrata   tramite   una   significativa
          differenziazione dei giudizi. 
              2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
          sulla performance individuale del personale sono effettuate
          sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate: 
              a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
          individuali; 
              b)  alla  qualita'  del  contributo   assicurato   alla
          performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
          competenze dimostrate ed ai comportamenti  professionali  e
          organizzativi. 
              3. Nella valutazione  di  performance  individuale  non
          sono considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di
          paternita' e parentale.». 
              «Art. 10(Piano  della  performance  e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma  2,
          lettera d), redigono annualmente: 
              a) entro il  31  gennaio,  un  documento  programmatico
          triennale, denominato Piano della performance  da  adottare
          in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
          finanziaria e di bilancio, che individua  gli  indirizzi  e
          gli obiettivi strategici  ed  operativi  e  definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
              b) un  documento,  da  adottare  entro  il  30  giugno,
          denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma  1
          sono  immediatamente  trasmessi  alla  Commissione  di  cui
          all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3.  Eventuali  variazioni  durante  l'esercizio   degli
          obiettivi   e   degli    indicatori    della    performance
          organizzativa e individuale sono  tempestivamente  inserite
          all'interno nel Piano della performance. 
              4. Per le amministrazioni dello Stato  il  Piano  della
          performance contiene la direttiva annuale del  Ministro  di
          cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.». 
              «Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione e
          valutazione della performance organizzativa  e  individuale
          delle amministrazioni pubbliche intervengono: 
              a) un organismo centrale, denominato: "Commissione  per
          la  valutazione,  la  trasparenza  e   l'integrita'   delle
          amministrazioni pubbliche", di cui all'art. 13; 
              b) gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14; 
              c) l'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  di
          ciascuna amministrazione; 
              d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.». 
              «Art.  13   (Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza   e    l'integrita'    delle    amministrazioni
          pubbliche). -  1.  In  attuazione  dell'art.  4,  comma  2,
          lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15,  e'  istituita
          la  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  "Commissione",  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal
          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di
          elevata       professionalita',       anche        estranei
          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e
          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia
          di contrasto alla corruzione, di management  e  misurazione
          della performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del
          personale. Il presidente  e  i  componenti  sono  nominati,
          tenuto conto  del  principio  delle  pari  opportunita'  di
          genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere
          favorevole  delle   Commissioni   parlamentari   competenti
          espresso a maggioranza dei due  terzi  dei  componenti.  Il
          presidente e' nominato su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
          i componenti sono nominati su proposta del Ministro per  la
          pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione.   Il
          presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
          scelti  tra  persone  che  rivestono   incarichi   pubblici
          elettivi o cariche in partiti politici o in  organizzazioni
          sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e  cariche
          nei tre anni precedenti la nomina  e,  in  ogni  caso,  non
          devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
          le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati  per
          un periodo di sei anni  e  non  possono  essere  confermati
          nella carica. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma  14,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127,  o  mediante  personale
          con  contratto  a  tempo  determinato.  Nei  limiti   delle
          disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
          non piu' di  10  esperti  di  elevata  professionalita'  ed
          esperienza sui temi della misurazione e  della  valutazione
          della performance e della prevenzione e  della  lotta  alla
          corruzione,   con   contratti   di   diritto   privato   di
          collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
          il  Presidente  dell'ARAN,  puo'  altresi'  avvalersi   del
          personale  e  delle  strutture  dell'ARAN.   Puo'   inoltre
          richiedere    indagini,    accertamenti     e     relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          Organismi indipendenti di cui all'art.  14  e  delle  altre
          Agenzie di valutazione; a tale fine: 
              a)  promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati   al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
              b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
              c) confronta le  performance  rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
              d)  favorisce,  nella  pubblica   amministrazione,   la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
              e) favorisce la cultura  delle  pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
              a)   fornisce   supporto   tecnico    e    metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
              b) definisce la struttura e le modalita'  di  redazione
          del Piano e della Relazione di cui all'art. 10; 
              c) verifica la corretta  predisposizione  del  Piano  e
          della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti
          territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; 
              d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
          Sistema di misurazione e valutazione della  performance  di
          cui all'art. 7 in termini di efficienza e produttivita'; 
              e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'art. 11, comma 8, lettera a); 
              f) adotta le  linee  guida  per  la  definizione  degli
          Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
              g) definisce i requisiti per la nomina  dei  componenti
          dell'Organismo indipendente di valutazione di cui  all'art.
          14; 
              h) promuove analisi comparate della  performance  delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
              i)  redige  la   graduatoria   di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui all'art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
          165  del  2001;  a  tale  fine  svolge  adeguata  attivita'
          istruttoria e puo' richiedere  alle  amministrazioni  dati,
          informazioni e chiarimenti; 
              l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
          imprese e  le  relative  associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'art.  14
          e   quelli   di   controllo   interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
              m)  definisce  un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
              n) predispone una relazione annuale  sulla  performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
              o) sviluppa ed intrattiene rapporti  di  collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
              p) realizza e gestisce, in collaborazione con il  CNIPA
          il portale della trasparenza che  contiene  i  piani  e  le
          relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 
              7. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11,  ne  verifica
          l'effettiva adozione e vigila sul rispetto  degli  obblighi
          in  materia   di   trasparenza   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. Il  sistema  di  valutazione  delle
          attivita' amministrative delle universita' e degli enti  di
          ricerca di  cui  al  Capo  I  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui  all'art.
          3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione
          di cui al comma 5. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  4,  comma  3,
          primo  periodo,  della  legge  4   marzo   2009,   n.   15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
          comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
          di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.». 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'art. 13,  dall'organo  di
          indirizzo politico-amministrativo per  un  periodo  di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'art. 10 e ne  assicura  la  visibilita'  attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.  7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione  di  cui  all'art.  13,  cura  annualmente   la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma  6,  lettera
          g), e di elevata professionalita' ed  esperienza,  maturata
          nel  campo  del   management,   della   valutazione   della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'art. 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  1,  lettera
          r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche): 
                «r)  semplificazione  delle  norme  in   materia   di
          valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento  del
          merito e di premialita'; razionalizzazione  e  integrazione
          dei sistemi di valutazione, anche al  fine  della  migliore
          valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi  distinti
          per    la    misurazione    dei     risultati     raggiunti
          dall'organizzazione e dei risultati raggiunti  dai  singoli
          dipendenti;  potenziamento  dei  processi  di   valutazione
          indipendente del  livello  di  efficienza  e  qualita'  dei
          servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
          degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
          a standard di  riferimento  e  confronti;  riduzione  degli
          adempimenti in materia di programmazione  anche  attraverso
          una  maggiore  integrazione  con  il  ciclo  di   bilancio;
          coordinamento della disciplina in materia di valutazione  e
          controlli interni; previsione di forme  di  semplificazione
          specifiche   per   i   diversi   settori   della   pubblica
          amministrazione;». 
              - Si riporta il testo degli articoli 16 e 74 del citato
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art. 16 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio
          sanitario nazionale). - 1. Negli ordinamenti delle regioni,
          anche  per   quanto   concerne   i   propri   enti   e   le
          amministrazioni del Servizio sanitario nazionale,  e  degli
          enti locali trovano diretta  applicazione  le  disposizioni
          dell'art. 11, commi 1 e 3. 
              2. Le regioni e  gli  enti  locali  adeguano  i  propri
          ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3,  4,  5,
          comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. 
              3. Nelle more dell'adeguamento di cui al  comma  2,  da
          attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle
          regioni e degli enti locali si  applicano  le  disposizioni
          vigenti; decorso il termine fissato  per  l'adeguamento  si
          applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino
          all'emanazione della disciplina regionale e locale.». 
              «Art. 74 (Ambito di applicazione). -  1.  Gli  articoli
          11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54,  57,  61,  62,
          comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1  e  3,  rientrano
          nella  potesta'  legislativa  esclusiva  esercitata   dallo
          Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere l) ed
          m), della Costituzione. 
              2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9,  15,  comma  1,
          17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25,  26,
          27, comma 1, e l'art. 62, commi 1-bis e 1-ter recano  norme
          di diretta attuazione dell'art.  97  della  Costituzione  e
          costituiscono principi generali dell'ordinamento  ai  quali
          si adeguano  le  regioni  e  gli  enti  locali,  anche  con
          riferimento agli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          negli ambiti di rispettiva competenza. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri sono determinati, in attuazione  dell'art.  2,
          comma 5,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  limiti  e
          modalita'  di  applicazione   delle   disposizioni,   anche
          inderogabili, del  presente  decreto  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche   con   riferimento   alla
          definizione  del  comparto   autonomo   di   contrattazione
          collettiva,  in  considerazione  della   peculiarita'   del
          relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92  e  95
          della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore  di
          ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri continua ad applicarsi la normativa previgente. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti  e
          le modalita' di applicazione delle disposizioni dei  Titoli
          II e III del presente decreto al  personale  docente  della
          scuola e delle istituzioni di alta formazione  artistica  e
          musicale, nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli  enti
          di ricerca. Resta comunque esclusa  la  costituzione  degli
          Organismi  di  cui  all'art.  14  nell'ambito  del  sistema
          scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica
          e musicale. 
              5. Le disposizioni del presente decreto legislativo  si
          applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale  e
          delle  province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano
          compatibilmente con le attribuzioni previste dagli  statuti
          e dalle relative norme di attuazione. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».