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LEGGE 26 maggio 2016, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (16G00102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2016
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vigente al 08/09/2024
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Testo in vigore dal: 29-5-2016
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,  recante  disposizioni
urgenti in materia di funzionalita' del sistema  scolastico  e  della
ricerca, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), numero 3.2), la  parola:  «apprendistato»  e'
sostituita dalla seguente: «tirocinio»; 
    b) alla lettera e),  le  parole:  «livelli  essenziali»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
          sistema scolastico e della ricerca),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2016, n. 73. 
              - Si riporta il testo del  comma  181  della  legge  13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «181. I decreti legislativi di cui al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
                a) riordino delle disposizioni normative  in  materia
          di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 
                  1)  la  redazione   di   un   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di istruzione  gia'  contenute  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297, nonche' nelle altre fonti normative; 
                  2)  l'articolazione   e   la   rubricazione   delle
          disposizioni  di  legge  incluse  nella  codificazione  per
          materie  omogenee,  secondo  il  contenuto  precettivo   di
          ciascuna di esse; 
                  3)  il  riordino  e  il  coordinamento  formale   e
          sostanziale  delle  disposizioni  di  legge  incluse  nella
          codificazione, anche apportando  integrazioni  e  modifiche
          innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e
          sistematica, nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta
          evoluzione del quadro  giuridico  nazionale  e  dell'Unione
          europea; 
                  4)  l'adeguamento  della  normativa  inclusa  nella
          codificazione   alla   giurisprudenza   costituzionale    e
          dell'Unione europea; 
                  5) l'indicazione  espressa  delle  disposizioni  di
          legge abrogate; 
                b)  riordino,  adeguamento  e   semplificazione   del
          sistema di formazione iniziale e di accesso  nei  ruoli  di
          docente  nella  scuola  secondaria,  in  modo  da  renderlo
          funzionale alla valorizzazione sociale  e  culturale  della
          professione, mediante: 
                  1)  l'introduzione  di  un   sistema   unitario   e
          coordinato che comprenda sia  la  formazione  iniziale  dei
          docenti sia le procedure per  l'accesso  alla  professione,
          affidando i  diversi  momenti  e  percorsi  formativi  alle
          universita'  o  alle   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica   e   alle   istituzioni
          scolastiche  statali,  con  una  chiara   distinzione   dei
          rispettivi   ruoli   e   competenze   in   un   quadro   di
          collaborazione strutturata; 
                  2) l'avvio  di  un  sistema  regolare  di  concorsi
          nazionali per  l'assunzione,  con  contratto  retribuito  a
          tempo determinato di  durata  triennale  di  tirocinio,  di
          docenti  nella  scuola  secondaria  statale.  L'accesso  al
          concorso e' riservato a coloro che sono in possesso  di  un
          diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico  di
          secondo livello per le discipline  artistiche  e  musicali,
          coerente  con  la  classe  disciplinare  di   concorso.   I
          vincitori sono assegnati a un'istituzione  scolastica  o  a
          una rete tra istituzioni scolastiche. A  questo  fine  sono
          previsti: 
                    2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso
          al concorso nazionale, anche in base al numero  di  crediti
          formativi   universitari   acquisiti    nelle    discipline
          antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle   concernenti   le
          metodologie e le tecnologie  didattiche,  comunque  con  il
          limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
          crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 
                    2.2)  la  disciplina  relativa   al   trattamento
          economico durante il periodo  di  tirocinio,  tenuto  anche
          conto della graduale assunzione della funzione di docente; 
                  3) il completamento della formazione  iniziale  dei
          docenti assunti secondo le procedure di cui  al  numero  2)
          tramite: 
                    3.1) il conseguimento, nel corso del  primo  anno
          di  contratto,  di  un  diploma  di  specializzazione   per
          l'insegnamento secondario al termine di  un  corso  annuale
          istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
          o  loro  reti,  dalle  universita'  o   dalle   istituzioni
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e   coreutica,
          destinato a completare la preparazione degli  iscritti  nel
          campo  della  didattica  delle  discipline  afferenti  alla
          classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia,  della
          psicologia e della normativa scolastica; 
                    3.2) la determinazione degli  standard  nazionali
          per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
          di specializzazione, nonche' del periodo di tirocinio; 
                    3.3) per  i  vincitori  dei  concorsi  nazionali,
          l'effettuazione, nei due anni successivi  al  conseguimento
          del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
          della funzione docente, anche in  sostituzione  di  docenti
          assenti, presso l'istituzione scolastica o presso  la  rete
          tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 
                    3.4) la possibilita', per coloro  che  non  hanno
          partecipato o non sono  risultati  vincitori  nei  concorsi
          nazionali di cui al numero  2),  di  iscriversi  a  proprie
          spese ai percorsi di  specializzazione  per  l'insegnamento
          secondario di cui al numero 3.1); 
                  4) la sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, all'esito di  positiva  conclusione  e
          valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
          di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo; 
                  5) la previsione che il percorso di cui  al  numero
          2)    divenga    gradualmente    l'unico    per    accedere
          all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
          l'effettuazione  delle  supplenze;  l'introduzione  di  una
          disciplina transitoria in  relazione  ai  vigenti  percorsi
          formativi  e  abilitanti  e  al  reclutamento  dei  docenti
          nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
          professionalita'   per   coloro   che   hanno    conseguito
          l'abilitazione prima della data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo di cui alla presente lettera; 
                  6)  il  riordino  delle  classi   disciplinari   di
          afferenza dei docenti e delle classi di laurea  magistrale,
          in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi  di
          cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli
          insegnamenti  nell'ambito  della  classe  disciplinare   di
          afferenza  secondo  principi  di   semplificazione   e   di
          flessibilita',   fermo   restando   l'accertamento    della
          competenza nelle discipline insegnate; 
                  7) la previsione dell'istituzione  di  percorsi  di
          formazione  in  servizio,  che  integrino   le   competenze
          disciplinari  e  pedagogiche  dei   docenti,   consentendo,
          secondo principi  di  flessibilita'  e  di  valorizzazione,
          l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
          affini; 
                  8) la previsione che il conseguimento  del  diploma
          di specializzazione di cui al numero  3.1)  costituisca  il
          titolo   necessario   per   l'insegnamento   nelle   scuole
          paritarie; 
                c)  promozione   dell'inclusione   scolastica   degli
          studenti con disabilita' e riconoscimento delle  differenti
          modalita' di comunicazione attraverso: 
                  1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
          di sostegno al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica
          degli   studenti   con   disabilita',   anche    attraverso
          l'istituzione   di   appositi   percorsi   di    formazione
          universitaria; 
                  2) la revisione  dei  criteri  di  inserimento  nei
          ruoli per il sostegno didattico, al fine  di  garantire  la
          continuita'  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          disabilita', in modo da rendere possibile allo studente  di
          fruire dello stesso insegnante  di  sostegno  per  l'intero
          ordine o grado di istruzione; 
                  3) l'individuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto  conto
          dei diversi livelli di competenza istituzionale; 
                  4)    la    previsione    di     indicatori     per
          l'autovalutazione   e   la   valutazione    dell'inclusione
          scolastica; 
                  5) la  revisione  delle  modalita'  e  dei  criteri
          relativi alla  certificazione,  che  deve  essere  volta  a
          individuare  le  abilita'  residue  al  fine   di   poterle
          sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto  con
          tutti gli specialisti di  strutture  pubbliche,  private  o
          convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti  disabili
          ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  104,  e  della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che
          partecipano  ai  gruppi  di  lavoro  per  l'integrazione  e
          l'inclusione o agli incontri informali; 
                  6)  la  revisione  e  la  razionalizzazione   degli
          organismi operanti a livello territoriale per  il  supporto
          all'inclusione; 
                  7)  la  previsione   dell'obbligo   di   formazione
          iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e  per  i
          docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e  organizzativi
          dell'integrazione scolastica; 
                  8) la  previsione  dell'obbligo  di  formazione  in
          servizio  per  il  personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario,   rispetto    alle    specifiche    competenze,
          sull'assistenza di base e sugli  aspetti  organizzativi  ed
          educativo-relazionali relativi al processo di  integrazione
          scolastica; 
                  9) la  previsione  della  garanzia  dell'istruzione
          domiciliare per gli alunni che si trovano nelle  condizioni
          di cui all'articolo 12, comma 9,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104; 
                d)    revisione    dei    percorsi    dell'istruzione
          professionale,  nel  rispetto   dell'articolo   117   della
          Costituzione,   nonche'    raccordo    con    i    percorsi
          dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 
                  1)  la   ridefinizione   degli   indirizzi,   delle
          articolazioni    e    delle     opzioni     dell'istruzione
          professionale; 
                  2)  il  potenziamento  delle  attivita'  didattiche
          laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
          di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi,  con
          particolare riferimento al primo biennio; 
                e) istituzione del sistema integrato di educazione  e
          di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
          servizi   educativi   per   l'infanzia   e   dalle   scuole
          dell'infanzia, al fine  di  garantire  ai  bambini  e  alle
          bambine pari opportunita' di educazione, istruzione,  cura,
          relazione e  gioco,  superando  disuguaglianze  e  barriere
          territoriali, economiche, etniche e culturali,  nonche'  ai
          fini della conciliazione tra tempi di vita, di  cura  e  di
          lavoro  dei  genitori,  della  promozione  della   qualita'
          dell'offerta educativa  e  della  continuita'  tra  i  vari
          servizi educativi e scolastici e  la  partecipazione  delle
          famiglie, attraverso: 
                  1) la definizione  dei  fabbisogni  standard  delle
          prestazioni  della  scuola  dell'infanzia  e  dei   servizi
          educativi  per   l'infanzia   previsti   dal   Nomenclatore
          interregionale degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, prevedendo: 
                    1.1)    la    generalizzazione    della    scuola
          dell'infanzia; 
                    1.2)  la  qualificazione   universitaria   e   la
          formazione continua del personale dei servizi educativi per
          l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 
                    1.3) gli standard  strutturali,  organizzativi  e
          qualitativi dei servizi educativi per  l'infanzia  e  della
          scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
          all'eta' dei bambini e agli orari di  servizio,  prevedendo
          tempi di compresenza del personale  dei  servizi  educativi
          per l'infanzia  e  dei  docenti  di  scuola  dell'infanzia,
          nonche'  il  coordinamento  pedagogico  territoriale  e  il
          riferimento alle Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
          adottate con il regolamento di cui al decreto del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
          novembre 2012, n. 254; 
                  2) la definizione  delle  funzioni  e  dei  compiti
          delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare  la
          ricettivita' dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  la
          qualificazione del sistema integrato di cui  alla  presente
          lettera; 
                  3)   l'esclusione   dei   servizi   educativi   per
          l'infanzia e  delle  scuole  dell'infanzia  dai  servizi  a
          domanda individuale; 
                  4) l'istituzione di  una  quota  capitaria  per  il
          raggiungimento dei  fabbisogni  standard  ,  prevedendo  il
          cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
          con trasferimenti diretti o con la gestione  diretta  delle
          scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli  enti
          locali al netto delle entrate  da  compartecipazione  delle
          famiglie utenti del servizio; 
                  5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di
          azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
          cui alla presente lettera,  finalizzato  al  raggiungimento
          dei fabbisogni standard delle prestazioni; 
                  6)   la   copertura   dei   posti   della    scuola
          dell'infanzia  per  l'attuazione  del   piano   di   azione
          nazionale per la promozione  del  sistema  integrato  anche
          avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo
          grado di istruzione come risultante alla data di entrata in
          vigore della presente legge; 
                  7) la promozione della  costituzione  di  poli  per
          l'infanzia per bambini di  eta'  fino  a  sei  anni,  anche
          aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 
                  8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri  per
          il bilancio dello Stato,  di  un'apposita  commissione  con
          compiti  consultivi  e  propositivi,  composta  da  esperti
          nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; 
                f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio
          su  tutto  il  territorio  nazionale,  nel  rispetto  delle
          competenze delle regioni in  tale  materia,  attraverso  la
          definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni,  sia
          in relazione  ai  servizi  alla  persona,  con  particolare
          riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
          servizi  strumentali;  potenziamento  della   Carta   dello
          studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
          dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
          stessa lo status di studente e rendere possibile  l'accesso
          a programmi relativi a beni e servizi di natura  culturale,
          a servizi per la mobilita' nazionale e  internazionale,  ad
          ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
          di materiale scolastico, nonche' possibilita' di  associare
          funzionalita'  aggiuntive  per   strumenti   di   pagamento
          attraverso borsellino elettronico; 
                g) promozione e diffusione della cultura  umanistica,
          valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
          musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno
          della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso: 
                  1)   l'accesso,   nelle   sue   varie   espressioni
          amatoriali  e  professionali,  alla  formazione  artistica,
          consistente   nell'acquisizione   di   conoscenze   e   nel
          contestuale  esercizio  di  pratiche  connesse  alle  forme
          artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 
                    1.1)  il  potenziamento  della   formazione   nel
          settore delle arti  nel  curricolo  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, compresa  la  prima  infanzia,  nonche'  la
          realizzazione    di    un    sistema    formativo     della
          professionalita' degli educatori e dei docenti in  possesso
          di  specifiche  abilitazioni  e  di  specifiche  competenze
          artistico-musicali e didattico-metodologiche; 
                    1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti  di
          scuole di ogni ordine e grado, di accordi e  collaborazioni
          anche  con  soggetti  terzi,  accreditati   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo ovvero dalle regioni o dalle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano anche mediante accordi  quadro  tra  le
          istituzioni interessate; 
                    1.3)  il   potenziamento   e   il   coordinamento
          dell'offerta formativa extrascolastica  e  integrata  negli
          ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale  anche  in
          funzione dell'educazione permanente; 
                  2) il riequilibrio territoriale e il  potenziamento
          delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
          nonche' l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad
          altri settori artistici nella scuola  secondaria  di  primo
          grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di  istruzione,  a
          orientamento artistico e performativo; 
                  3)  la  presenza  e  il  rafforzamento  delle  arti
          nell'offerta formativa delle scuole secondarie  di  secondo
          grado; 
                  4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e
          artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri
          Paesi europei; 
                  5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta
          la filiera del settore artistico-musicale, con  particolare
          attenzione al percorso pre-accademico dei  giovani  talenti
          musicali, anche ai fini  dell'accesso  all'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica e all'universita'; 
                  6) l'incentivazione delle sinergie tra i  linguaggi
          artistici e le nuove tecnologie valorizzando le  esperienze
          di ricerca e innovazione; 
                  7) il supporto degli scambi e delle  collaborazioni
          artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
          italiane   che   straniere,    finalizzati    anche    alla
          valorizzazione di giovani talenti; 
                  8) la  sinergia  e  l'unitarieta'  degli  obiettivi
          nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione  della
          cultura italiana all'estero; 
                h) revisione, riordino e adeguamento della  normativa
          in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
          all'estero al fine di realizzare un effettivo  e  sinergico
          coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca nella gestione della  rete
          scolastica  e  della  promozione  della   lingua   italiana
          all'estero attraverso: 
                  1) la definizione dei criteri e delle modalita'  di
          selezione, destinazione e permanenza in sede del  personale
          docente e amministrativo; 
                  2)  la  revisione  del  trattamento  economico  del
          personale docente e amministrativo; 
                  3) la previsione  della  disciplina  delle  sezioni
          italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 
                  4) la revisione della disciplina  dell'insegnamento
          di materie obbligatorie secondo la  legislazione  locale  o
          l'ordinamento scolastico italiano da affidare a  insegnanti
          a contratto locale; 
                i)  adeguamento  della  normativa   in   materia   di
          valutazione  e  certificazione   delle   competenze   degli
          studenti, nonche' degli esami di Stato, anche  in  raccordo
          con la normativa vigente in materia di certificazione delle
          competenze, attraverso: 
                  1) la revisione delle modalita'  di  valutazione  e
          certificazione delle competenze degli  studenti  del  primo
          ciclo  di  istruzione,  mettendo  in  rilievo  la  funzione
          formativa e di  orientamento  della  valutazione,  e  delle
          modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
          primo ciclo; 
                  2) la  revisione  delle  modalita'  di  svolgimento
          degli esami di Stato relativi ai percorsi di  studio  della
          scuola secondaria di secondo grado in coerenza  con  quanto
          previsto dai regolamenti di cui ai decreti  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.». 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          73 del 29 marzo 2016. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 27.