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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione. (16G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. 02/07/2016, n. 153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal: 4-5-2016
al: 2-7-2016
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di  prevedere  misure  a  sostegno
delle imprese e di accelerazione dei tempi di  recupero  dei  crediti
nelle procedure esecutive e concorsuali; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure  in
favore degli investitori in banche in liquidazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2016; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
giustizia; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Pegno mobiliare non possessorio 
 
  1. Gli imprenditori iscritti nel  registro  delle  imprese  possono
costituire un pegno non possessorio  per  garantire  i  crediti  loro
concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con  la
previsione dell'importo  massimo  garantito,  inerenti  all'esercizio
dell'impresa. 
  2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su  beni  mobili
destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione  dei  beni  mobili
registrati.  I  beni  mobili  possono  essere  esistenti  o   futuri,
determinati o determinabili anche mediante riferimento a una  o  piu'
categorie merceologiche o  a  un  valore  complessivo.  Ove  non  sia
diversamente  disposto  nel  contratto,  il  debitore  o   il   terzo
concedente il pegno e' autorizzato  a  trasformare  o  alienare,  nel
rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei
beni  gravati  da  pegno.  In  tal  caso  il  pegno  si  trasferisce,
rispettivamente, al  prodotto  risultante  dalla  trasformazione,  al
corrispettivo della cessione del bene gravato o al  bene  sostitutivo
acquistato  con  tale  corrispettivo,   senza   che   cio'   comporti
costituzione di una nuova garanzia. 
  3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare  da
atto  scritto  con  indicazione  del  creditore,   del   debitore   e
dell'eventuale terzo concedente il pegno,  la  descrizione  del  bene
dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione  dell'importo
massimo garantito. 
  4. Il pegno non possessorio si costituisce  esclusivamente  con  la
iscrizione in un registro informatizzato costituito presso  l'Agenzia
delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla
data dell'iscrizione il pegno prende grado ed e' opponibile ai  terzi
e nelle procedure concorsuali. 
  5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente  costituito  ed
iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto  di  un
bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa  e  sia
garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio  sia
iscritto nel registro in conformita' al comma  6  e  che  al  momento
della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno  non
possessorio iscritto anteriormente. 
  6.  L'iscrizione  deve  indicare  il  creditore,  il  debitore,  se
presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene  dato  in
garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma  1
e, per il pegno non possessorio che garantisce il  finanziamento  per
l'acquisto di un bene determinato, la  specifica  individuazione  del
medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni,  rinnovabile
per mezzo  di  un'iscrizione  nel  registro  effettuata  prima  della
scadenza del decimo anno.  La  cancellazione  della  iscrizione  puo'
essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore
del pegno o domandata giudizialmente. Le  operazioni  di  iscrizione,
consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il  registro,
gli obblighi a carico di chi  effettua  tali  operazioni  nonche'  le
modalita' di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della giustizia, da adottarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
prevedendo modalita' esclusivamente  informatiche.  Con  il  medesimo
decreto sono stabiliti i diritti  di  visura  e  di  certificato,  in
misura  idonea  a  garantire  almeno  la  copertura  dei   costi   di
allestimento, gestione e di  evoluzione  del  registro.  Al  fine  di
consentire l'avvio della attivita' previste dal presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro  200.000  per  l'anno  2016  e  di  euro
100.000 per l'anno 2017. 
  7. Al verificarsi di  un  evento  che  determina  l'escussione  del
pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e
agli eventuali  titolari  di  un  pegno  non  possessorio  trascritto
successivamente, ha facolta' di procedere: 
  a)  alla  vendita  dei  beni  oggetto  del  pegno  trattenendo   il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza  della
somma garantita e  con  l'obbligo  di  informare  immediatamente  per
iscritto  il  datore  della  garanzia  dell'importo  ricavato  e   di
restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata  dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di  beni
di  non  apprezzabile  valore,  da  parte   di   operatori   esperti,
assicurando,  con  adeguate  forme   di   pubblicita',   la   massima
informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore  esperto
e' nominato di comune  accordo  tra  le  parti  o,  in  mancanza,  e'
designato dal giudice;  in  ogni  caso  e'  effettuata,  a  cura  del
creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di  cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile; 
  b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a  concorrenza
della somma garantita; 
  c) ove previsto nel contratto di  pegno  e  iscritto  nel  registro
delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando  i
canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della
somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le
modalita'  di  valutazione  del  corrispettivo  della  locazione;  il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore
della garanzia stessa; 
  d) ove previsto nel contratto di  pegno  e  iscritto  nel  registro
delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno  fino  a
concorrenza della somma garantita,  a  condizione  che  il  contratto
preveda anticipatamente i criteri e le modalita' di  valutazione  del
valore del bene oggetto di pegno e  dell'obbligazione  garantita;  il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore
della   garanzia   il   valore   attribuito   al   bene    ai    fini
dell'appropriazione. 
  8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a
norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e'  stato  ammesso  al
passivo con prelazione. 
  9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c)  e
d), il debitore puo' agire in giudizio per il risarcimento del  danno
quando la vendita e' avvenuta  in  violazione  dei  criteri  e  delle
modalita'  di  cui  alle  predette  lettere  a),  c)  e  d)   e   non
corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della  vendita,
il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a  norma
della disposizione di cui alla lettera c). 
  10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno.