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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 luglio 2015, n. 230

Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara. (16G00060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2016
Testo in vigore dal:  5-5-2016

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", e, in particolare, gli articoli 1 e 11, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002, recante "Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente Parco";
Vista la deliberazione della Regione Sardegna n. 13/10 del 30 marzo 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 2010, con la quale la Regione Sardegna ha approvato il Piano del Parco nazionale dell'Asinara;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara n. 33 del 23 dicembre 2010 con la quale il Regolamento del Parco è stato adottato e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Considerato che, attraverso un tavolo di confronto fra l'Ente Parco e il Ministero, il Regolamento del Parco è stato modificato ed integrato al fine di garantirne la piena rispondenza al disposto della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché l'aggiornamento rispetto alle norme intervenute e ai contenuti concernenti la tutela della biodiversità e del paesaggio;
Vista la nota prot. 42804/PNM del 9 agosto 2013 con la quale il Ministero ha trasmesso all'Ente Parco il Regolamento del Parco per come definito attraverso il tavolo di confronto;
Visto l'atto di disposizione urgente del Presidente dell'Ente Parco n. 11 del 9 ottobre 2013 che, annullando la deliberazione commissariale n. 33 del 23 dicembre 2010, ha adottato il Regolamento del Parco di cui alla nota prot. 42804/PNM del 9 agosto 2013 e lo ha trasmesso alla Comunità del Parco per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerato che, trascorsi i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, non avendo la Comunità del Parco provveduto ad esprimere il parere richiesto, lo stesso è inteso favorevolmente acquisito;
Vista la nota prot. 52711/PNM del 24 dicembre 2013 con la quale il Ministero ha trasmesso alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres il Regolamento del Parco al fine dell'acquisizione dell'intesa e dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna espressa con nota del Presidente prot. 13801 del 12 giugno 2014 subordinata al recepimento delle osservazioni formulate in merito dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
Considerati favorevolmente acquisiti i pareri richiesti alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres, non avendo gli stessi enti provveduto ad esprimersi nel termine stabilito dal comma 6 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la nota prot. 22757/PNM del 10 novembre 2014 con la quale è stata inoltrata al Consiglio di Stato la relazione per la richiesta di parere sul Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota prot. 5177/GAB del 12 marzo 2015 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione relativa al Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota prot. DAGL 4774 P- del 5 giugno 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime nulla osta ai fini dell'approvazione del Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara;

Ritenuto

di procedere all'approvazione del Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara; Decreta:

Art. 1



È approvato l'allegato Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara che con le annesse tabelle A e B forma parte integrante del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 15 luglio 1986, n. 162, S.O. n. 59
"2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 10, comma 2, e 11 comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83:
"Art. 1 (Finalità e ambito della legge). - 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
"Art. 10. Comunità del parco
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.
In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo."
"Art. 11. Regolamento del parco.
(Omissis).
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77:
"Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.".
Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163:
"Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.
3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 1 ottobre 2009, n. 228:
"Art. 5 (Direzione generale per la protezione della natura e del mare). - 1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree protette terrestri e marine;
b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine;
d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
e) coordinamento delle attività inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;
f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;
h) coordinamento delle attività amministrative, tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati nonché predisposizione del piano generale per le attività di vigilanza;
i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste promuovendo la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
l) attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio materiale ed immateriale dell'umanità, nonché di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversità;
m) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale con particolare riferimento al controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche;
n) coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
o) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;
q) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;
r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;
s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma nonché alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati;
t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;
u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attività di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.".
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 (Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente Parco) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2002, n. 298.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".