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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
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vigente al 09/12/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1 
 
     ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) 
                                                               ((48)) 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art.  226,  comma
2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai
procedimenti in corso. A tal  fine,  per  procedimenti  in  corso  si
intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente  siano  stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista  efficacia;  b)
in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  le
procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data  in  cui  il
codice acquista efficacia, siano stati  gia'  inviati  gli  avvisi  a
presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione  a  scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche  o
atti  assimilati  comunque  denominati,  i  procedimenti  in  cui  le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in
cui il codice acquista efficacia; d)  per  le  procedure  di  accordo
bonario di  cui  agli  articoli  210  e  211,  di  transazione  e  di
arbitrato, le procedure relative  a  controversie  aventi  a  oggetto
contratti pubblici, per i quali i bandi  o  gli  avvisi  siano  stati
pubblicati prima della data in  cui  il  codice  acquista  efficacia,
ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o  avvisi,  gli
avvisi a presentare  le  offerte  siano  stati  inviati  prima  della
suddetta data".