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LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (16G00016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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Testo in vigore dal:  28-2-2023
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Art. 1



PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
(1) (4)
((6))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".