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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 dicembre 2015, n. 224

Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale di ammissione nel ruolo dei direttivi, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (16G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/2016
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  12-2-2016

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare gli articoli 42 e 43 recanti disposizioni per il corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 4, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge di stabilità 2012)» che ha portato a regime la durata del corso di formazione in mesi dodici;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 febbraio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8886 del 30 ottobre 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità del corso di formazione per vice direttori
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per vice direttori, finalizzato allo sviluppo delle competenze tecnico-operative ed all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il corso di cui al presente regolamento, a carattere residenziale, si svolge nelle sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.
3. Il corso ha una durata di un anno ed è articolato in due cicli semestrali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo, quest'ultimo deve avere durata non inferiore a tre mesi.
4. La formazione teorico-pratica è articolata in lezioni e può essere organizzata in moduli.
5. Le materie di insegnamento, i programmi, nonché i piani di studio sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo degli articoli 42 e 43 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:
«Art. 42 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.
3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, sostengono l'esame finale.
4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.
L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 47, comma 1.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.».
«Art. 43 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
- 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 42 i vice direttori che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.
2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.
5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 4, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è il seguente:
«Art. 16 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri). - (Omissis).
16. All'art. 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "Nel triennio 2011-2013," sono soppresse.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:
«Art. 40. Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'art. 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'art. 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze.
In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.
4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresì, ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.».