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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2020)
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Testo in vigore dal: 30-7-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Vista  la  legge  8  gennaio  1931,  n.  234,  recante  «Norme  per
l'impianto e l'uso di apparecchi  radioelettrici  privati  e  per  il
rilascio  delle  licenze  di  costruzione,  vendita  e  montaggio  di
materiali radioelettrici»; 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  10  agosto  1945,  n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono  stati
oggetto  di  confische,  sequestri,  o  altri  atti  di  disposizione
adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»; 
  Vista la legge 28 novembre 1965, n.  1329,  recante  «Provvedimenti
per l'acquisto di nuove macchine utensili»; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970,  n.  745,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante  «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della  pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  recante  la
«Razionalizzazione del sistema di  distribuzione  dei  carburanti,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Depenalizzazione di reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  ed
                             esclusioni 
 
  1.  Non  costituiscono  reato  e  sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni per le quali e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o
dell'ammenda. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai  reati  in  esso
previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono  puniti  con  la  pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In  tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di
reato. 
  3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma  6,
e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto. 
  4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ((, nonche'  ai  reati  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e'  superiore  a
euro diecimila)). 
  5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e'
cosi' determinata: 
    a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; 
    b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; 
    c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. 
  6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista  una  pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la  determinazione  dei  limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda, ma non puo', in ogni  caso,  essere  inferiore  a  euro
5.000 ne' superiore a euro 50.000.