stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 3 dicembre 2015, n. 211

Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero. (15G00233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2016
nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-1-2016

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'articolo 7, comma 3;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'articolo 9, comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, che prevede norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Considerata la necessità di aggiornare il succitato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 392/1995, in particolare per quanto attiene all'organizzazione, alla gestione amministrativa e contabile ed alle procedure di vigilanza e di controllo relative agli istituti italiani di cultura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 luglio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 7 settembre 2015, riscontrata con nota DAGL 0008261 del 9 ottobre 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al titolo I
1. All'articolo 3, comma 1, in fine sono aggiunte le parole «e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401».
2. All'articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per gli istituti che operano in più Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.».
3. All'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,» e «con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente».
4. All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole «degli istituti»;
b) al comma 3, in fine sono aggiunte le parole «, che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.».
5. All'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e specialisti»;
b) il comma 1 è abrogato;
c) al comma 2, dopo le parole «a contratto» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
d) al comma 3, le parole «al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
e) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto è regolato dalla legge locale ed è stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. È escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non può essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»;
f) al comma 7, dopo le parole «che sancisca» sono aggiunte le seguenti: «che il contratto è regolato dalla legge locale e»;
g) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non può estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale è stata stipulata. È vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.».
6. All'articolo 14, il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che può essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto».
7. All'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'articolo 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.».
8. All'articolo 17, comma 4, dopo le parole «i corsi sono a pagamento per i partecipanti,» sono aggiunte le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1».
9. All'articolo 18, comma 2, sono soppresse le parole «non superiore al dieci percento».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è il seguente:
«Art. 7 (Istituti). - (Omissis).
3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221.
- L'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è il seguente:
«Art. 9 (Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero). - (Omissis).
2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";
b) all'art. 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto."».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85.
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Il titolo I del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«TITOLO I
Principi generali e struttura organizzativa
degli istituti italiani di cultura


Capo I
Principi generali

Art. 1 (Applicabilità del presente regolamento). - 1.
Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni, anche al singolare, si intendono gli istituti e le loro sezioni di cui al precedente comma.
Art. 2 (Denominazione degli istituti). - 1. Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.
Art. 3 (Ambito territoriale di operatività degli istituti). - 1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Art. 4 (Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti). - 1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una più efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito.
2. Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata.
Art. 5 (Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti). - 1. Il Ministero degli affari esteri esercita le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di carattere generale relativi ad aree geografiche ed all'organizzazione nel suo complesso nonché con la vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive.
2. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività degli istituti con riferimento alle specifiche situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui gli istituti si trovino in città in cui ha sede anche l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui sopra sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte salve le competenze delle rappresentanze diplomatiche nei confronti degli uffici consolari previste dalla normativa vigente.
2-bis. Per gli istituti che operano in più Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.
Art. 6 (Sezioni distaccate specializzate già costituite). - 1. Le sezioni distaccate operanti per specifiche attività o settori di studio e ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, già costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 7 (Comitati di collaborazione culturale). - 1. I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.
2. I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e svolgono funzioni di consulenza sulle attività degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attività degli istituti e delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Art. 8 (Funzioni di coordinamento di area). - 1. Il Ministro degli affari esteri può attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonché ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo può comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore è stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo II
Organici e funzioni del personale degli istituti

Art. 9 (Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico). - 1. La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti è definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 10 (Attività dei direttori e degli addetti). - 1.
I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Gli addetti degli istituti collaborano con il direttore per il raggiungimento delle finalità istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni anno il direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente sua competenza; tale assegnazione può essere modificata dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze dell'istituto.
3. Ogni addetto di cui al comma precedente redige a fine anno una relazione sulla propria attività e la rimette al direttore ", che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto.
3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.".
Art. 11 (Rapporti di fine servizio dei direttori). - 1.
I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro cessazione dalla sede, un rapporto di fine missione contenente una sintesi delle attività svolte, le proprie conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione futura ed ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che resta in sede o che subentra per assicurare la continuità del servizio.
Art. 12 (Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti). - 1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di prosecuzione del servizio all'estero, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in qualità di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto.
Art. 13 (Personale a contratto e specialisti). - 1. (Abrogato).
2. Qualora nell'istituto non presti servizio alcun coordinatore amministrativo di ruolo, il primo posto a contratto di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che si rende disponibile per mansioni di concetto è utilizzato per mansioni amministrativo-contabili.
3. Gli istituti, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, sono autorizzati, in attesa dell'accreditamento degli appositi fondi da parte del Ministero degli affari esteri, a provvedere sul proprio bilancio alla corresponsione degli stipendi spettanti al personale di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, qualora la legge locale preveda tassativamente il pagamento delle retribuzioni entro l'ultimo giorno di ogni mese.
4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'art. 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto è regolato dalla legge locale ed è stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. È escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La retribuzione corrisposta a tale personale non può essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. Per le assunzioni di personale di cui al capoverso precedente è richiesto un colloquio attitudinale con una commissione di tre membri nominata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, presieduta dal direttore dell'istituto o da chi ne fa le veci. Tale procedura non si applica nei casi in cui la normativa locale non lo permetta; tale circostanza deve risultare da esplicita dichiarazione del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.
6. Il personale a contratto può essere chiamato dal direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a corsi di formazione nei settori di impiego; le relative spese gravano sul bilancio degli istituti.
7. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, devono prevedere una clausola espressa che sancisca che il contratto è regolato dalla legge locale e che in nessun caso il rapporto di dipendenza può comportare l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri.
7-bis. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non può estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale è stata stipulata. È vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.

Capo III
Organizzazione e funzionamento degli istituti

Art. 14 (Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi). - 1. Gli istituti curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi.
2. Presso ciascun istituto funziona di regola un servizio di prestito, previo pagamento di una somma a titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film, videocassette, giornali), nonché di noleggio contro corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne dell'istituto.
3. Trascorso il termine previsto per i prestiti nel regolamento della biblioteca, in mancanza di restituzione, gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso in cui sia vietato dalla normativa locale.
4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri servizi audiovisivi, che può essere individuato anche tra i dipendenti a contratto di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso l'istituto.
Art. 15 (Servizi informativi). - 1. Ciascun istituto è dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.
2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici.
3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.
Art. 16 (Servizi di traduzione). - 1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri.
2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.
3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'art. 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
Art. 17 (Corsi di lingua). - 1. Gli istituti organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua italiana, in quanto possibile. Tali corsi possono essere organizzati in qualsiasi località rientrante nella competenza territoriale degli istituti, anche presso università.
2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale. Essi sono di regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove possibile, per la loro organizzazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non è consentita o è considerata comunque inopportuna in relazione alla situazione locale, i corsi possono essere affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel relativo contratto deve però essere comunque previsto il controllo didattico dell'istituto.
3. Per i corsi gestiti direttamente, gli istituti possono utilizzare per la funzione docente, oltre al proprio personale, quello delle sezioni distaccate nonché personale docente di ruolo in servizio nelle sedi dei corsi, anche se in organico presso altre istituzioni scolastiche, culturali o universitarie, che non abbiano orario completo. Gli istituti hanno altresì la facoltà di utilizzare all'uopo, sia per la docenza che per lo svolgimento di mansioni amministrative o ausiliarie connesse con i corsi stessi, persone di cittadinanza italiana o straniera secondo quanto previsto nell'art. 13 del presente regolamento.
4. Tranne per i corsi nelle università, i corsi sono a pagamento per i partecipanti ",fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1. La relativa retta è calcolata tenuto conto delle tariffe praticate da istituzioni similari dei Paesi della Comunità europea operanti sul posto e dell'opportunità che i proventi dei corsi in questione siano di regola almeno pari al loro costo complessivo, ivi compreso il fitto dei locali che fosse all'uopo necessario.
Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli istituti stipulano apposita convenzione che disciplina anche l'aspetto finanziario.
Art. 18 (Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani). - 1. Gli istituti possono diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla normativa locale, giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonché stranieri purché, in tale ultimo caso, siano relativi alla cultura italiana.
2. Una quota dell'importo degli acquisti per pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario può essere destinata a riconoscimenti a personalità o a premi di studio relativi all'apprendimento della lingua e della cultura italiana.
3. Gli istituti possono stipulare convenzioni con istituzioni universitarie e culturali locali per contribuire, a valere sul proprio bilancio, alla costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane delle biblioteche delle istituzioni stesse.
4. Gli istituti possono altresì stipulare contratti di edizione secondo la normativa locale o quella italiana, a seconda della residenza della controparte, sia in veste di editore che di autore. Qualora l'istituto intervenga nel contratto come editore o come coeditore, le spese complessive relative per ogni singolo anno, anche in caso di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo indicate nel bilancio di previsione e nei successivi assestamenti.
Art. 19 (Partecipazione di terzi all'attività degli istituti). - 1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attività degli istituti. In particolare tale partecipazione può assumere anche la forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attività degli istituti in generale, nonché di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi.
2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attività degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.
3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari e di eredità nonché l'acquisto di legati da parte degli istituti è subordinata all'autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Non richiedono autorizzazione le donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di particolare valore.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è il seguente:
«Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero). - 1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle comunità italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.
- Il testo dell'art. 152 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2 della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, è il seguente:
«Art. 17 (Personale a contratto). - (Omissis).
2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.».
- Il testo dell'art. 18 della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, è il seguente:
«Art. 18 (Specialisti). - 1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'art. 4, il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.».
- Il testo dell'art. 52, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è il seguente:
«Art. 52 (Certificati, legalizzazioni, vidimazioni). - 1. L'ufficio consolare:
a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;
b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;
c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle entrate;
e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;
f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;
g) può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
h) può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
i) può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.».