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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2015, n. 163

Regolamento recante parziale modificazione del comma 2 dell'articolo 33 del decreto 15 aprile 2003, n. 130, in materia di regola tecnica per la costruzione e la sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS (Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare). (15G00177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2015
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  29-10-2015

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche che recepisce le direttive comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE in materia di comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 169 e 170 riguardanti il servizio di corrispondenza pubblica a bordo delle navi;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, recante regolamento riguardante la regola tecnica per la costruzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS, e in particolare, il comma 2 dell'articolo 33, relativo all'espletamento del servizio di corrispondenza pubblica, e l'articolo 4 relativo alla valutazione di conformità tecnica degli apparati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante il regolamento con cui vengono approvate norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, recante l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze tra 0 e 1.000 GHz, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modificazioni;
Vista la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti della Convezione stessa;
Tenuto conto della difficoltà di reperire nel mercato apparati radioelettrici operanti in modalità duplex conformi alla direttiva 96/98/CE, e successive modificazioni, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
Visto il Capitolo IV titolato Radiocomunicazione della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), che non indica alcuna modalità relativa agli apparati radioelettrici per svolgere le comunicazioni di carattere generale, tra cui il servizio per la corrispondenza pubblica;
Tenuto conto che il citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli articoli 169 e 170 in materia di «corrispondenza pubblica» a bordo delle navi non delinea alcuna specifica tecnica circa la modalità di espletamento del suddetto servizio, rinviando per i requisiti tecnici al decreto del Ministro;
Considerato che dalla normativa nazionale e internazionale - di rango superiore al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 - non risulta alcuna indicazione, né alcuno specifico obbligo sulla modalità di espletamento del servizio radiotelefonico di «corrispondenza pubblica» da effettuare con il tipo di apparato radioelettrico;
Ravvisato che in tale ambito normativo è possibile allineare il comma 2 dell'articolo 33 rubricato «corrispondenza pubblica» del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, agli emendamenti alla Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), poiché non risulta alcun contrasto con la normativa primaria di settore;
Riconosciuta, pertanto, l'esigenza di garantire l'operatività nel settore radiomarittimo del servizio radiotelefonico per la corrispondenza pubblica attraverso l'installazione di apparati radioelettrici diversi da quelli in modalità duplex - non reperibili nel mercato;
Ravvisata l'esigenza di procedere alla modifica parziale del comma 2 dell' articolo 33 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, con espunzione della sola parte in cui si fa riferimento alla modalità duplex;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota del 26 maggio 2015, protocollo n. 12522;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, le parole: «, da svolgersi in modalità duplex» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 agosto 2015

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 agosto 2015 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3555

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 169 e 170 del decreto legislativo 1 agosto n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche che recepisce le direttive comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE in materia di comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214 - Suppl. Ord., con le modifiche apportate dall'art. 80, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126:
"Art. 169. (Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo). - 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche."
"Art. 170 (Corrispondenza pubblica). - 1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.".
Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S. O. :
"Art. 17. (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Si riporta il testo degli articoli 4 e 33 del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 (Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2003, n. 130:
"Art. 4. (Valutazione della conformità tecnica). - 1.
La valutazione della conformità tecnica degli apparati deve essere effettuata secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , in base alle norme tecniche indicate nell'allegato A a detto regolamento.
2. Per quanto riguarda gli aspetti della compatibilità elettromagnetica, si applica il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 , concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica."
"Art. 33. (Corrispondenza pubblica). - 1. A bordo delle navi mercantili deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica. A bordo delle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere data la massima pubblicità in modo da assicurare ai passeggeri ed all'equipaggio le necessarie informazioni circa l'organizzazione del servizio di corrispondenza pubblica e le procedure per l'espletamento dello stesso.
2. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere previsto un servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, idoneo per l'area di navigazione.
Deve pertanto prevedersi almeno una cabina telefonica dedicata, eventualmente anche del tipo «a parete», situata in un luogo facilmente accessibile ai passeggeri.
3. Nelle navi non destinate al trasporto dei passeggeri e qualora l'impianto radioelettrico sia situato nell'area della plancia, deve prevedersi, al fine di evitare che persone estranee possano ostacolare la conduzione della nave ed al fine di assicurare la riservatezza delle comunicazioni, un'apposita area di comunicazione facilmente accessibile che può essere costituita da una cabina telefonica, eventualmente anche del tipo «a parete».
4. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri, oltre al servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, possono essere espletate altre tipologie di servizi di corrispondenza pubblica, a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla normativa in vigore.
5. Il Ministero delle comunicazioni può concedere deroghe in merito all'installazione della cabina telefonica per il servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, a seconda del tipo di viaggio e della sua durata e dell'impossibilità di inserire la cabina telefonica in una posizione che assicuri riservatezza e funzionalità.".
Il decreto del Presidente della repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1999, n. 263.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008 (Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze tra 0 e 1.000 GHz) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2008, n. 273. Il predetto decreto è stato modificato con decreto del Ministero sviluppo economico del 4 novembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2010, n. 280; successivamente modificato dal decreto del Ministero sviluppo economico del 4 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143; successivamente modificato dal decreto Ministero sviluppo economico del 10 giugno 2011, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 ed infine sostituito dal decreto del Ministero sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015, n. 143.
Il Capitolo IV della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare è relativo alle Radiocomunicazioni. La Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - così detta SOLAS - firmata a Londra nel 1974 è stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n.190, S. O.

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 33 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni n. 130 del 2003, come modificato dal presente regolamento, è riportato nelle Note alle premesse.