DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. (15G00163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/2022)
vigente al 29/05/2023
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
 
              Regime speciale per lavoratori impatriati 
 
  1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti  in  Italia
da lavoratori che trasferiscono la  residenza  nel  territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni: 
  a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due  periodi
d'imposta precedenti il  predetto  trasferimento  e  si  impegnano  a
risiedere in Italia per almeno due anni; 
  b)  l'attivita'  lavorativa   e'   prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano. (8) (10) 
  1-bis. Il regime di cui al comma 1  si  applica  anche  ai  redditi
d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal  comma
2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. (8) (10) 
  2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma  1  si
applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
30 dicembre 2010,  n.  238,  le  cui  categorie  vengono  individuate
tenendo  conto   delle   specifiche   esperienze   e   qualificazioni
scientifiche  e   professionali   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui  al  comma  3.  Il  criterio  di
determinazione del reddito di cui al comma  1  si  applica  anche  ai
cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea,
con i quali sia in vigore  una  convenzione  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo
scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita' di  lavoro
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori  dall'Italia  negli
ultimi ventiquattro mesi ovvero che  hanno  svolto  continuativamente
un'attivita' di studio fuori dall'Italia  negli  ultimi  ventiquattro
mesi o piu', conseguendo un diploma di laurea o una  specializzazione
post lauream.(3) 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il  trasferimento  della
residenza nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo  2  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione   del   presente   articolo   anche   relativamente   alle
disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative  vigenti
in  materia,  nonche'  relativamente  alle  cause  di  decadenza  dal
beneficio. 
  3-bis. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  per
ulteriori cinque periodi di  imposta  ai  lavoratori  con  almeno  un
figlio  minorenne  o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo.  Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque
periodi di imposta anche nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino
proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo  residenziale  in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici  mesi
precedenti  al  trasferimento;  l'unita'  immobiliare   puo'   essere
acquistata  direttamente  dal  lavoratore  oppure  dal  coniuge,  dal
convivente o dai figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo  limitatamente  al
50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano  almeno
tre figli minorenni o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo,  i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo  limitatamente  al
10 per cento del loro ammontare. (8) (10) 
  4.  Il  comma  12-octies  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. I soggetti di cui all'articolo  2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti
in Italia entro  il  31  dicembre  2015  applicano,  per  il  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per  quello  successivo,  le
disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle  condizioni
ivi  indicati;  in  alternativa  possono  optare,  con  le  modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
da emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, per il regime agevolativo di cui  al  presente
articolo. (4) (5) (6) 
  5. All'articolo 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono
abrogate. 
  5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 10 per  cento
per i soggetti che trasferiscono la residenza in una  delle  seguenti
regioni: Abruzzo, Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
Sardegna, Sicilia. (8) (10) 
  5-ter.  I  cittadini  italiani  non  iscritti  all'Anagrafe   degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non
iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019
spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni
sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non  si  fa
luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo. (8) (10) 
  ((5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge  23
marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
non  si  applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo.  Ferme
restando le condizioni di cui al presente articolo,  le  disposizioni
dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in  cui  i  redditi
derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti  in
discipline riconosciute  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e
le   singole   Leghe   professionistiche   abbiano   conseguito    la
qualificazione professionistica entro l'anno  1990,  il  contribuente
abbia compiuto il ventesimo anno di eta'  e  il  reddito  complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel caso in cui
detti redditi siano prodotti  in  discipline  riconosciute  dal  CONI
nelle quali le Federazioni sportive nazionali  di  riferimento  e  le
singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la  qualificazione
professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto  il
ventesimo anno di eta' e il  reddito  complessivo  dello  stesso  sia
superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi  di  cui  al
comma  1  concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non
si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi  3-bis,  quarto
periodo, e 5-bis del presente articolo)). ((18)) 
  ((5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai  quali  risulta
applicabile il  regime  di  cui  al  presente  articolo,  l'esercizio
dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi  previsto  comporta  il
versamento di un contributo  pari  allo  0,5  per  cento  della  base
imponibile. Le entrate derivanti  dal  contributo  di  cui  al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  dell'autorita'  di  Governo  delegata  per  lo
sport, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del  presente
comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze di cui al comma 3)). ((18)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
151) che "Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2),
e lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di  cui  al  comma  150,
lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017
al 2020, anche ai lavoratori  dipendenti  che  nell'anno  2016  hanno
trasferito  la  residenza  nel  territorio  dello  Stato   ai   sensi
dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione  ai
sensi del  comma  4  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con  l'art.  3,  comma
3-novies)  che  "Il  termine  per  l'esercizio  dell'opzione  di  cui
all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 147, e' prorogato al 30 aprile 2017, per i  lavoratori  dipendenti
che non l'hanno  gia'  esercitata,  secondo  le  modalita'  attuative
individuate  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 4, comma 7-bis) che
"Il comma 4 dell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 147, si interpreta  nel  senso  che  i  soggetti  che  hanno
optato, ai sensi del predetto comma  4,  per  il  regime  agevolativo
previsto per  i  lavoratori  impatriati  dal  comma  1  del  medesimo
articolo, decadono dal beneficio  fiscale  laddove  la  residenza  in
Italia non sia mantenuta  per  almeno  due  anni.  In  tal  caso,  si
provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle
relative sanzioni e interessi". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 8-bis,  comma  1)
che "In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del  comma
4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma  4  produce  effetti
per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta  2016  restano
applicabili le disposizioni di cui alla legge 30  dicembre  2010,  n.
238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita'  di  restituzione  delle  maggiori  imposte   eventualmente
versate per l'anno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano
ai soggetti  che  trasferiscono  la  residenza  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal D.L. 26  ottobre  2019,
n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19  dicembre  2019,  n.
157, ha disposto con (l'art. 5, comma 2) che "Le disposizioni di  cui
al comma 1, lettere a), b), c) e d),  si  applicano,  a  partire  dal
periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile
2019 trasferiscono la residenza in Italia ai  sensi  dell'articolo  2
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  risultano
beneficiari  del  regime  previsto  dall'articolo  16   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art.  12-quater,  comma  3)
che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  suindicato  Decreto  Legge.  In   ogni   caso,   le
disposizioni di cui ai commi  5-quater  e  5-quinquies  del  presente
articolo, nel testo vigente prima della data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del suindicato Decreto  Legge,  continuano
ad applicarsi ai redditi  derivanti  dai  contratti  in  essere  alla
medesima data e fino alla loro naturale scadenza.