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DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137

Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. (15G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2023)
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  • Articoli
  • Capo I
    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • Capo II
    Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri
  • 3
  • 4
  • orig.
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7
  • 8
  • orig.
  • 9
  • orig.
  • Capo III
    Esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri
  • 10
  • 11
  • 12
  • Capo IV
    Disposizioni finali
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-9-2015
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre
2006,  relativa  all'applicazione   del   principio   del   reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre ed in particolare l'articolo 9 della predetta  legge
(«Delega  al  governo  per  l'attuazione   della   decisione   quadro
2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio  del  reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca»); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale,   dell'interno   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni di principio e definizioni 
 
  1. Il presente  decreto  attua  la  decisione  quadro  2006/783/GAI
relativa all'applicazione del principio del reciproco  riconoscimento
delle decisioni di confisca, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7  ottobre  2014,  n.
154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di  cooperazione
di cui alla decisione quadro non sia  incompatibile  con  i  principi
dell'ordinamento costituzionale  in  tema  di  diritti  fondamentali,
nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo. 
  2. Le decisioni di confisca emesse dalle autorita' competenti di un
altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite  sul  territorio
dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che
seguono. 
  3. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) decisione quadro: la decisione  quadro  2006/783/GAI  relativa
all'applicazione del principio  del  reciproco  riconoscimento  delle
decisioni di confisca; 
    b) Stato di emissione: lo Stato membro  dell'Unione  europea  nel
quale un'autorita' giudiziaria ha adottato una decisione di  confisca
nell'ambito di un procedimento penale; 
    c) Stato di esecuzione: lo Stato membro  dell'Unione  europea  al
quale e' trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione; 
    d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorita'
giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che  consiste  nel
privare  definitivamente  di  un  bene   un   soggetto,   inclusi   i
provvedimenti di confisca disposti ai sensi  dell'articolo  12-sexies
del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e  quelli  disposti
ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
    e) bene: ogni bene mobile o immobile,  materiale  o  immateriale,
nonche' gli atti o i documenti che attestano un titolo o  un  diritto
su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di  cui
all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore
di tale prodotto ovvero costituiscono il  corpo  o  il  provento  del
reato o siano comunque suscettibili  di  confisca  secondo  la  legge
dello Stato di emissione; 
    f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato; 
    g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in  qualsiasi  modo,  in
tutto o in parte, per commettere uno o piu' reati; 
    h) beni culturali appartenenti al  patrimonio  nazionale:  quelli
definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
recante il Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio  2002,  n.  137,  e  successive
modificazioni; 
    i) certificato: il certificato redatto e compilato in conformita'
al modello allegato al presente decreto legislativo. 
  4. La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha  ad
oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera  d),  punti  iii)  e
iv), della decisione quadro, e' eseguita nei  casi  e  con  i  limiti
previsti dalle leggi dello Stato.  Quando  ha  ad  oggetto  somme  di
denaro,  beni  o  altre  utilita'  di  cui  una  persona   abbia   la
disponibilita',  anche  per  interposta  persona,   per   un   valore
equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del  reato,  puo'  essere
eseguita, previo accordo con l'autorita' competente  dello  Stato  di
emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  decisione  2006/783/GAI  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 24 novembre 2006, n. L 328. 
              - Il testo dell'art. 9 della legge 7 ottobre 2014,  154
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, e' il seguente: 
              «Art. 9  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          decisione quadro  2006/783/GAI,  relativa  all'applicazione
          del principio del reciproco riconoscimento delle  decisioni
          di confisca). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, un decreto  legislativo  recante  le  norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alla  decisione   quadro
          2006/783/GAI del Consiglio, del 6  ottobre  2006,  relativa
          all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
          delle decisioni di  confisca,  secondo  le  procedure  e  i
          criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5  e
          9, e 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo i seguenti  principi
          e   criteri   direttivi,    realizzando    il    necessario
          coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
                a) prevedere l'applicazione delle definizioni di  cui
          all'articolo 2 della decisione quadro; 
                b)  prevedere  che  l'autorita'  centrale  ai   sensi
          dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2,  della  decisione  quadro
          sia individuata nel Ministero della giustizia; 
                c) prevedere che, ai sensi dell'articolo  2,  lettera
          d), punto iii), della decisione quadro ,  la  richiesta  di
          riconoscimento   possa   essere   avanzata   dall'autorita'
          giudiziaria italiana anche per  le  confische  disposte  ai
          sensi dell'articolo 12-sexies del  decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per
          le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e  34  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e
          successive modificazioni; 
                d) prevedere che l'autorita' competente a chiedere il
          riconoscimento e  l'esecuzione  ai  sensi  dell'articolo  4
          della decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana
          procedente; 
                e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di
          riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorita'
          giudiziaria di un altro Stato membro  avvenga  nelle  forme
          della cooperazione  giudiziaria  diretta,  avvalendosi,  se
          necessario, dei punti di contatto  della  Rete  giudiziaria
          europea,  anche  al   fine   di   individuare   l'autorita'
          competente,  e  assicurando  in  ogni  caso  modalita'   di
          trasmissione  degli  atti  che   consentano   all'autorita'
          giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita'; 
                f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che
          ha  emesso,  nell'ambito  di  un  procedimento  penale,  un
          provvedimento di confisca concernente cose che  si  trovano
          nel territorio di un altro Stato membro si possa  rivolgere
          direttamente all'autorita' giudiziaria di  tale  Stato  per
          avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del
          provvedimento  medesimo;  prevedere  la   possibilita'   di
          avvalersi dei punti  di  contatto  della  Rete  giudiziaria
          europea,  anche  al   fine   di   individuare   l'autorita'
          competente; 
                g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle
          lettere e) e f),  adeguate  forme  di  comunicazione  e  di
          informazione nei confronti del  Ministro  della  giustizia,
          anche a fini statistici; 
                h)  prevedere   la   trasmissione   d'ufficio   delle
          richieste provenienti dalle autorita'  di  un  altro  Stato
          membro, da parte dell'autorita' giudiziaria italiana che si
          ritiene    incompetente,     direttamente     all'autorita'
          giudiziaria  italiana  competente,  dandone   comunicazione
          all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione; 
                i) prevedere che, nei procedimenti di  riconoscimento
          e di esecuzione delle decisioni  di  confisca,  l'autorita'
          giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia
          incriminabilita'  nei  casi  e   per   i   reati   previsti
          dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro; 
                l) prevedere che, nei procedimenti di  riconoscimento
          e di esecuzione  delle  decisioni  di  confisca  emesse  da
          autorita' giudiziarie  di  altri  Stati  membri  per  reati
          diversi da quelli previsti dall'articolo  6,  paragrafo  1,
          della decisione quadro,  l'autorita'  giudiziaria  italiana
          proceda alla verifica della doppia incriminabilita'; 
                m) prevedere che possano essere esperiti i  mezzi  di
          impugnazione ordinari  previsti  dal  codice  di  procedura
          penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso  il
          riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco  e
          di  sequestro,  ma  che  l'impugnazione   non   possa   mai
          concernere il merito della decisione  giudiziaria  adottata
          dallo Stato di emissione; 
                n) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di
          autorita'  competente  dello  Stato  di  esecuzione,  possa
          rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando: 
                  1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe
          in contrasto con il principio del ne bis in idem; 
                  2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo
          3,  della  decisione  quadro,  la  decisione  di   confisca
          riguarda fatti che non costituiscono reato ai  sensi  della
          legislazione  dello  Stato  di  esecuzione;  tuttavia,   in
          materia di tasse o di  imposte,  di  dogana  e  di  cambio,
          l'esecuzione della decisione di confisca  non  puo'  essere
          rifiutata in base al fatto che la legislazione dello  Stato
          di esecuzione non impone lo  stesso  tipo  di  tasse  o  di
          imposte, o non contiene lo stesso  tipo  di  disciplina  in
          materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della
          legislazione dello Stato di emissione; 
                  3) vi  sono  immunita'  o  privilegi  a  norma  del
          diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione
          di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto; 
                  4) i diritti delle parti  interessate,  compresi  i
          terzi di buona  fede,  a  norma  del  diritto  dello  Stato
          italiano, rendono impossibile l'esecuzione della  decisione
          di  confisca,  anche  quando  tale  impossibilita'  risulta
          conseguenza dell'applicazione di mezzi di  impugnazione  di
          cui alla lettera m); 
                  5) la decisione di confisca si basa su procedimenti
          penali per reati che devono considerarsi commessi in  tutto
          o in parte in territorio italiano; 
                  6) la decisione di confisca si basa su procedimenti
          penali per reati che sono stati commessi, secondo la  legge
          italiana,  al  di  fuori  del  territorio  dello  Stato  di
          emissione e  il  reato  e'  improcedibile  ai  sensi  degli
          articoli 7 e seguenti del codice penale; 
                  o)   prevedere   che,   prima   di   rifiutare   il
          riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta  da
          uno Stato di emissione,  l'autorita'  giudiziaria  italiana
          procedente   attivi   procedure   di   consultazione    con
          l'autorita' competente  dello  Stato  di  emissione,  anche
          tramite l'autorita' centrale di cui alla lettera b); 
                  p) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in  veste
          di autorita' competente dello Stato  di  esecuzione,  possa
          rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca: 
                    1)  quando  il  bene  e'  gia'  oggetto   di   un
          procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un
          procedimento di prevenzione; 
                    2)  quando  sono  stati  proposti  i   mezzi   di
          impugnazione di cui alla lettera m) e fino  alla  decisione
          definitiva; 
                    3)  nel  caso  di  una  decisione   di   confisca
          concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia
          il rischio  che  il  valore  totale  risultante  dalla  sua
          esecuzione  possa  superare  l'importo  specificato   nella
          decisione a causa dell'esecuzione simultanea  della  stessa
          in piu' di uno Stato membro; 
                    4)  qualora  l'esecuzione  della   decisione   di
          confisca  possa  pregiudicare  un'indagine  penale   o   un
          procedimento penale in corso; 
                q) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di
          autorita'  competente  dello  Stato  di  emissione,   possa
          convenire con l'autorita' dello Stato di esecuzione che  la
          confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri  beni  di
          valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti
          di cose che servirono o furono destinate  a  commettere  il
          reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla
          legge; 
                r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1,
          della decisione quadro, che, quando lo Stato italiano opera
          in veste di Stato di esecuzione, la decisione  di  confisca
          in  relazione   alla   quale   e'   stato   effettuato   il
          riconoscimento sia eseguita: 
                  1) sui  mobili  e  sui  crediti  secondo  le  forme
          prescritte  dal  codice  di   procedura   civile   per   il
          pignoramento presso il  debitore  o  presso  il  terzo,  in
          quanto applicabili; 
                  2) sui beni immobili o  mobili  registrati  con  la
          trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; 
                  3) sui beni aziendali organizzati  per  l'esercizio
          di un'impresa, oltre che con le modalita'  previste  per  i
          singoli beni  sequestrati,  con  l'immissione  in  possesso
          dell'amministratore nominato dall'autorita' che ha disposto
          la  confisca  e  con  l'iscrizione  del  provvedimento  nel
          registro  delle  imprese  presso  il  quale   e'   iscritta
          l'impresa; 
                  4)  sulle  azioni  e  sulle  quote   sociali,   con
          l'annotazione nei libri  sociali  e  con  l'iscrizione  nel
          registro delle imprese; 
                  5)  sugli  strumenti  finanziari  dematerializzati,
          compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
          nell'apposito  conto  tenuto  dall'intermediario  ai  sensi
          dell'articolo  15  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di debito  pubblico,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10,  comma  3,
          del  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.   170,   e
          successive modificazioni; 
                    s)  prevedere  che,   dopo   l'esecuzione   delle
          formalita' di cui alla lettera r), l'ufficiale  giudiziario
          e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze,
          procedano all'apprensione  materiale  dei  beni;  prevedere
          altresi'  i  casi  in  cui  sia  possibile  procedere  allo
          sgombero di  immobili  confiscati  mediante  ausilio  della
          forza pubblica; 
                    t) prevedere  che  i  sequestri  e  le  confische
          disposti  dall'autorita'  giudiziaria  nell'ambito  di   un
          procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio,
          ovvero  nell'ambito  di  un  procedimento  di   prevenzione
          patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q)
          e r); 
                    u)  prevedere   la   destinazione   delle   somme
          conseguite  dallo  Stato   italiano   nei   casi   previsti
          dall'articolo  16,  paragrafo  1,  lettere  a)  e   b),   e
          dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro; 
                    v) prevedere che, nei casi indicati  all'articolo
          16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca
          sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione
          quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del  24  febbraio  2005,
          alla  destinazione  dei  beni  confiscati  si  applichi  la
          disciplina relativa alla destinazione dei beni  oggetto  di
          confisca di prevenzione; 
                    z) prevedere, in caso  di  responsabilita'  dello
          Stato italiano per i danni causati  dall'esecuzione  di  un
          provvedimento   di   confisca   richiesto    dall'autorita'
          giudiziaria    dello    Stato    membro    di    emissione,
          l'esperibilita' del procedimento previsto  dalla  decisione
          quadro per il rimborso degli importi  versati  dallo  Stato
          italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa. 
              2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  i  riferimenti  alla  decisione  2006/783/GAI  e
          all'art. 9 della legge 7 ottobre 2014,  154  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  12-sexies  del  decreto  legge  8
          giugno 1992 n 306 (Modifiche urgenti  al  nuovo  codice  di
          procedura  penale  e  provvedimenti   di   contrasto   alla
          criminalita' mafiosa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
          giugno 1992, n. 133, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n
          356, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992, S.G
          n. 185, cosi' recita: 
              «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
          Nei casi di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  realizzato
          allo scopo di commettere delitti  previsti  dagli  articoli
          473,  474,  517-ter  e  517-quater,  416-bis,   452-quater,
          452-octies,  primo  comma,  600,  600-bis,   primo   comma,
          600-ter,   primo   e   secondo   comma   ,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'
          dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
          n. 356, o dall'art. 260 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno
          dei  delitti  previsti  dagli  articoli  73,   esclusa   la
          fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
          ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta  la  confisca  del
          denaro,  dei  beni  o  delle  altre  utilita'  di  cui   il
          condannato non puo' giustificare la provenienza e  di  cui,
          anche per interposta persona fisica  o  giuridica,  risulta
          essere titolare  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
          titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio   reddito,
          dichiarato ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla
          propria attivita' economica. Le disposizioni  indicate  nel
          periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
          di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
          444 del codice di procedura penale, per taluno dei  delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordine costituzionale. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall'art. 416-bis del codice  penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato  con
          D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 
              2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325  del
          codice penale, si applicano le disposizioni degli  articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni . 
              2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona 
              2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter  del  codice  penale,  nonche'  dall'art.
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309 . 
              3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  la
          gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma  dei
          commi 1  e  2  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute nel D.L. 14  giugno  1989,  n.  230,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  1989,  n.
          282. Il giudice, con la sentenza di condanna o  con  quella
          prevista dall' art. 444, comma 2, del codice  di  procedura
          penale,  nomina  un  amministratore  con  il   compito   di
          provvedere   alla   custodia,    alla    conservazione    e
          all'amministrazione dei beni confiscati. 
              Non possono essere nominate amministratori  le  persone
          nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
              4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al  custode  delle  cose  predette  (75)
          (76). 
              4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione  e
          destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
          previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'
          agli altri casi di sequestro e confisca  di  beni  adottati
          nei procedimenti relativi ai delitti di  cui  all'art.  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale. In  tali  casi
          l'Agenzia      coadiuva       l'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi secondo le modalita' previste dal  citato  decreto
          legislativo n. 159  del  2011.  Restano  comunque  salvi  i
          diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni  e
          al risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato». 
              -  Il  testo  degli  articoli  24  e  34  del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n  159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre
          2011, n. 226, S.O, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Confisca).  -  1.  Il  tribunale  dispone  la
          confisca dei beni sequestrati di cui  la  persona  nei  cui
          confronti  e'  instaurato   il   procedimento   non   possa
          giustificare la legittima provenienza e di cui,  anche  per
          interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulti  essere
          titolare o avere la disponibilita' a  qualsiasi  titolo  in
          valore sproporzionato al  proprio  reddito,  dichiarato  ai
          fini delle imposte sul reddito, o  alla  propria  attivita'
          economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
          attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
              2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il
          Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
          entro un anno e  sei  mesi  dalla  data  di  immissione  in
          possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
          Nel caso di  indagini  complesse  o  compendi  patrimoniali
          rilevanti, tale termine puo' essere prorogato  con  decreto
          motivato del tribunale per periodi di sei mesi  e  per  non
          piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti
          e di quello previsto dall'art. 22, comma 1, si tiene  conto
          delle cause di sospensione  dei  termini  di  durata  della
          custodia  cautelare,  previste  dal  codice  di   procedura
          penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per
          il tempo  necessario  per  l'espletamento  di  accertamenti
          peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
          iniziato   il   procedimento   risulta   poter    disporre,
          direttamente o indirettamente. 
              3. Il sequestro e la confisca possono essere  adottati,
          su richiesta dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e  2,
          quando   ne   ricorrano   le   condizioni,    anche    dopo
          l'applicazione di  una  misura  di  prevenzione  personale.
          Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che   ha
          disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme
          previste per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le
          disposizioni del presente titolo». 
              «Art.  34  (L'amministrazione  giudiziaria   dei   beni
          connessi ad attivita' economiche). - 1. Quando,  a  seguito
          degli accertamenti di cui all'art. 19 o di quelli  compiuti
          per verificare i pericoli di infiltrazione da  parte  della
          delinquenza di tipo mafioso, ricorrono  sufficienti  indizi
          per  ritenere  che  l'esercizio  di  determinate  attivita'
          economiche,   comprese    quelle    imprenditoriali,    sia
          direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di
          intimidazione  o  di  assoggettamento  previste   dall'art.
          416-bis c.p. o che possa, comunque,  agevolare  l'attivita'
          delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o
          applicata una misura  di  prevenzione,  ovvero  di  persone
          sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti  di
          cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i
          presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione,
          il procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  del
          capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o
          il  direttore  della  Direzione   investigativa   antimafia
          possono   richiedere   al    tribunale    competente    per
          l'applicazione delle misure di  prevenzione  nei  confronti
          delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini
          e verifiche, da compiersi anche a mezzo  della  Guardia  di
          finanza  o  della  polizia  giudiziaria,   sulle   predette
          attivita', nonche' l'obbligo, nei confronti di  chi  ha  la
          proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi titolo, di beni
          o altre utilita' di valore  non  proporzionato  al  proprio
          reddito   o   alla   propria   capacita'   economica,    di
          giustificarne la legittima provenienza. 
              2. Quando ricorrono sufficienti elementi  per  ritenere
          che il libero esercizio delle attivita' economiche  di  cui
          al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei  confronti
          delle quali e' stata proposta o  applicata  una  misura  di
          prevenzione, ovvero di persone  sottoposte  a  procedimento
          penale per  taluno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
          416-bis, 629,  630,  644,  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale, il tribunale dispone l'amministrazione  giudiziaria
          dei beni utilizzabili, direttamente o  indirettamente,  per
          lo svolgimento delle predette attivita'. 
              3. L'amministrazione giudiziaria dei beni  e'  adottata
          per un periodo non superiore  a  sei  mesi  e  puo'  essere
          rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente  a
          dodici mesi, a  richiesta  dell'autorita'  proponente,  del
          pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le
          condizioni in base alle quali e' stata applicata. 
              4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale
          nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario. 
              5. Qualora tra i beni siano compresi  beni  immobili  o
          altri  beni   soggetti   a   pubblica   registrazione,   il
          provvedimento di cui al  comma  2  deve  essere  trascritto
          presso  i  pubblici  registri  a  cura  dell'amministratore
          giudiziario nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dall'adozione del provvedimento. 
              6. L'amministratore giudiziario adempie  agli  obblighi
          di relazione e segnalazione di cui all'art.  36,  comma  2,
          anche nei confronti del pubblico ministero. 
              7. Entro i  quindici  giorni  antecedenti  la  data  di
          scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei  beni  o  del
          sequestro, il tribunale, qualora non  disponga  il  rinnovo
          del provvedimento, delibera in camera  di  consiglio,  alla
          quale  puo'  essere  chiamato  a  partecipare  il   giudice
          delegato,  la  revoca  della  misura  disposta,  ovvero  la
          confisca dei beni che si ha motivo  di  ritenere  siano  il
          frutto  di  attivita'  illecite  o  ne   costituiscano   il
          reimpiego. Per le impugnazioni contro  i  provvedimenti  di
          revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano
          le disposizioni previste dall'art. 27. 
              8. Con il provvedimento che  dispone  la  revoca  della
          misura,   il   tribunale   puo'   disporre   il   controllo
          giudiziario,  con  il  quale   stabilisce   l'obbligo   nei
          confronti   di   chi   ha   la    proprieta',    l'uso    o
          l'amministrazione  dei  beni,  o  di  parte  di  essi,   di
          comunicare, per un periodo non inferiore  a  tre  anni,  al
          questore ed al nucleo di polizia tributaria  del  luogo  di
          dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i  beni
          se  si  tratta  di  residenti  all'estero,  gli   atti   di
          disposizione, di acquisto o di  pagamento  effettuati,  gli
          atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di
          amministrazione o di gestione fiduciaria  ricevuti,  e  gli
          altri atti o contratti indicati dal  tribunale,  di  valore
          non inferiore a  euro  25.822,84  o  del  valore  superiore
          stabilito dal tribunale in relazione  al  patrimonio  e  al
          reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci
          giorni dal compimento dell'atto  e  comunque  entro  il  31
          gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
          precedente. 
              9.  Quando  vi  sia  concreto  pericolo  che   i   beni
          sottoposti al provvedimento  di  cui  al  comma  2  vengano
          dispersi,  sottratti  o  alienati,  il  procuratore   della
          Repubblica,  il  Direttore  della  Direzione  investigativa
          antimafia o il questore possono richiedere al tribunale  di
          disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le
          disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro  e'
          disposto sino alla scadenza del termine stabilito  a  norma
          del comma 3." 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n  42  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
          (Delega per la riforma dell'organizzazione  del  Governo  e
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  nonche'  di
          enti pubblici.),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          luglio 2002, n. 158, e' il seguente: 
              «Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo,  sport,
          proprieta' letteraria  e  diritto  d'autore).  -  1.  Ferma
          restando la delega di cui all'art. 1, per  quanto  concerne
          il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
          e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per il riassetto e, limitatamente alla  lettera
          a), la  codificazione  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di: 
                a) beni culturali e ambientali; 
                b) cinematografia; 
                c) teatro, musica, danza e altre forme di  spettacolo
          dal vivo; 
                d) sport; 
                e) proprieta' letteraria e diritto d'autore. 
              2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1,  senza
          determinare nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello
          Stato,  si  attengono  ai  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi: 
                a)  adeguamento  agli  articoli  117  e   118   della
          Costituzione; 
                b) adeguamento  alla  normativa  comunitaria  e  agli
          accordi internazionali; 
                c)  miglioramento  dell'efficacia  degli   interventi
          concernenti i beni e le  attivita'  culturali,  anche  allo
          scopo  di   conseguire   l'ottimizzazione   delle   risorse
          assegnate e l'incremento delle entrate; chiara  indicazione
          delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di  una
          significativa  e  trasparente  impostazione  del  bilancio;
          snellimento e abbreviazione dei  procedimenti;  adeguamento
          delle procedure alle nuove tecnologie informatiche; 
                d) quanto alla materia di cui  alla  lettera  a)  del
          comma  1:  aggiornare  gli  strumenti  di   individuazione,
          conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
          anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte  alla
          partecipazione  di   regioni,   enti   locali,   fondazioni
          bancarie, soggetti pubblici e  privati,  senza  determinare
          ulteriori  restrizioni   alla   proprieta'   privata,   ne'
          l'abrogazione  degli   strumenti   attuali   e,   comunque,
          conformandosi   al   puntuale   rispetto   degli    accordi
          internazionali, soprattutto in materia di circolazione  dei
          beni  culturali;  riorganizzare  i  servizi  offerti  anche
          attraverso la concessione a soggetti  diversi  dallo  Stato
          mediante  la  costituzione  di   fondazioni   aperte   alla
          partecipazione  di   regioni,   enti   locali,   fondazioni
          bancarie, soggetti pubblici e  privati,  in  linea  con  le
          disposizioni  di  cui  alla  lettera  b-bis)  del  comma  1
          dell'art. 10 del decreto legislativo 20  ottobre  1998,  n.
          368, e successive  modificazioni;  adeguare  la  disciplina
          degli  appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i   beni
          culturali,  modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle
          diverse  procedure  di  individuazione  del  contraente  in
          maniera da consentire anche la  partecipazione  di  imprese
          artigiane di  comprovata  specializzazione  ed  esperienza,
          ridefinendo  i  livelli  di  progettazione  necessari   per
          l'affidamento  dei   lavori,   definendo   i   criteri   di
          aggiudicazione e prevedendo  la  possibilita'  di  varianti
          oltre i  limiti  percentuali  ordinariamente  previsti,  in
          relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
          tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
          costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
          intervengono  nelle  procedure  per   la   concessione   di
          contributi e agevolazioni in favore  di  enti  ed  istituti
          culturali,  al  fine  di  una  precisa  definizione   delle
          responsabilita' degli organi tecnici, secondo  principi  di
          separazione  fra   amministrazione   e   politica   e   con
          particolare  attenzione  ai  profili  di  incompatibilita';
          individuare    forme    di    collaborazione,    in    sede
          procedimentale, tra le amministrazioni  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
          opere destinate alla difesa militare; 
                e) quanto alle materie di cui alle lettere  b)  e  c)
          del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi  e  le
          relative    funzioni,    anche    mediante    soppressione,
          accorpamento e  riduzione  del  numero  e  dei  componenti;
          snellire le procedure  di  liquidazione  dei  contributi  e
          ridefinire le modalita'  di  costituzione  e  funzionamento
          degli  organismi  che  intervengono  nelle   procedure   di
          individuazione  dei   soggetti   legittimati   a   ricevere
          contributi e  di  quantificazione  degli  stessi;  adeguare
          l'assetto organizzativo degli organismi  e  degli  enti  di
          settore; rivedere il  sistema  dei  controlli  sull'impiego
          delle risorse assegnate  e  sugli  effetti  prodotti  dagli
          interventi; 
                f) quanto alla materia di cui  alla  lettera  d)  del
          comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
          cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
          doping; riordinare i compiti dell'Istituto per  il  credito
          sportivo, assicurando negli organi anche la  rappresentanza
          delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
          di finanziamento anche a soggetti privati; 
                g) quanto alla materia di cui  alla  lettera  e)  del
          comma 1: riordinare, anche  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi indicati all'art. 14,  comma  1,  lettera
          b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa'  italiana
          degli autori ed  editori  (SIAE),  il  cui  statuto  dovra'
          assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
          e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
          massima  trasparenza  nella   ripartizione   dei   proventi
          derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
          diritto;  armonizzare   la   legislazione   relativa   alla
          produzione   e   diffusione   di   contenuti   digitali   e
          multimediali e di software ai principi generali  a  cui  si
          ispira l'Unione europea in materia di  diritto  d'autore  e
          diritti connessi. 
              3. I decreti legislativi di cui  al  comma  1  indicano
          esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse  al  codice  civile.  I  decreti
          legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  previo  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia,  resi  nel
          termine di sessanta giorni dal ricevimento  della  relativa
          richiesta. Decorso  tale  termine,  i  decreti  legislativi
          possono essere comunque adottati. 
              4. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate,  nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime procedure  di  cui  al  presente  articolo,  entro
          quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».