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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 136

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonchè in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. (15G00151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2024)
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Testo in vigore dal: 16-9-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai  bilanci  d'esercizio,  ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie  di
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e abrogazione delle  direttive  78/660/CEE  e
83/349/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) del 19 luglio  2002,  n.  1606/2002,  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'applicazione  di
principi contabili internazionali; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, e in particolare l'articolo  1,  commi  1  e  3,  e
l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002, in materia di principi contabili internazionali; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di tale Stato membro; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in   materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si definiscono: 
  a) «operatori del microcredito»:  gli  operatori  del  microcredito
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
  b)  «confidi  minori»:  i  confidi  iscritti  nell'elenco  di   cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e successive modificazioni; 
  c) «intermediari IFRS»: i soggetti indicati nell'articolo 2,  comma
1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio  2005,  n.  38,  e
successive modificazioni; 
  d) «intermediari non IFRS»: gli  operatori  del  microcredito  e  i
confidi minori; 
  e) «intermediari»: gli intermediari IFRS  e  gli  intermediari  non
IFRS; 
  f) «controllo»: ai fini del capo  II  il  controllo  ricorre  nelle
ipotesi  previste  dall'articolo  23  del  decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; ai fini del  capo
III per la  nozione  di  controllo  si  fa  riferimento  ai  principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea; 
  g) «impresa collegata»: ai fini del capo II per  impresa  collegata
si  intende  un'impresa  in  cui   un'altra   impresa   detiene   una
partecipazione e sulla cui gestione e politica  finanziaria  esercita
un'influenza   notevole.   Si   presume   che   un'impresa   eserciti
un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene  il  20  per
cento o piu' dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra
impresa; 
  h) «partecipazioni»: ai fini del  capo  II  per  partecipazioni  si
intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale  di
altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame  durevole
con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita'  del  partecipante.
Si ha partecipazione quando un soggetto  e'  titolare  di  almeno  un
decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 
  2.  Per  le  definizioni  di  «strumento  finanziario»,  «strumento
finanziario  derivato»,  «fair  value»  e  «parte  correlata»  si  fa
riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione
europea. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, e'  il
          seguente: 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   Governo   e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali.». 
              - La direttiva 2013/34/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          29 giugno 2013, n. L 182. 
              - La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          9 giugno 2006, n. L 157. 
              - La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          14 agosto 1978, n. L 222. 
              - La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          18 luglio 1983, n. L 193. 
              - Il regolamento (CE) n.1606/2002 e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge  7
          ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2013-
          secondo semestre) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28
          ottobre 2014, n. 251, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo  sono  individuati  ai  sensi
          dell'art. 31, comma 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e  allegato  B  nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi  di  attuazione
          delle direttive stesse. Alla  relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183.». 
 
                                                          «Allegato B 
                                            (articolo 1, commi 1 e 3) 
              - 2009/138/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 25 novembre 2009, in materia di  accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (termine di  recepimento:  31
          marzo 2015); 
              - 2010/13/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) (versione codificata); 
              - 2012/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l' art.
          1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015); 
              - 2013/11/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 21 maggio 2013,  sulla  risoluzione  alternativa  delle
          controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento
          (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (direttiva
          sull'ADR per i  consumatori)  (termine  di  recepimento:  9
          luglio 2015); 
              - 2013/14/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 21 maggio 2013, che modifica la  direttiva  2003/41/CE,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali,  la   direttiva
          2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  Organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE,  sui  gestori
          di fondi di investimento alternativi, per  quanto  riguarda
          l'eccessivo affidamento ai rating del credito  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2014); 
              - 2013/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 12  giugno  2013,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione   sul   mercato   di   articoli    pirotecnici
          (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
          22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2  a
          9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16;  da
          18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39  a  42;
          45; 46  e  per  gli  allegati  I,  II  e  III,  termine  di
          recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'  allegato
          I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              - 2013/30/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 12 giugno 2013, sulla  sicurezza  delle  operazioni  in
          mare nel  settore  degli  idrocarburi  e  che  modifica  la
          direttiva 2004/35/CE (termine  di  recepimento:  19  luglio
          2015); 
              - 2013/31/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  sanitarie  che
          disciplinano gli scambi e le  importazioni  nell'Unione  di
          cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28  dicembre
          2014); 
              - 2013/32/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, recante procedure comuni  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
          paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50  e  allegato
          I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l' art.  31,
          paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018;
          per   le   restanti   disposizioni:   senza   termine    di
          recepimento); 
              - 2013/33/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, recante norme relative  all'accoglienza
          dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)  (per
          gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l' allegato I,
          termine di recepimento: 20 luglio  2015;  per  le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              - 2013/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, relativa  ai  bilanci  d'esercizio,  ai
          bilanci consolidati e alle  relative  relazioni  di  talune
          tipologie di  imprese,  recante  modifica  della  direttiva
          2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e
          abrogazione delle direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  del
          Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015); 
              - 2013/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita'  degli  enti
          creditizi  e  sulla  vigilanza   prudenziale   sugli   enti
          creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 
              - 2013/38/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  12  agosto  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello  Stato  di
          approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 
              - 2013/39/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE  e
          2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
          settore della politica delle acque (termine di recepimento:
          14 settembre 2015); 
              - 2013/42/UE del Consiglio, del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, per  quanto  riguarda
          un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
          di IVA (senza termine di recepimento); 
              - 2013/43/UE del Consiglio, del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   con   riguardo
          all'applicazione facoltativa e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
          e alla prestazione di  determinati  servizi  a  rischio  di
          frodi (senza termine di recepimento); 
              - 2014/42/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca
          dei beni strumentali e dei proventi  da  reato  nell'Unione
          europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38
          (Esercizio  delle  opzioni   previste   dall'art.   5   del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  in  materia  di  principi
          contabili  internazionali)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,
          abrogato dal presente  decreto,  recava:  attuazione  della
          direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed  ai
          conti consolidati  delle  banche  e  degli  altri  istituti
          finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa  agli
          obblighi in materia di pubblicita' dei documenti  contabili
          delle succursali, stabilite in uno Stato  membro,  di  enti
          creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori  di
          tale Stato membro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario. 
              - La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          16 febbraio 1989, n. L 44. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.   127
          (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e  n.  83/349/CEE
          in  materia  societaria,  relative  ai  conti   annuali   e
          consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  26
          marzo 1990, n. 69 ) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          17 aprile 1991, n. 27, supplemento ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 111  e  112-bis  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.  230,  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'art.  106,
          comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono
          concedere finanziamenti a persone  fisiche  o  societa'  di
          persone o societa' a responsabilita' limitata  semplificata
          di cui all'art. 2463-bis codice  civile  o  associazioni  o
          societa'  cooperative,  per  l'avvio   o   l'esercizio   di
          attivita'  di  lavoro  autonomo  o   di   microimpresa,   a
          condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
          caratteristiche: 
              a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00  e
          non siano assistiti da garanzie reali; 
              b) siano  finalizzati  all'avvio  o  allo  sviluppo  di
          iniziative imprenditoriali o  all'inserimento  nel  mercato
          del lavoro; 
              c) siano  accompagnati  dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              2. L'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) forma di societa' per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
              b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
          stabilito ai sensi del comma 5; 
              c) requisiti di onorabilita' dei soci  di  controllo  o
          rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
          esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
              d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di  cui
          al  comma  1,   nonche'   alle   attivita'   accessorie   e
          strumentali; 
              e) presentazione di un programma di attivita'. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in  via
          non prevalente finanziamenti  anche  a  favore  di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
              3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di  cui  al
          comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
          essere esercitate congiuntamente. 
              4.  In  deroga  all'art.  106,  comma  1,  i   soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
              a) requisiti  concernenti  i  beneficiari  e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti; 
              b)  limiti  oggettivi,   riferiti   al   volume   delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3; 
              c) le  caratteristiche  dei  soggetti  che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
              d) le informazioni da fornire alla clientela. 
              5-bis.  L'utilizzo  del  sostantivo   microcredito   e'
          subordinato alla concessione di  finanziamenti  secondo  le
          caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.». 
              «Art. 112-bis (Organismo per la tenuta dell'elenco  dei
          confidi).  -  1.  E'   istituito   un   Organismo,   avente
          personalita' giuridica di diritto  privato,  con  autonomia
          organizzativa, statutaria e finanziaria competente  per  la
          gestione dell'elenco di  cui  all'art.  112,  comma  1.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze approva  lo  statuto
          dell'Organismo,  sentita  la  Banca  d'Italia,   e   nomina
          altresi'   un   proprio   rappresentante   nell'organo   di
          controllo. 
              2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per  la
          gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi  a
          carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
          delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le  altre
          somme  dovute  per  l'iscrizione  nell'elenco;  vigila  sul
          rispetto, da parte degli  iscritti,  della  disciplina  cui
          sono sottoposti anche ai  sensi  dell'art.  112,  comma  2.
          Nell'esercizio  di  tali  attivita'  puo'  avvalersi  delle
          Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
          Organizzazioni nazionali di impresa. 
              3. Per lo svolgimento dei propri  compiti,  l'Organismo
          puo' chiedere agli iscritti  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini, e puo' effettuare ispezioni. 
              4.   L'Organismo   puo'   disporre   la   cancellazione
          dall'elenco: 
              a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
              b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
              c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del
          comma 2; 
              d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi  per  un
          periodo di tempo non inferiore a un anno. 
              5. Fermo restando le disposizioni di cui al  precedente
          comma, l'Organismo, puo' imporre agli iscritti  il  divieto
          di intraprendere nuove operazioni o disporre  la  riduzione
          delle attivita' per violazioni di disposizioni  legislative
          o amministrative che ne regolano l'attivita'. 
              6. La  Banca  d'Italia  vigila  sull'Organismo  secondo
          modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri  di
          proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
          con  la  finalita'  di   verificare   l'adeguatezza   delle
          procedure   interne   adottate   dall'Organismo   per    lo
          svolgimento della propria attivita'. 
              7.  Su  proposta  della  Banca  d'Italia,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo  dell'Organismo  qualora  risultino
          gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero   gravi
          violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
          statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La  Banca
          d'Italia   provvede   agli   adempimenti   necessari   alla
          ricostituzione  degli  organi  di  gestione   e   controllo
          dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa,  se
          necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
          Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  di  uno  o  piu'
          componenti degli organi di gestione e controllo in caso  di
          grave inosservanza  dei  doveri  ad  essi  assegnati  dalla
          legge, dallo statuto o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,
          nonche' dei provvedimenti specifici e di  altre  istruzioni
          impartite  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero   in   caso   di
          comprovata inadeguatezza, accertata dalla  Banca  d'Italia,
          all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, disciplina: 
              a)  la  struttura,  i  poteri   e   le   modalita'   di
          funzionamento   dell'Organismo   necessari   a   garantirne
          funzionalita' ed efficienza; 
              b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita'
          e onorabilita', dei componenti degli organi di  gestione  e
          controllo dell'Organismo. 
              8-bis. Le Autorita' di  vigilanza  e  l'Organismo,  nel
          rispetto  delle  proprie  competenze,   collaborano   anche
          mediante  lo  scambio  di   informazioni   necessarie   per
          l'espletamento delle rispettive funzioni e  in  particolare
          per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
          conferiti nei confronti dei soggetti iscritti  nell'elenco.
          La  trasmissione  di  informazioni  all'Organismo  per   le
          suddette finalita' non costituisce violazione  del  segreto
          d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.». 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2005, n. 38, gia' citato nelle note alle premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica a: 
              a) le societa' emittenti strumenti  finanziari  ammessi
          alla negoziazione in  mercati  regolamentati  di  qualsiasi
          Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di  cui
          alla lettera d); 
              b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi  tra
          il  pubblico  di  cui  all'art.  116  testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla
          lettera d); 
              c) le banche italiane di cui all'art. 1 del testo unico
          delle leggi in materia bancaria  e  creditizia  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni;  le  societa'  finanziarie  capogruppo   dei
          gruppi bancari iscritti nell'albo di cui  all'art.  64  del
          decreto  legislativo  n.  385  del  1993;  le  societa'  di
          intermediazione mobiliare  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo  n.  58  del  1998;  le
          capogruppo dei gruppi di  SIM  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'art. 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del
          1998; le societa' di gestione del risparmio di cui all'art.
          1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del  1998;  le
          societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107
          del decreto legislativo n. 385 del 1993;  gli  istituti  di
          moneta elettronica di  cui  al  titolo  V-bis  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di  pagamento  di
          cui al titolo V-ter del  decreto  legislativo  n.  385  del
          1993; 
              d)  le  societa'  che  esercitano  le  imprese  incluse
          nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1  e  2,  e
          quelle di cui  all'art.  95,  comma  2,  del  codice  delle
          assicurazioni private; 
              e)  le  societa'   incluse,   secondo   i   metodi   di
          consolidamento integrale, proporzionale  e  del  patrimonio
          netto, nel  bilancio  consolidato  redatto  dalle  societa'
          indicate alle lettere da a) a d),  diverse  da  quelle  che
          possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai  sensi
          dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse  da  quelle
          indicate alle lettere da a) a d); 
              f) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad e) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio in forma abbreviata, ai sensi  dell'art.  2435-bis
          del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; 
              g) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad f) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio in forma abbreviata, ai sensi  dell'art.  2435-bis
          del codice civile.». 
              - Il testo dell'art.  23  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 gia' citato, cosi' recita: 
              «Art. 23 (Nozione di  controllo).  -  1.  Ai  fini  del
          presente capo il controllo sussiste, anche con  riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile  e
          in presenza di  contratti  o  di  clausole  statutarie  che
          abbiano per oggetto o per effetto il potere  di  esercitare
          l'attivita' di direzione e coordinamento. 
              2. Il controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
              1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi,
          ha il diritto di nominare o revocare la  maggioranza  degli
          amministratori  o  del  consiglio  di  sorveglianza  ovvero
          dispone da solo della maggioranza dei voti  ai  fini  delle
          deliberazioni relative alle materie di  cui  agli  articoli
          2364 e 2364-bis del codice civile; 
              2) possesso di partecipazioni idonee  a  consentire  la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
          sorveglianza; 
              3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra   soci,   di
          carattere finanziario ed organizzativo idonei a  conseguire
          uno dei seguenti effetti: 
              a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
              b) il coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
              c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle partecipazioni possedute; 
              d)  l'attribuzione,  a  soggetti  diversi   da   quelli
          legittimati in base alla titolarita' delle  partecipazioni,
          di  poteri  nella  scelta  degli   amministratori   o   dei
          componenti del consiglio di sorveglianza  o  dei  dirigenti
          delle imprese; 
                4) assoggettamento a direzione comune, in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi.».