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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126

Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (15G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  15-8-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che siano apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della popolazione residente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 22 gennaio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. Al regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo I, nella rubrica, la parola: «Anagrafe» è sostituita dalla seguente: «Registrazione anagrafica»;
b) prima dell'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 01 (Adempimenti anagrafici). - 1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.»;
c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.»;
d) all'articolo 10, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «comune» sono inserite le seguenti: «o del territorio nazionale»;
e) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche).
- 1. Non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 1.»;
f) all'articolo 11, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per trasferimento all'estero dello straniero;»;
g) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' 'ordinamento dello stato civilè. Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al comune competente.»;
h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Segnalazioni particolari). - 1. Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per sé o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti già iscritta, è registrata come proveniente dal luogo di residenza già registrato.»;
i) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica). - 1.
Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.»
l) l'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).»;
m) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la parola: «iscrizione» sono inserite le seguenti: «o la mutazione»;
2) al comma 3, le parole: «da chi richiede l'iscrizione anagrafica» sono soppresse;
n) al Capo IV, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero»;
o) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Schede individuali). - 1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente.»;
p) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno parte.»;
q) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Schede di convivenza). - 1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che la dirige.
Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
3. La scheda di convivenza deve essere aggiornata alle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
4. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa o all'estero.»;
r) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico).
- 1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate, in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
s) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Italiani residenti all'estero). - 1. Gli adempimenti anagrafici relativi agli italiani residenti all'estero sono disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la disciplina prevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal presente regolamento.»;
t) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Certificati anagrafici). - 1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.»;
u) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca). - 1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli iscritti residenti nel comune, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.»;
v) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). - 1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.»
z) all'articolo 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.»;
aa) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente). - 1. Fermi restando i servizi resi dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai metodi, ai formati e agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
bb) all'articolo 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il prefetto vigila affinchè gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.».
2. Le parole: "Istituto centrale di statistica", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di statistica".».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8.
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1989, n. 223.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).».
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».
- Il decreto del Ministro dell'Interno 6 luglio 2010 (Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110.
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294:
«5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194:
«2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.».

Note all'art. 1:
- Si riporta la rubrica del Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificata dal presente decreto:
"Registrazione anagrafica della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Mutazioni anagrafiche). - 1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;
b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune o del territorio nazionale, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall' art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.».
- Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Cancellazioni anagrafiche). - 1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento all'estero dello straniero;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore. ».
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Comunicazioni dello stato civile). - 1.
Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' 'ordinamento dello stato civilè. Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al comune competente.».
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe). - 1. Gli uffici di cui all' art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.».
- Si riporta la rubrica del Capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificata dal presente decreto:
"Formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero."
- Si riporta l'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Schede di famiglia). - 1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno parte.».
- Si riporta l'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto:
«Art. 46 (Revisione delle anagrafi). - 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.
4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis.».
- Si riporta l'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, come modificato dal presente decreto:
«Art. 52 (Vigilanza del prefetto). - 1. Il prefetto vigila affinchè gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto nazionale di statistica.».
Gli articoli 8, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132, sono abrogati dal presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto medesimo.