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DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123

Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (15G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2015
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Testo in vigore dal:  13-8-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, ed il relativo Allegato B;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;
Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, con il quale si è data attuazione al capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008, ed i relativi provvedimenti di attuazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;
f) alle munizioni;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
h) agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi sia riportato chiaramente, mediante un'evidente indicazione grafica, la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione, nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita o ai fini diversi della ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;
i) alle campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformità e non disponibilità alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La direttiva 2013/29/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici - rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L 178.
La direttiva 2007/23/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici), è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.
Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183."
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'art. 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'art. 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).".
Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93.
Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2012, n. 243, così recita:
"Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58
1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalità di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»;
b) all'art. 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
c) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonché le modalità di trasferimento.
2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»;
d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, nonché i compiti specifici per i quali ciascuno di esso è autorizzato.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»;
e) all'art. 11, comma 2, il terzo periodo è soppresso;
f) all'art. 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono soppresse;
g) l'art. 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1.
Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;
h) all'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'art. 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;
2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»;
i) all'art. 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse.
(Omissis).".
Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40.
La decisione n. 768/2008/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
La decisione 93/465/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 agosto 1993, n. L 220.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
La direttiva 98/48/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217.
Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.
La direttiva 93/15/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. L 121.
Il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 (Regolamento di esecuzione del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2002, n. 291, S.O.
La direttiva 2002/75/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 settembre 2002, n. L 254. Entrata in vigore il 23 settembre 2002.
La direttiva 96/98/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1997, n. L 46. Entrata in vigore il 17 febbraio 1997.
La direttiva 2003/105/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345. Entrata in vigore il 31 dicembre 2003.
La direttiva 96/82/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 gennaio 1997, n. L 10. Entrata in vigore il 3 febbraio 1997.
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
la direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200. Entrata in vigore il 30 luglio 1999.
Il regolamento (CEE) n. 793/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84. Entrata in vigore il 4 giugno 1993.
Il regolamento (CE) n. 1488/94 è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161. Entrato in vigore il 28 agosto 1994.
La direttiva 76/769/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262.
La direttiva 91/155/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76.
La direttiva 93/67/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993, n. L 227. Entrata in vigore il 2 agosto 1993.
La direttiva 93/105/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294.
La direttiva 2000/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103.
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.
La direttiva 67/548/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1967, n. 196.
La direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200.
Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., così recita:
"Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari .
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
Il regolamento (CE) n. 1025/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
La direttiva 89/686/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 399.
La direttiva 93/15/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. L 121.
La direttiva 94/9/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 19 aprile 1994, n. L 100.
La direttiva 94/25/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164.
La direttiva 95/16/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 213.
La direttiva 97/23/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 luglio 1997, n. L 181.
La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
La direttiva 2004/22/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135.
La direttiva 2007/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.
La direttiva 2009/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2009, n. L 122.
La direttiva 2009/105/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. L 264.
La decisione n. 1673/2006/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 315.
Il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191, così recita:
"Art. 9-bis. Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'art. 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013
1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:
"4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari".
2. Le disposizioni di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.".
La legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242.

Note all'art. 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O.
Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2011, n. 96.
La direttiva 2009/48/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170.
Per il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, così recita:
"Art. 53. (art. 52 T.U. 1926)
È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.".