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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2015, n. 108

Regolamento recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato, di cui si avvale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. (15G00118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2015
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vigente al 24/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-7-2015

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di dati personali;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, all'articolo 13, ha istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
Visto l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare, il comma 3, secondo cui l'IVASS, per la cura delle finalità antifrode, si avvale di un archivio informatico integrato connesso con le banche dati ivi elencate e con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate e regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati, per i profili connessi alla tutela della privacy, l'accesso e la consultazione dei dati;
Visti i commi 4 e 5, del citato articolo 21, secondo cui le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS l'accesso ai dati e alla documentazione relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, n. 110, con cui è stato adottato il regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, e, in particolare, il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio parere con nota n. 3-6251 dell'8 luglio 2014;
Sentito il Ministero della giustizia che ha espresso il proprio parere con nota n. 3.7.2014 5900 E 3/4 - 156 UL del 10 luglio 2014;
Sentito l'IVASS che ha espresso il proprio parere con nota n. 51.14.001159 del 16 luglio 2014;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 24 luglio 2014;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
e) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
f) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.;
g) «banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»: quelle istituite presso l'IVASS dall'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;
h) «archivio nazionale dei veicoli» e «anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»: quelli istituiti dall'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) «banca dati dei contrassegni assicurativi»: quella istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 9 agosto 2013, n. 110, in attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
l) «ruolo dei periti assicurativi»: quello istituito dall'articolo 157 del Codice e tenuto da CONSAP, ai sensi del'articolo 13, comma 35, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
m) «PRA: il pubblico registro automobilistico»: quello istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
n) «archivio informatico integrato»: quello di cui si avvale l'IVASS, connesso con le banche dati previste all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
o) «impresa di assicurazione»: quella con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede legale in un altro Stato dello Spazio economico europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nonché quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del Codice nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento;
p) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: lo Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
q) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
r) «indicatori di anomalia analitici»: indicatori che, sulla base di ricorrenze e verifiche di veridicità e coerenza dei dati relativi ai sinistri, forniscono elementi per l'analisi antifrode dei sinistri;
s) «indicatore di anomalia di sintesi»: indicatore che permette la classificazione sintetica del sinistro sulla base degli indicatori di anomalia analitici attivati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario:
«Art. 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla CONSOB sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.
2. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazione private).
4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
(Omissis).
35. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli articoli 157 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, supplemento ordinario:
«Art. 21 (Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative). - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS:
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;
b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attività di contrasto attuate contro le frodi;
c) segnala alle imprese di assicurazione e all'autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di cui al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;
d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle Forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
f) elabora una relazione annuale sull'attività svolta, formula i criteri e le modalità di valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attività di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall'art. 135 del medesimo Codice delle assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'art. 226 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri relativi ai veicoli di cui all'art. 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'art. 126 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle Forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.
4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 122 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati.
5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate.
L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all'Autorità giudiziaria e alle Forze di polizia.
7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7-bis. All'art. 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque".».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario.