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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102

Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. (15G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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vigente al 12/09/2024
Testo in vigore dal: 25-7-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  7  ottobre  2014,  n.  154,  e,  in  particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista  la  direttiva  2003/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   del   17   novembre   2003,   relativa   al   riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico; 
  Vista  la  direttiva  2013/37/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la  direttiva  2003/98/CE
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto l'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro della giustizia, con il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006,  n.  36,
di seguito denominato: 'decreto legislativo n.  36  del  2006',  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le  pubbliche
amministrazioni  e  gli  organismi  di  diritto  pubblico  provvedono
affinche' i documenti cui si applica il presente decreto  legislativo
siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo  le
modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i  documenti  i  cui
diritti di proprieta' intellettuale  sono  detenuti  da  biblioteche,
comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora
il  riutilizzo  di  questi  ultimi  documenti  sia   autorizzato   in
conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo  II,  Capo
III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' a quelle
di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196;»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del  2006
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la   seguente:   «b-bis)
universita': qualsiasi organismo  pubblico  che  fornisce  istruzione
post-secondaria  superiore   che   conduce   a   titoli   di   studio
accademici;»; 
    b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
    «c-bis) formato leggibile  meccanicamente:  un  formato  di  file
strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software  di
individuare,  riconoscere  ed  estrarre  facilmente  dati  specifici,
comprese dichiarazioni individuali  di  fatto  e  la  loro  struttura
interna; 
    c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo  68,  comma
3, lettera a), del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni; 
    c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma
scritta,  precisando  in  dettaglio  i   requisiti   per   assicurare
l'interoperabilita' del software;». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del  2006
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, a condizione che la portata di detti  compiti  sia  trasparente  e
soggetta a revisione»; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)  quelli  nella
disponibilita' di istituti di istruzione e di  ricerca,  comprese  le
organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca,
scuole e universita', escluse le biblioteche universitarie;»; 
    c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)  quelli  nella
disponibilita' di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei
e dagli archivi;»; 
    d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: 
    «h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui  accesso  e'
disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    h-ter) parti di documenti  contenenti  solo  logotipi,  stemmi  e
distintivi; 
    h-quater) documenti, o parti di documenti,  che  contengono  dati
personali  che  non  sono  conoscibili   da   chiunque   o   la   cui
conoscibilita' e' subordinata al rispetto  di  determinati  limiti  o
modalita', in base  alle  leggi,  ai  regolamenti  o  alla  normativa
dell'Unione europea, nonche' quelli che contengono dati personali  il
cui riuso e' incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196,  e  delle  altre  disposizioni  rilevanti  in
materia.». 
  4. All'articolo 5 del decreto  legislativo  n.  36  del  2006  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  titolare  del
dato  adotta  prioritariamente   licenze   aperte   standard   ovvero
predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul
proprio sito istituzionale.  Nei  casi  di  riutilizzo  di  documenti
contenenti  dati  personali  il  titolare  del  dato  adotta  licenze
personalizzate anche standard.»; 
    b) al comma 2 le  parole:  «I  soggetti»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Con  riferimento  a  dati  pubblici   non   ancora   resi
disponibili, i soggetti»  e  dopo  la  parola:  «provvedimento»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, e successive modificazioni»; 
    c) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) le parole da: «i mezzi di ricorso» fino alla fine del  periodo
sono sostituite dalle seguenti: «i  motivi  del  rifiuto  sulla  base
delle disposizioni del  presente  decreto.  Quando  e'  adottata  una
decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per
la parte relativa ai diritti di proprieta' intellettuale, il titolare
del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare  del
diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale il titolare  del
dato stesso ha ottenuto il materiale.  Le  biblioteche,  comprese  le
biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non  sono  tenuti  a
includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica,  altresi',
al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la
decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»; 
    2) le parole: «di produrre  o  di  continuare  a  produrre»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  continuare   a   produrre   e   di
conservare»; 
    3) il comma 4 e' abrogato. 
  5. All'articolo 6 del decreto  legislativo  n.  36  del  2006  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  titolare  del
dato mette a disposizione i  documenti,  ove  possibile  e  opportuno
insieme ai rispettivi metadati e secondo le  modalita'  e  i  formati
previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche
di cui all'articolo 12. Il titolare del  dato  non  ha  l'obbligo  di
adeguare i documenti o di crearne per soddisfare  la  richiesta,  ne'
l'obbligo  di  fornire  estratti  di  documenti  se   cio'   comporta
difficolta' sproporzionate,  che  implicano  attivita'  eccedenti  la
semplice manipolazione.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  6.  L'articolo  7  del  decreto  legislativo  n.  36  del  2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  (Tariffazione).  -  1.  I  dati  sono  resi   disponibili
gratuitamente oppure, qualora per  il  riutilizzo  di  documenti  sia
richiesto  un  corrispettivo,  quest'ultimo  e'  limitato  ai   costi
effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione  e
divulgazione. 
  2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta  motivata
del titolare del dato, le tariffe standard  corrispondenti  ai  costi
effettivi previsti nel comma 1 e provvede  alla  pubblicazione  delle
stesse sul proprio sito istituzionale. 
  3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi: 
    a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli
archivi; 
    b) alle pubbliche amministrazioni e  agli  organismi  di  diritto
pubblico che devono generare utili per coprire una parte  sostanziale
dei costi inerenti allo svolgimento dei propri  compiti  di  servizio
pubblico; 
    c) ai casi eccezionali  relativi  a  documenti  per  i  quali  le
pubbliche amministrazioni e gli organismi di  diritto  pubblico  sono
tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale
dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. 
  4. Per i casi di cui al  comma  3,  lettera  a),  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il  15  settembre
2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle
tariffe e delle relative modalita' di versamento da  corrispondere  a
fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e  9.  Nel  rispetto
dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese
quelle delle universita',  individuano,  provvedendo  ad  aggiornarle
ogni due anni, le tariffe sulla base dei  costi  effettivi  sostenuti
dagli stessi enti, comprendenti  i  costi  di  raccolta,  produzione,
riproduzione,  diffusione,  conservazione  e  gestione  dei  diritti,
maggiorati, nel caso  di  riutilizzo  per  fini  commerciali,  di  un
congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti
sostenute nel triennio precedente. 
  5. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), con  decreti  dei
Ministri competenti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi
entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative
modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita'  di
cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni  di  cui
agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106.
L'importo delle predette tariffe, individuato sulla  base  dei  costi
effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni,
comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e  diffusione
maggiorati, nel caso  di  riutilizzo  per  fini  commerciali,  di  un
congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma,
in  relazione   alle   spese   per   investimenti   sostenute   dalle
Amministrazioni nel triennio precedente. 
  6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali  e'  prevista  una
tariffa differenziata da determinarsi, con le  modalita'  di  cui  ai
commi 4 e 5, secondo il  criterio  della  copertura  dei  soli  costi
effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate. 
  7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul   sito   istituzionale
dell'Amministrazione competente. 
  8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere  riassegnati,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1999,
n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 
  9. Gli enti territoriali e gli altri enti  ed  organismi  pubblici,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente
con proprie disposizioni o  propri  atti  deliberativi,  gli  importi
delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla  base  dei
criteri indicati ai commi 4 e 5.». 
  7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del  2006
le parole da:  «per  il  riutilizzo»  a:  «elettronicamente  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1,». 
  8.  L'articolo  9  del  decreto  legislativo  n.  36  del  2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili).  -  1.  Le
pubbliche  amministrazioni  e  gli  organismi  di  diritto   pubblico
adottano  modalita'  pratiche  per  facilitare  la   ricerca,   anche
interlinguistica,  dei  documenti  disponibili  per  il   riutilizzo,
insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili
on-line e  in  formati  leggibili  meccanicamente.  A  tal  fine,  e'
utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale  per
la ricerca dei dati in  formato  aperto  rilasciati  dalle  pubbliche
amministrazioni.». 
  9. All'articolo 11 del decreto legislativo  n.  36  del  2006  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il diritto di
esclusiva per la digitalizzazione di risorse  culturali  e'  definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, sentita l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  e  comunque  ha
durata non superiore a dieci anni, fatta  salva  la  possibilita'  di
prevedere  una  durata  maggiore  soggetta  a   riesame   nel   corso
dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali  accordi
di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito  istituzionale
del titolare del dato.  Nei  predetti  accordi  e'  previsto  che  al
titolare del dato deve essere fornita a  titolo  gratuito  una  copia
delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia e' resa disponibile
per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»; 
    b)  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.   Le
disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione
di risorse culturali.»; 
    c) al comma 3, dopo  la  parola:  «esistenti»  sono  inserite  le
seguenti: «al 1° luglio 2005»; 
    d) dopo il  comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Fermo
restando quanto previsto  dal  comma  3,  gli  accordi  di  esclusiva
esistenti al 17  luglio  2013  che  non  rispondono  alle  condizioni
previste per beneficiare delle deroghe di cui  ai  commi  1-bis  e  2
terminano alla scadenza del contratto o  comunque  non  oltre  il  18
luglio 2043.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge  7
          ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2013-
          secondo semestre) pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          ottobre 2014, n. 251, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234  ,  i  decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo  sono  individuati  ai  sensi
          dell'art. 31, comma 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'allegato  B  ,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e  allegato  B  nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi  di  attuazione
          delle direttive stesse. Alla  relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183.» 
 
                                                          «Allegato A 
                                       In vigore dal 12 novembre 2014 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              -  2013/37/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, che modifica  la  direttiva  2003/98/CE
          relativa  al  riutilizzo  dell'informazione   del   settore
          pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015); 
              - 2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre  2013,  che
          modifica  le  direttive  2006/112/CE   e   2008/118/CE   in
          relazione  alle  regioni  ultraperiferiche   francesi,   in
          particolare Mayotte.». 
              - La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  relativa  al  riutilizzo  dell'informazione  del
          settore pubblico e' pubblicata nella G.U.U.E.  31  dicembre
          2003. 
              - La direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio modifica  la  direttiva  2003/98/CE  relativa  al
          riutilizzo dell'informazione del  settore  pubblico  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E.  27
          giugno 2013, n. L 175. 
              - La legge 22  aprile  1941,  n.  633  (Protezione  del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 7 giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle
          attivita'  di  informazione  e   di   comunicazione   delle
          pubbliche amministrazioni)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O. 
              - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
          materia di protezione dei dati personali) pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il testo dell'art. 1, commi  370,  371  e  372  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 2004, n. 306, S.O., cosi' recita: 
              «370. I documenti, i dati e le  informazioni  catastali
          ed  ipotecarie  sono  riutilizzabili  commercialmente,  nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
          ed informazioni  catastali,  i  riutilizzatori  commerciali
          autorizzati devono corrispondere un importo  fisso  annuale
          determinato con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze; per l'acquisizione originaria di  documenti,  dati
          ed informazioni ipotecarie,  i  riutilizzatori  commerciali
          autorizzati  devono  corrispondere   i   tributi   previsti
          maggiorati nella misura del 20 per cento.  L'importo  fisso
          annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
          rideterminati  annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi
          complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati  e
          documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati
          di   un   adeguato   rendimento   degli   investimenti    e
          dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate  le
          categorie  di  ulteriori  servizi  telematici  che  possono
          essere forniti dall'Agenzia del  territorio  esclusivamente
          ai riutilizzatori  commerciali  autorizzati  a  fronte  del
          pagamento di un corrispettivo da determinare con lo  stesso
          decreto.» 
              «371. Per ciascun atto di  riutilizzazione  commerciale
          non consentito sono dovuti i tributi nella misura  prevista
          per l'acquisizione, anche telematica,  dei  documenti,  dei
          dati  o  delle  informazioni  direttamente   dagli   uffici
          dell'Agenzia del territorio.» 
              «372.  Chi  pone  in  essere  atti  di  riutilizzazione
          commerciale non consentiti, oltre a dover  corrispondere  i
          tributi di cui al comma 371, e' soggetto  altresi'  ad  una
          sanzione amministrativa tributaria  di  ammontare  compreso
          fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti  ai  sensi
          del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la  cui  acquisizione
          non e' soggetta  al  pagamento  di  tributi,  una  sanzione
          amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000.  Si
          applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36
          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al
          riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              1. Oggetto ed ambito di applicazione. 
              1.  Il  presente  decreto  legislativo  disciplina   le
          modalita'  di  riutilizzo  dei  documenti  contenenti  dati
          pubblici    nella    disponibilita'     delle     pubbliche
          amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico. 
              2. Le pubbliche  amministrazioni  e  gli  organismi  di
          diritto pubblico provvedono affinche' i  documenti  cui  si
          applica   il    presente    decreto    legislativo    siano
          riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo
          le modalita'  previste  dal  medesimo  decreto,  inclusi  i
          documenti i cui diritti di  proprieta'  intellettuale  sono
          detenuti   da   biblioteche,   comprese   le    biblioteche
          universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo
          di questi ultimi documenti sia autorizzato  in  conformita'
          alle disposizioni di cui alla Parte  II,  Titolo  II,  Capo
          III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonche'
          a quelle di cui alla Parte II, Titolo  VII,  Capo  II,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
              3. Il presente decreto si  applica  altresi'  quando  i
          documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per  il
          loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni  caso
          assicurata  la  parita'  di   trattamento   tra   tutti   i
          riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'art. 11. 
              4. (abrogato)». 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a)  pubbliche  amministrazioni:  le   amministrazioni
          dello Stato, le regioni, le province autonome di  Trento  e
          di Bolzano,  gli  enti  pubblici  territoriali  e  le  loro
          unioni, consorzi o associazioni e gli altri  enti  pubblici
          non economici; 
                b) organismi  di  diritto  pubblico:  gli  organismi,
          dotati di personalita' giuridica, istituiti per  soddisfare
          specifiche  finalita'  d'interesse  generale   non   aventi
          carattere industriale o commerciale, la  cui  attivita'  e'
          finanziata  in  modo  maggioritario  dallo   Stato,   dalle
          regioni, dagli  enti  locali,  da  altri  enti  pubblici  o
          organismi  di  diritto  pubblico,  o  la  cui  gestione  e'
          sottoposta   al   loro   controllo   o   i    cui    organi
          d'amministrazione,  di  direzione  o  di   vigilanza   sono
          costituiti, almeno per la meta',  da  componenti  designati
          dai medesimi soggetti pubblici.  Sono  escluse  le  imprese
          pubbliche, come definite all'art. 2, comma 1,  lettera  b),
          del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
              b-bis) universita': qualsiasi  organismo  pubblico  che
          fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a
          titoli di studio accademici; 
                c) documento: la rappresentazione di  atti,  fatti  e
          dati a prescindere dal supporto nella disponibilita'  della
          pubblica  amministrazione  o  dell'organismo   di   diritto
          pubblico. La  definizione  di  documento  non  comprende  i
          programmi informatici; 
              c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato  di
          file  strutturato  in  modo   tale   da   consentire   alle
          applicazioni  software  di  individuare,   riconoscere   ed
          estrarre facilmente dati specifici, comprese  dichiarazioni
          individuali di fatto e la loro struttura interna; 
              c-ter) formato aperto: il formato di cui  all'art.  68,
          comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82, e successive modificazioni; 
              c-quater)  standard  formale   aperto:   uno   standard
          definito  in  forma  scritta,  precisando  in  dettaglio  i
          requisiti per assicurare l'interoperabilita' del software; 
                d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
                e) riutilizzo: l'uso del dato di cui e' titolare  una
          pubblica  amministrazione  o  un   organismo   di   diritto
          pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a  fini
          commerciali o non commerciali diversi dallo scopo  iniziale
          per il quale il  documento  che  lo  rappresenta  e'  stato
          prodotto nell'ambito dei fini istituzionali; 
                f) scambio di documenti:  la  cessione  di  documenti
          finalizzata  esclusivamente  all'adempimento   di   compiti
          istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b); 
                g) dati personali: i dati definiti tali  dal  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                h) licenza standard per il riutilizzo: il  contratto,
          o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma
          elettronica,  nel  quale  sono  definite  le  modalita'  di
          riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni  o
          degli organismi di diritto pubblico; 
                i) titolare del dato: la pubblica  amministrazione  o
          l'organismo di  diritto  pubblico  che  ha  originariamente
          formato per uso proprio o commissionato ad  altro  soggetto
          pubblico o privato il documento che rappresenta il dato,  o
          che ne ha la disponibilita'.». 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Documenti  esclusi   dall'applicazione   del
          decreto). - 1. Sono esclusi dall'applicazione del  presente
          decreto i seguenti documenti: 
                a)  quelli  detenuti  per   finalita'   che   esulano
          dall'ambito  dei  compiti  istituzionali   della   pubblica
          amministrazione o dell'organismo  di  diritto  pubblico,  a
          condizione che la portata di detti compiti sia  trasparente
          e soggetta a revisione; 
                b) quelli nella  disponibilita'  delle  emittenti  di
          servizio pubblico e delle societa' da esse controllate e da
          altri   organismi   o   loro   societa'   controllate   per
          l'adempimento di un compito di radiodiffusione di  servizio
          pubblico; 
                c)  quelli  nella  disponibilita'  di   istituti   di
          istruzione  e  di  ricerca,  comprese   le   organizzazioni
          preposte al  trasferimento  dei  risultati  della  ricerca,
          scuole e universita', escluse le biblioteche universitarie; 
                d) quelli  nella  disponibilita'  di  enti  culturali
          diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi; 
                e)  quelli  comunque   nella   disponibilita'   degli
          organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della  legge  24
          ottobre 1977, n. 801; 
                f)  [quelli  relativi  ai  dati  di  cui  alla  borsa
          continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del  lavoratore
          ed  i  dati  assunti  in  materia  di  certificazione   dei
          contratti di lavoro, disciplinati dal  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276 , e dai rispettivi  provvedimenti
          attuativi]; 
                g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell' art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per motivi  di  tutela
          del segreto statistico, quali disciplinati dall'art. 9  del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
                h)  quelli  sui  cui  terzi  detengono   diritti   di
          proprieta' intellettuale ai sensi  della  legge  22  aprile
          1941, n. 633 , ovvero diritti di proprieta' industriale  ai
          sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 
              h-bis) quelli, non contenenti  dati  pubblici,  il  cui
          accesso e' disciplinato dal Capo V  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241; 
              h-ter) parti di  documenti  contenenti  solo  logotipi,
          stemmi e distintivi; 
              h-quater)  documenti,  o  parti   di   documenti,   che
          contengono dati  personali  che  non  sono  conoscibili  da
          chiunque o la cui conoscibilita' e' subordinata al rispetto
          di determinati limiti o modalita', in base alle  leggi,  ai
          regolamenti o alla normativa dell'Unione  europea,  nonche'
          quelli che  contengono  dati  personali  il  cui  riuso  e'
          incompatibile con gli scopi originari  del  trattamento  ai
          sensi dell'art.  11,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e   delle   altre
          disposizioni rilevanti in materia.». 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Richiesta di riutilizzo di documenti). - 1. Il
          titolare del dato adotta  prioritariamente  licenze  aperte
          standard ovvero predispone licenze personalizzate  standard
          e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale.  Nei
          casi di riutilizzo di documenti contenenti  dati  personali
          il titolare del dato adotta  licenze  personalizzate  anche
          standard. 
              2. Con riferimento a  dati  pubblici  non  ancora  resi
          disponibili, i soggetti  che  intendono  riutilizzare  dati
          delle  pubbliche  amministrazioni  o  degli  organismi   di
          diritto pubblico presentano apposita richiesta  secondo  le
          modalita' stabilite  dal  titolare  del  dato  con  proprio
          provvedimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 52,
          comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni. 
              3. Il titolare del dato esamina le  richieste  e  rende
          disponibili i documenti al richiedente,  ove  possibile  in
          forma elettronica,  entro  il  termine  di  trenta  giorni,
          prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in  cui  le
          richieste siano numerose o complesse. In caso di  decisione
          negativa, il titolare del dato comunica  al  richiedente  i
          motivi  del  rifiuto  sulla  base  delle  disposizioni  del
          presente decreto. Quando e' adottata una decisione negativa
          ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  h),  per  la  parte
          relativa  ai  diritti  di  proprieta'   intellettuale,   il
          titolare del dato indica,  inoltre,  la  persona  fisica  o
          giuridica titolare del  diritto,  se  e'  nota,  oppure  il
          licenziante dal  quale  il  titolare  del  dato  stesso  ha
          ottenuto  il  materiale.  Le   biblioteche,   comprese   le
          biblioteche universitarie, i musei e gli archivi  non  sono
          tenuti a includere tale indicazione. Il titolare  del  dato
          comunica, altresi', al richiedente i mezzi di ricorso a sua
          disposizione  per  impugnare  la  decisione  ai  sensi  del
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              4. (abrogato).». 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Formati disponibili). -  1.  Il  titolare  del
          dato mette a disposizione  i  documenti,  ove  possibile  e
          opportuno insieme  ai  rispettivi  metadati  e  secondo  le
          modalita' e i formati previsti dagli articoli 52 e  68  del
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni, nel rispetto delle regole  tecniche  di  cui
          all'art. 12. Il titolare  del  dato  non  ha  l'obbligo  di
          adeguare  i  documenti  o  di  crearne  per  soddisfare  la
          richiesta, ne' l'obbligo di fornire estratti  di  documenti
          se cio' comporta difficolta' sproporzionate, che  implicano
          attivita' eccedenti la semplice manipolazione. 
              2. (abrogato).». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  8  (Contenuti  delle  licenze  standard  per  il
          riutilizzo). - 1. Gli schemi di  licenze  standard  di  cui
          all'art. 5, comma 1,  contengono  eventuali  limitazioni  o
          condizioni all'utilizzo dei  documenti,  in  considerazione
          delle loro peculiari caratteristiche, nonche' l'indicazione
          dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati  dal
          titolare medesimo con proprio provvedimento. 
              2. Le condizioni e le limitazioni  poste  dal  titolare
          del dato negli schemi di licenze standard sono  individuate
          per   categorie   di   documenti   secondo    criteri    di
          proporzionalita' e  nel  rispetto  della  disciplina  sulla
          protezione dei dati  personali  e  non  possono  costituire
          ostacolo alla concorrenza.». 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Divieto di accordi  di  esclusiva).  -  1.  I
          documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi
          di diritto pubblico possono essere  riutilizzati  da  tutti
          gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora  uno  o
          piu' soggetti stiano gia' procedendo allo  sfruttamento  di
          prodotti a valore aggiunto  basati  su  tali  documenti.  I
          contratti o gli altri accordi tra il titolare del  dato  in
          possesso dei documenti e  terzi  non  stabiliscono  diritti
          esclusivi,  salvo  che  cio'  non  risulti  necessario  per
          l'erogazione di un servizio di interesse pubblico. 
              1-bis. Il diritto di esclusiva per la  digitalizzazione
          di risorse culturali e' definito con decreto  del  Ministro
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita
          l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha  durata  non
          superiore a dieci anni,  fatta  salva  la  possibilita'  di
          prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel  corso
          dell'undicesimo anno e  successivamente  ogni  sette  anni.
          Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi  pubblici
          sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei  predetti
          accordi e' previsto che al titolare del  dato  deve  essere
          fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali
          digitalizzate.  Tale  copia  e'  resa  disponibile  per  il
          riutilizzo al termine del periodo di esclusiva. 
              2. La fondatezza  del  motivo  per  l'attribuzione  del
          diritto di esclusiva e' soggetta  a  riesame  periodico  da
          parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza  almeno
          triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo  la  data
          di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  resi
          pubblici dal titolare del  dato,  ove  possibile  in  forma
          elettronica, sui propri siti istituzionali. 
              2-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  non  si
          applicano alla digitalizzazione di risorse culturali. 
              3. Gli accordi di  esclusiva  esistenti  al  1°  luglio
          2005, che non rientrano nell'eccezione di cui al  comma  2,
          terminano alla scadenza negli stessi stabilita  e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2008. 
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  gli
          accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio  2013  che  non
          rispondono alle condizioni previste per  beneficiare  delle
          deroghe di cui ai commi 1-bis e 2 terminano  alla  scadenza
          del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043.».