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DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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vigente al 11/09/2024
Testo in vigore dal: 25-6-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre  2014,  n.  183,  recante:  «Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro», e in  particolare  l'articolo  1,  commi  8  e  9,  che
conferisce  delega  al  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure  volte  a
tutelare la maternita' e le forme di conciliazione dei tempi di  vita
e di lavoro; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151."; 
  Visto il decreto legislativo  18  luglio  2011,  n.  119,  recante:
«Attuazione dell'articolo 23 della legge 4  novembre  2010,  n.  183,
recante delega al Governo per il riordino della normativa in  materia
di congedi, aspettative e permessi.»; 
  Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni  per  il
sostegno della maternita' e della paternita',  per  il  diritto  alla
cura e alla  formazione  e  per  il  coordinamento  dei  tempi  delle
citta'.»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate.»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.  119,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province.»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e finalita' delle misure 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in  attuazione
dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014,  n.  183,
recano misure volte a tutelare la maternita' delle  lavoratrici  e  a
favorire le opportunita' di conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di
lavoro per la generalita' dei lavoratori. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il  testo  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183
          (Deleghe  al  Governo   in   materia   di   riforma   degli
          ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro  e  delle
          politiche attive, nonche'  in  materia  di  riordino  della
          disciplina  dei  rapporti  di   lavoro   e   dell'attivita'
          ispettiva e di tutela e  conciliazione  delle  esigenze  di
          cura, di vita e di lavoro)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290. 
              - Si riporta l'art. 1, commi 8 e 9 della  citata  legge
          n. 183 del 2014: 
              «8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure
          parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
          delle   lavoratrici   e   favorire   le   opportunita'   di
          conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  per  la
          generalita' dei  lavoratori,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  di  concerto,  per  i   profili   di   rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per la revisione e l'aggiornamento  delle  misure  volte  a
          tutelare la maternita' e  le  forme  di  conciliazione  dei
          tempi di vita e di lavoro. 
              9. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  8  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a)  ricognizione  delle  categorie   di   lavoratrici
          beneficiarie   dell'indennita'   di    maternita',    nella
          prospettiva  di  estendere,  eventualmente  anche  in  modo
          graduale, tale prestazione a tutte le  categorie  di  donne
          lavoratrici; 
                b)    garanzia,    per    le    lavoratrici     madri
          parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale
          anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte
          del datore di lavoro; 
                c) introduzione del tax credit,  quale  incentivo  al
          lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
          con figli minori o disabili non autosufficienti  e  che  si
          trovino al di sotto di una determinata  soglia  di  reddito
          individuale complessivo, e armonizzazione del regime  delle
          detrazioni per il coniuge a carico; 
                d)  incentivazione  di  accordi  collettivi  volti  a
          favorire  la   flessibilita'   dell'orario   lavorativo   e
          dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
          la  conciliazione  tra  l'esercizio  delle  responsabilita'
          genitoriali   e   dell'assistenza    alle    persone    non
          autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche  attraverso
          il ricorso al telelavoro; 
                e) eventuale riconoscimento, compatibilmente  con  il
          diritto  ai  riposi  settimanali  ed  alle  ferie   annuali
          retribuite, della possibilita' di cessione  fra  lavoratori
          dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti  o  parte
          dei giorni  di  riposo  aggiuntivi  spettanti  in  base  al
          contratto collettivo nazionale  in  favore  del  lavoratore
          genitore di figlio minore che necessita di presenza  fisica
          e cure costanti per le particolari condizioni di salute; 
                f) integrazione dell'offerta di servizi per  le  cure
          parentali  forniti  dalle  aziende  e  dai  fondi  o   enti
          bilaterali nel sistema pubblico-privato  dei  servizi  alla
          persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
          funzioni  amministrative,  anche  mediante  la   promozione
          dell'utilizzo  ottimale  di  tali  servizi  da  parte   dei
          lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in  cui
          sono attivi; 
                g) ricognizione  delle  disposizioni  in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  ai
          fini di poterne valutare la  revisione  per  garantire  una
          maggiore flessibilita' dei relativi congedi  obbligatori  e
          parentali, favorendo le opportunita' di  conciliazione  dei
          tempi di  vita  e  di  lavoro,  anche  tenuto  conto  della
          funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese; 
                h)  introduzione  di  congedi  dedicati  alle   donne
          inserite nei percorsi di protezione relativi alla  violenza
          di genere debitamente certificati dai servizi  sociali  del
          comune di residenza; 
                i) estensione dei principi di cui al presente  comma,
          in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica, ai rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze
          delle  pubbliche  amministrazioni,   con   riferimento   al
          riconoscimento della possibilita' di fruizione dei  congedi
          parentali in modo frazionato e  alle  misure  organizzative
          finalizzate   al   rafforzamento   degli    strumenti    di
          conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
                l)   semplificazione   e   razionalizzazione    degli
          organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia
          di parita' e pari opportunita' nel lavoro e riordino  delle
          procedure connesse alla promozione di  azioni  positive  di
          competenza del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, ferme restando le funzioni  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  parita'  e  pari
          opportunita'.». 
              - Il testo del decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
          151 (Testo unico delle disposizioni legislative in  materia
          di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
          norma dell'art. 15 della legge 8  marzo  2000,  n.  53)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n.  96,
          S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 18 luglio  2011,  n.
          119 (Attuazione dell'art. 23 della legge 4  novembre  2010,
          n. 183, recante delega al Governo  per  il  riordino  della
          normativa in materia di congedi, aspettative e permessi) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2011, n. 173. 
              - Si riporta l'art. 23 della legge 4 novembre 2010,  n.
          183 (Deleghe al Governo in materia di lavori  usuranti,  di
          riorganizzazione  di  enti,  di  congedi,   aspettative   e
          permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di   servizi   per
          l'impiego, di incentivi all'occupazione, di  apprendistato,
          di occupazione femminile, nonche' misure contro  il  lavoro
          sommerso e disposizioni in tema di  lavoro  pubblico  e  di
          controversie di lavoro): 
              «Art. 23 (Delega  al  Governo  per  il  riordino  della
          normativa in materia di congedi, aspettative e permessi). -
          1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa
          vigente in materia  di  congedi,  aspettative  e  permessi,
          comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti  di
          datori di lavoro pubblici o privati, in  base  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) coordinamento formale e sostanziale del testo  delle
          disposizioni vigenti in materia,  apportando  le  modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                b) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
                c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto
          del loro contenuto e  della  loro  diretta  correlazione  a
          posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate; 
                d)  ridefinizione   dei   presupposti   oggettivi   e
          precisazione    dei    requisiti    soggettivi,     nonche'
          razionalizzazione e semplificazione  dei  criteri  e  delle
          modalita' per la fruizione dei congedi, delle aspettative e
          dei permessi di  cui  al  presente  articolo,  al  fine  di
          garantire l'applicazione certa ed uniforme  della  relativa
          disciplina; 
                e) razionalizzazione e semplificazione dei  documenti
          da presentare, con particolare riferimento alle persone con
          handicap in situazione di gravita' ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette  da
          patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale e previo  parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, che si esprime  entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione  dei  relativi  schemi;  decorso  tale
          termine,    il    Governo    puo'    comunque    procedere.
          Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere  per
          l'acquisizione  del  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  che  si  esprimono  entro  quaranta   giorni
          dall'assegnazione;  decorso   tale   termine,   i   decreti
          legislativi possono essere  comunque  emanati.  Qualora  il
          termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
          presente comma scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi
          di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi. 
              3. L'adozione dei decreti legislativi  attuativi  della
          delega di cui al  presente  articolo  non  deve  comportare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              -  Il  testo  della  legge  8   marzo   2000,   n.   53
          (Disposizioni per il  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', per il diritto alla cura e  alla  formazione  e
          per il coordinamento dei tempi delle citta') e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60. 
              -  Il  testo  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104
          (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone  handicappate)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il testo del decreto-legge 14  agosto  2013.  n.  93,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
          n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e  per
          il contrasto della violenza di genere, nonche' in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1, commi 8 e  9  della  citata
          legge n. 183 del 2014, si vedano le note al titolo.