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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.». (15G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2015
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Testo in vigore dal:  11-5-2015

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante: "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
Considerato che la Commissione europea, nell'ambito della procedura d'informazione (EU Pilot 3963/12/MARK - 3964/12/MARK) in ordine all'esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza privata svolte da imprese stabilite in altri Stati membri, che deriverebbero dalla disciplina del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, ha chiesto di emendare il decreto stesso;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 del testo unico, costituita ai sensi dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, che si è espressa nella seduta del 29 maggio 2014;
Vista la nota n. 0024720, in data 17 aprile 2014, del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con note del 9 ottobre 2013 e 15 gennaio 2015;
Vista la comunicazione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. DPE0003740 P-4.22.17.4.5 del 24 aprile 2014, relativa all'archiviazione da parte della Commissione europea della procedura d'informazione precedentemente citata;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1899/2014, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 ottobre 2014;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 557/PAS./U/017920.10089.D(1)REG.1, del 28 ottobre 2014; Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti
1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera e), le parole: "Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso", sono sostituite dalle seguenti: "Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3";
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'interno.";
c) all'articolo 8, comma 3, le parole "le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive" sono sostituite dalle seguenti: "gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari";
d) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole "pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica";
e) all'Allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, punto 3.5, dopo le parole "adempimenti tributari", sono aggiunte le seguenti "come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria";
2) al comma 4, punto 4.1.1, dopo la parola "TULPS" sono aggiunte le seguenti: "e un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico";
3) al comma 4, punto 4.1.2, al secondo punto, le parole "presidiata sulle 24 ore da guardie giurate", sono sostituite dalle seguenti: "presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi"; al quarto e quinto punto, le parole "UNI 11068:2005 «Centrali di telesorveglianza - caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo»'', sono sostituite dalla seguenti: "EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme.
Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il funzionamento»";
4) al comma 4, punto 4.1.3, dopo la parola "una" sono aggiunte le seguenti: "organizzazione della";
5) al comma 4, punto 4.2, le parole "di qualità" sono sostituite dalle seguenti: "di conformità alla norma" e dopo la parola "aggiornamenti" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato";
6) al comma 6, punto 6.1, le parole "avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attività, almeno pari a quanto previsto nell'Allegato F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza", sono sostituite dalle seguenti: "aver prestato la cauzione, di cui all'articolo 137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento";
7) al comma 6, punto 6.3, le parole "ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1", sono eliminate;
8) al comma 7, punto 7.1.2, dopo le parole "CCNL di categoria" sono sostituite dalle seguenti "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro";
f) all'Allegato B, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo punto, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
2) al terzo punto, le parole "ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata";
3) al quarto punto, dopo le parole "UNI 10459:1995 «Funzioni e profilo del professionista della security» sono aggiunte le seguenti «e successive modifiche e aggiornamenti.»";
g) all'Allegato D, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla Sezione I, comma 1.a, lettera g), le parole "di categoria" sono eliminate;
2) alla Sezione I, comma 1.e, dopo la lettera m), è aggiunto il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali";
3) alla Sezione II, comma 2.b, dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266.";
4) alla Sezione II, comma 2.d, dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: "Il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o l'institore sono sempre abilitati all'accesso alla Centrale operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia giurata, per lo svolgimento delle attività organizzative e di controllo";
5) alla Sezione III, comma 3.g.2, al primo periodo, dopo le parole "indossato all'occorrenza", sono aggiunte le seguenti: "nel caso in cui il cliente assicuri la conformità del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063";
6) alla Sezione III, comma 3.i, al primo capoverso, dopo le parole "deve essere munito", sono aggiunte le seguenti: "di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che";
7) alla Sezione III, comma 3.l.2, al settimo periodo, le parole "rimane in costante ascolto radio verificando", sono sostituite dalla seguente: "monitora";
8) alla Sezione III, comma 3.l.3, voce "Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00", dopo le parole "per
i trasporti relativi alla Banca d'Italia e", sono aggiunte le seguenti: "per i trasporti";
9) alla Sezione III, comma 3.l.4, voce "Tabelle sinottiche per il trasporto del contante", al punto 5, dopo la parola "attivazione", sono aggiunte le seguenti: "automatica, anche mediante sensori sparo sui vetri dell'automezzo, nonché";
10) alla Sezione III, comma 3.m, voce "Scorta valori", le lettere a), b) e c) sono eliminate e sostituite dalle seguenti: "a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve essere
svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00
il Questore può autorizzare misure di protezione diverse, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura del bene scortato"; b) per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalità previste dalla
lettera a), il Questore può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato; c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, è affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza;
11) alla Sezione III, dopo il comma 3.o, è aggiunto il seguente comma: "3.p. Trasporti di valori diversi dal contante. I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalità indicate ai commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a € 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall'assicurazione
obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d'intesa con i Questori delle province interessate, il quale può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonché all'utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.l.3. e 3.l.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto.";
12) alla Sezione V, comma 5.e, alle parole "n. 1952" sono aggiunte le seguenti: "e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonché dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l'istituto, può autorizzare, in casi di necessità e urgenza modalità di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore".
h) l'Allegato E è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
i) l'Allegato F è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto;
j) all'Allegato G, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a, la parola "equiparati" è sostituita da "equipollenti";
2) al comma 1, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attività lavorativa a carattere operativo";
3) al comma 1, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
4) al comma 2, lettera a, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
5) al comma 2, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attività lavorativa a carattere operativo";
6) al comma 2, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
7) al comma 3, lettera a, dopo le parole "Scienze bancarie" sono aggiunte le seguenti: "Scienze dell'investigazione", e la parola "equiparati" è sostituita dalla parola "equipollenti";
8) al comma 3, dopo le parole "Registro Imprese", sono aggiunte le seguenti: "per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)";
9) al comma 4, lettera a, le parole "scuola media superiore" sono sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado";
10) al comma 4, lettera b, le parole "con profitto un periodo di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attività lavorativa a carattere operativo";
11) al comma 4, lettera c, le parole "organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e dopo la parola "ovvero" sono aggiunte le seguenti: "in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)";
12) al comma 5, sesto rigo, le parole "organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
13) al comma 6, primo rigo, la parola "annuale" è sostituita con la parola "triennale", il numero "3" è sostituito con il numero "2" ed il numero "5" è sostituito con il numero "4";
14) al comma 6, quarto rigo, la parola "annuale" è sostituita con la parola "triennale" e dopo il numero "3" è aggiunto il numero "4";
15) al comma 6, sesto rigo, le parole "il superamento di" sono sostituite dalle seguenti: "la partecipazione ad";
16) al comma 6, ottavo rigo, le parole "e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza".
k) all'Allegato H, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo punto, le parole "non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali" sono sostituite dalle seguenti: "dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'articolo 16 TULPS";
2) al comma 2, secondo punto, le parole "dell'impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza" sono sostituite dalle seguenti: "del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività".
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2015

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015
Interno, foglio n. 794
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
- Si riporta il testo degli articoli 256-bis, 257-bis e 260-quater del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) , pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O:
"Art. 256-bis. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.
Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.
Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate."
"Art. 257-bis La licenza prescritta dall' articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.
La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all' articolo 257 , comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all' articolo 257 , comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all' articolo 257 , comma 1, lettere c) e d).
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell' articolo 257 . A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice."
"Art. 260-quater. È istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all' articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.
La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge.
Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." - Il decreto 1 dicembre 2010, n. 269(Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2011, n. 36, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 3, 6, 8 del D.M. 269 del 2010, come modificati dal presente regolamento:
"Art. 3 Requisiti e qualità dei servizi
1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all'art. 2, sono riportati nell'Allegato D del presente decreto, di cui è parte integrante.
2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna indicate:
a) vigilanza ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
b) vigilanza fissa: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
c) vigilanza antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio;
d) vigilanza antitaccheggio: è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;
e) telesorveglianza: è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata. Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3;
f) televigilanza: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati;
g) intervento sugli allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
h) scorta valori: è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
i) trasporto valori: è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall'allegato D al presente regolamento;
j) deposito e custodia valori: è il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili.
3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati."
"Art. 6 Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate.
1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il D.M. di cui all'art. 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli artt.133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2 bis. Per le finalità di cui all'art. 252 bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'interno."
"Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le disposizioni di cui all'art.3, comma 2, lett. j, la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.
3. In caso di richiesta di estensione di licenza gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari.
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'ap-plicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."
Si riporta il teso degli allegati A, B, D, G e H del D.M. 269 del 2010, come modificati dal presente regolamento
"ALLEGATO A
Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza
(art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS)
A - Requisiti organizzativi minimi delle imprese
1. Iscrizione nel registro delle imprese
Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni.
2. Requisiti soggettivi (per l'impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori, per ciascuno dei direttori tecnici):
2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS;
2.2 il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata;
2.3 il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della società e di gestione autonoma dell'istituto.
3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori):
3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;
3.2 avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D. Lgs. 163/2006;
3.3 dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello. Tale ultimo obbligo può essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale.
3.3 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione;
3.4 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
3.5 essere in regola con gli adempimenti tributari, come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria, salvo quanto previsto al punto 6.3.
4. Struttura organizzativa
4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all'attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno:
4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5 maggio 1990, n.46, e del D.M. 22 gennaio 2008, n.37, per le attività e gli adempimenti di cui all'articolo 135 del TULPS, e un centro di comunicazioni/ centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2, verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello Sviluppo Economico;
4.1.2
· un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all'art. 2 classe A, svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 1 e 2;
· una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia B, presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.1, 2;
· una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all'Allegato E tipologia C, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 3;
· una centrale operativa a norma EN 50518 "Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione"; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e requisiti per il funzionamento e successive modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 4;
· un'ulteriore centrale a normaEN 50518 "Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione"; Parte 2 - Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e requisiti per il funzionamento ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o più centrali di cui all'Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all'art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.5.
4.1.3 una organizzazione della struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cui all'Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l'ambito dimensionale e territoriale.
4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari anche un addetto al coordinamento e controllo che può coincidere con l'operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessità gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore. 4.1.5 la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;
4.1.6 l'assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all'art. 138, comma 2, T.U.L.P.S, e dall'Allegato D del presente Regolamento;
4.1.7 l'istituto che opera in ambito territoriale esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 ) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione). Alternativamente l'istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi.
4.1.8 per ogni area di operatività dell'istituto distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree;
4.1.9 in ogni area di operatività l'istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati;
4.1.10 per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio alla conformazione del territorio, all'eccezionalità del servizio, alla particolare ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi;
4.2 essere in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI 10891:2000 "Servizi - istituti di vigilanza privata - Requisiti" e successivi aggiornamenti, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato.
5. Disponibilità delle dotazioni logistiche e tecnologiche:
5.1 disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attività richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio;
5.2 disponibilità delle attrezzature di sala operativa di cui ai precedenti punti 4.1.2;
5.3 disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando è previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate nell'Allegato D del presente Regolamento;
5.4 disponibilità di mezzi di protezione individuale, commisurati al numero delle guardie particolari dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relative norme armonizzate o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili;
5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all'istituto, proprietà o disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria.
6. Capacità economico-finanziaria
6.1 aver prestato la cauzione, di cui all'art.137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F del presente Regolamento;
6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell'istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1;
6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziare occorrenti per far fronte agli stessi.
Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, può essere dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative, ferma restando la facoltà del Prefetto di disporre mirati accertamenti.
Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore.
7. Definizione delle tariffe:
7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di:
7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto;
7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall'articolo 257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale."
"ALLEGATO B
Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell'institore, del direttore tecnico
Il titolare della licenza, l'institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni;
ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;
per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della security" e successive modifiche e aggiornamenti.
2. Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un'esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione."
ALLEGATO D
REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI
(Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione) Sezione I^
1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE
1a. ADEMPIMENTI GENERALI:
Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve:
a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile;
b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell'espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell'istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l'istituto è autorizzato e previsti dal vigente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, d'ora in avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni patrimoniali;
d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità dei mezzi previsti e necessari all'efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione d'ingresso a dai periodici aggiornamenti forniti. Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell'istituto, anche su supporto informatico;
e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico- professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione;
f) impiegare, nell'esecuzione di scorte e trasporto valori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore della provincia in cui l'istituto ha la sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nel progetto e le eventuali variazioni intervenute;
g) osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale ed in particolare quelle del C.C.N.L. e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;
i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di associazione previste dall'art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere data comunicazione al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai Questori interessati, dell'assunzione dei relativi servizi di vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto;
l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, per le finalità di cui all'art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso e per l'aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché sulla consistenza dell'organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché dell'elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi:
le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno;
eventuali variazioni della composizione societaria;
l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché della certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all'art. 257-ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l'adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltà degli interessati esibire le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d'uso degli stessi;
le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie giurate.
m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la tipologia dei servizi, l'elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio;
n) custodire per almeno 2 anni a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in copia presso le sedi operative dell'istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, consentendone la consultazione e l'acquisizione di copie.
o) rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle disposizioni del Regolamento di servizio redatto dall'istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale d'intesa con i Questori competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nel fascicolo personale dell'interessato.
1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate
Le guardie giurate:
a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento;
b) prima dell'inizio del servizio devono:
- essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall'istituto di vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l'obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;
-assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.
- In particolare, prima dell'inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:
1. l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio;
2. l'efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;
3. l'efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc....) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.
Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla C.O.
c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.;
d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;
e) hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella custodia delle armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che altri se ne impossessino.
1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate.
Il titolare dell'Istituto di vigilanza, a seguito dell'esito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, verifica nei limiti ed in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, il possesso dei requisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte del Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'art. 249 del Regolamento di esecuzione.
L'impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall'art. 250 del Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato dall'istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di formazione.
1.d: Orario di lavoro
L'orario di lavoro è quello stabilito dal C.C.N.L e dalla contrattazione territoriale integrativa. Al Questore che approva il Regolamento di servizio è trasmessa copia della certificazione liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall'ente bilaterale previsto dal C.C.N.L., attestante l'integrale e corretta applicazione del C.C.N.L
1.e: Formazione delle guardie particolari giurate
Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, l'Istituto di Vigilanza cura la preparazione teorica e l'addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore.
I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche e pratiche e debbono perseguire i seguenti obiettivi:
a) conoscenza delle norme che regolano l'attività di vigilanza privata e le mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro;
b) conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi;
c) conoscenza dell'organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione delle varie tipologie dei servizi;
d) frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile e l'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi;
e) addestramento all'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione ;
f) conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;
g) regolamento di attuazione e decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall'Autorità di P.S.;
h) nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti normativi relativi all'uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi;
i) nozioni di diritto costituzionale;
j) contrattazione collettiva di comparto - legislazione in materia di lavoro;
l) aspetti etico professionali;
m) nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall'analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali.
Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla normativa vigente.
Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della Provincia ove l'istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà contenere l'elenco dei partecipanti, nonché l'indicazione del luogo e degli orari di svolgimento delle lezioni.
È fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione.
Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno una settimana, nell'espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli specifici servizi. Per particolari tipologie di servizio, quali ad es. trasporto e scorta valori, o servizi previsti da disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l'avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata.
Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in materia di apprendistato.
1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate.
Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, il titolare dell'Istituto di vigilanza predispone con cadenza annuale un documento informativo di aggiornamento professionale per tutte le guardie giurate dipendenti; organizza inoltre i corsi necessari all'aggiornamento del personale nel caso in cui vengano introdotte e utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo tecnologico, ovvero implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso, finalizzati al miglioramento dell'efficacia dei servizi svolti, ovvero ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza delle guardie giurate nello svolgimento degli stessi servizi o innovazioni normative e legislative per l'attività degli Istituti e delle guardie di particolare importanza. Restano salve le attività di esercitazione connesse al rinnovo del porto d'arma.
Il documento informativo di aggiornamento professionale avrà ad oggetto le stesse materie indicate al precedente punto 1.e), curando in particolare l'approfondimento di eventuali nuove norme relative al settore specifico.
1.g: Esercitazioni di tiro.
1. Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni di tiro, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con le armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria firma e il titolare dell'istituto o un suo delegato provvederà ad accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro.
2. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare il numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.
3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare per ottenere il risultato, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all'abilità dimostrata nell'uso e maneggio delle armi.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'Istituto di vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo.
Sezione II^
2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AI SERVIZI
2.a: Disposizioni ed ordini di servizio.
Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore, il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve fornire a ciascuna guardia giurata le disposizioni scritte inerenti i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare.
Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate interessate prima dell'inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l'indicazione dell'orario e della tipologia del servizio stesso.
L' "ordine di servizio" giornaliero è custodito agli atti dell'Istituto, anche su supporto informatico non modificabile, per almeno due anni e deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.
Le guardie giurate indossano nell'espletamento del servizio, di norma, la divisa approvata dal Prefetto della Provincia in cui l'istituto ha sede principale ovvero, in casi particolari o per specifici servizi, su richiesta del titolare di licenza, previa autorizzazione del Questore territorialmente competente, il distintivo, anche esso approvato dal Prefetto, che deve essere esposto in modo ben visibile.
Il titolare dell'istituto, le guardie giurate ed il personale comunque dipendente dall'Istituto e chiunque altro venga a conoscenza degli "ordini di servizio interni" sono tenuti al segreto d'ufficio e ad usare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza.
2.b:Dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate.
Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinchè le guardie giurate per l'espletamento dei singoli servizi abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progetto organizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal Regolamento di servizio dell'Istituto, che devono essere efficienti, funzionanti ed in buono stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli operatori e l'efficienza dei servizi.
Ogni guardia giurata per l'espletamento dei servizi sarà dotata della divisa approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell'Istituto o del distintivo se previsto, e svolgerà il servizio armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
L'impiego in servizio da parte delle guardie giurate delle armi lunghe è ammesso solo in situazioni eccezionali, e deve essere preventivamente autorizzato dal Questore della provincia ove l'istituto ha la sede principale sentiti i Questori interessati.
Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta), comunque preventivamente autorizzati dal Questore, è fatto divieto di impiegare per i servizi automezzi che non siano di proprietà o nella disponibilità dell' Istituto. Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei servizi di vigilanza, sempre condotti esclusivamente da guardie giurate in uniforme e debbono essere comunque sempre dotati di collegamento radio e dei contrassegni distintivi dell' Istituto nelle caratteristiche approvate dall' Autorità competente. La livrea degli automezzi, come la denominazione dell'istituto di vigilanza, il logo e i contrassegni distintivi dello stesso nonché le uniformi del personale, non debbono recare riferimenti al termine "polizia" o "carabinieri" o altri consimili ovvero ad attività riservate agli organi di polizia.
I furgoni blindati devono essere conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate con il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n.332/1998 ed a quanto previsto dal presente Regolamento anche con riguardo alle normative che regolano la circolazione stradale, essi devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore che ne attesti la conformità.
L'istituto deve custodire la documentazione relativa a detti veicoli e al relativo equipaggiamento, provvedendo, altresì, ad annotare su apposito registro i controlli e le manutenzioni effettuate. Tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e conservata per il periodo di tenuta in esercizio del veicolo.
L'impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo restando l'eccezionalità dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore, è di norma subordinato all'osservanza dei seguenti obblighi o condizioni:
-le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per difesa personale rilasciato dal Questore territorialmente competente;
-il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a funzionamento semiautomatico, con l'impiego esclusivo di munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato l'impiego delle munizioni spezzate; -il porto del fucile da parte della guardia giurata è limitato al tempo e al percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente autorizzato;
- l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impiega e regolarmente denunciata presso l'Ufficio di polizia territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa.
-è vietato presso gli Istituti di vigilanza istituire armerie o comunque destinare locali per la custodia o il deposito armi, fatta eccezione per l'arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione del Questore. In tal caso l'arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella disponibilità della guardia giurata titolare dell'arma stessa.
-è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al titolare dell'Istituto il tipo, la marca e la matricola dell'arma usata in servizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge. L'arma lunga è iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giurata che ne è proprietaria e le esercitazioni al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere effettuate esclusivamente con l'arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi sono stati preventivamente segnalati all'Istituto di vigilanza.
- è vietato il prestito, il comodato e la cessione anche temporanea a qualsiasi titolo delle armi, compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto autorizzato.
Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266.
2.c: Controlli - Rapporto di lavoro - Disciplina.
Il titolare dell'istituto di vigilanza o, in sua vece, l'institore, il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, vigila sull'adempimento da parte delle guardie giurate nell'esecuzione dei singoli servizi delle prescrizioni generali previste da disposizioni di legge o di regolamento e su quelle particolari imposte dal Questore nel Regolamento di servizio approvato ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e del R.d.l 12 novembre 1936, n. 2144.
II rapporto di lavoro delle guardie giurate con l'Istituto di vigilanza privata è regolato dal complesso delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata e dagli accordi integrativi stipulati a livello territoriale ed aziendale con le OO.SS., nonché dal complesso delle disposizioni normative in materia.
I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla guardia giurata sono sanzionati con le procedure ed i provvedimenti contemplati dalle vigenti disposizioni e sono comunicati a cura del titolare dell'istituto al Questore territorialmente competente, unitamente alla sanzione disciplinare irrogata ed alla relativa documentazione.
Resta salva ed impregiudicata la potestà disciplinare del Questore sulle guardie giurate, ai sensi delle disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia.
2.d: La Centrale Operativa: la sede, le tecnologie impiegate e le modalità di svolgimento del servizio.
La sede della centrale operativa, le tecnologie impiegate, nonché la funzionalità dei sistemi di comunicazione sono comunicati ed approvati dal Prefetto, in relazione a quanto previsto dagli articoli 257, 257-ter e 257-sexsies del Regolamento di esecuzione.
L'attività della Centrale Operativa si svolge sotto la responsabilità del titolare dell'istituto, di regola senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 ore; è ammessa una operatività limitata allo svolgimento dei servizi dell'istituto, previa preventiva comunicazione al Questore dei turni di operatività. L'accesso alla Centrale Operativa è precluso ai soggetti non autorizzati; la struttura della Centrale deve essere tale da prevenire ed evitare manomissioni od intrusioni da parte di persone non autorizzate.
Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme; in particolare deve curare il rispetto del divieto di accesso alla Centrale di persone non autorizzate e attenersi alle consegne impartite dal titolare dell'istituto, il quale è tenuto a fornire oltre ai manuali operativi per il funzionamento degli apparati tecnologici, dettagliate istruzioni finalizzate a promuovere all'occorrenza l'immediato intervento delle Forze di Polizia dello Stato, secondo quanto prescritto dal Questore o, in mancanza, previe specifiche intese con la Questura.
Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti dovranno essere registrati su apposito registratore di comunicazioni. Prima dell'inizio di ciascun servizio dovranno essere effettuati i controlli di funzionalità degli apparati radio ricetrasmittenti e di altri apparati in uso alle guardie giurate, I registri e gli atti relativi devono essere custoditi nei locali della sala operativa a disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza.
In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il titolare dell'Istituto, ovvero un suo delegato, dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni, intraprendendo, contestualmente, ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.
Il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o l'institore sono sempre abilitati all'accesso alla Centrale Operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia giurata, per lo svolgimento delle attività organizzative e di controllo.
Sezione III^
3. DEI SINGOLI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
3.a: Le diverse Tipologie di servizi, adempimenti generali.
Gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi:
1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
4. intervento su allarme;
5. vigilanza fissa antirapina;
6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unità cinofile;
7. servizio di antitaccheggio;
8. custodia in caveau;
9. servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti;
10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.).
Per ciascuno di tali servizi le guardie giurate, oltre a quanto già previsto dalle precedenti Sezioni I e II devono:
-attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dall'Istituto;
-segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla Centrale Operativa, intervenendo in caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la propria e l'altrui incolumità;
-compilare, al termine di ogni turno di servizio, un dettagliato rapporto sull'attività svolta solo se vi siano novità, fatti o situazioni degne di rilievo;
-nei servizi ad obiettivi fissi attendere il cambio prima di lasciare la postazione;
-verificare, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di servizio.
3.b: Servizio di piantonamento.
3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.
Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:
· aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);
· aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;
· raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.
Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:
· siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività (ad esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
· siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS...);
· siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);
· siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).
Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico.
3.b.2: Servizio di vigilanza fissa diurna o notturna
Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo fisso è espletato, con riferimento alla natura dell'obiettivo da vigilare, da una o più guardie giurate armate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e, qualora l'utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza alla Questura dove l'Istituto ha la sede principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell'istituto.
La guardia giurata deve essere preventivamente informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell'Istituto.
L'Istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente.
3.c: Servizio di vigilanza saltuaria in zona
Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili è svolto in uniforme da una o più guardie giurate armate, con veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto con i contrassegni distintivi ed il logo dell'istituto approvati dalle Autorità competenti, fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata nei centri storici urbani.
Le guardie giurate devono avere preventiva conoscenza dell'ubicazione degli obiettivi loro affidati e sulle finalità del servizio di vigilanza affidata ed hanno l'obbligo di comunicare alla Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni situazione anomala riscontrata.
II numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere congruo con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla natura ed alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni ambientali ed alle specifiche modalità di esecuzione del servizio.
L'istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente e agevole per il personale dipendente.
Nel caso di svolgimento del servizio da parte di una sola guardia giurata, ove si rendesse necessario l'intervento, la guardia è tenuta ad informare tempestivamente la Centrale Operativa dell'Istituto e, nel caso rilevi una effettiva situazione di pericolo, ad attendere l'arrivo di personale di supporto che l'operatore di centrale provvederà ad inviare prontamente sul posto; contestualmente, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, l'operatore di centrale provvederà ad informare la centrale operativa delle Forze di polizia impegnate nel controllo del territorio, secondo le disposizioni impartite dal Questore della provincia, sulla base di specifiche intese.
Sono vietati i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di competenza esclusiva delle Forze dell'ordine.
3.d: Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza
Il servizio di ricezione di allarmi alla Centrale Operativa dell'Istituto consiste nella gestione di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto. In caso di ricezione del segnale di allarme l'operatore della Centrale dell'Istituto coordinerà l'intervento in loco, ovvero provvederà ad avvisare l'utente e, se necessario, le Forze di Polizia, previa verifica dell'effettività ed attualità dell'allarme.
Il servizio di videosorveglianza consiste nell'effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video installate nella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa. Le ispezioni video, che debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di guardia giurata possono essere fissi, ovvero possono avvenire ad intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme.
L'attività sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme restando le attribuzioni delle Forze dell'ordine.
3.e: Servizio di intervento su allarmi.
Nei servizi di cui al precedente punto 3.d), in caso di attivazione del segnale d'allarme, la Centrale Operativa dell'Istituto provvede ad inviare, con automezzo radiocollegato di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, con i contrassegni approvati dall'Autorità competente e di apparato radio anche portatile, personale dipendente dallo stesso Istituto, affinchè proceda all'ispezione sul posto. Per gli interventi notturni le autovetture devono essere munite anche di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato. Il personale impiegato in tali servizi deve avere preventiva e piena conoscenza dell'ubicazione e dello stato degli obiettivi allarmati.
L'ispezione esterna dell'obiettivo è svolta da una o più guardie giurate in uniforme, armata, equipaggiata di giubbotto antiproiettile e di torcia. Il giubbotto antiproiettile deve essere sempre indossato prima di iniziare e durante l'ispezione, nello svolgimento della quale la guardia giurata deve adottare ogni possibile cautela finalizzata all'efficacia dell'intervento in sicurezza e provvedendo a richiedere alla Centrale Operativa dell'Istituto, ove necessario, ulteriore personale in ausilio.
L'ispezione interna, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo all'incolumità della Guardia e/o di altre persone, potrà essere eseguita da una guardia giurata.
In presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo, la guardia giurata intervenuta sul posto, dovrà richiedere, alla Centrale Operativa dell'Istituto, il supporto di un'altra guardia e delle Forze dell'ordine territorialmente competenti. In quest'ultimo caso, la guardia dovrà comunque, prima di effettuare l'ispezione interna, attendere l'arrivo di un'altra guardia o quello delle Forze dell'ordine.
3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina
Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna od esterna all'obiettivo da effettuarsi nelle sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché presso obiettivi che, per l'entità dei valori ivi esistenti, possono costituire un richiamo per possibili azioni criminose.
Fatto salvo l'obbligo di aderire ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di cui all'art. 139 del T.U.L.P.S.., le guardie giurate impiegate in servizio non possono essere distratte con ordini diversi da parte dei proprietari o dei responsabili degli obiettivi vigilati.
In relazione alla delicatezza del servizio svolto che comporta un gravoso dispendio di energie psico-fisiche, è fatto divieto di impiegare nel servizio di vigilanza fissa antirapina guardie giurate che nel corso della giornata abbiano già espletato servizi di altra natura, per un turno pari a quello previsto dalle vigenti normative e dagli accordi sindacali.
3.g: Diverse modalità di svolgimento del servizio
3.g.1: Servizio esterno
Le guardie giurate impiegate nel servizio esterno alle banche, uffici postali ed altri simili obiettivi devono:
1. indossare costantemente il giubbotto antiproiettile ed essere munite di radio ricetrasmittente portatile in costante contatto radio con la Centrale Operativa dell'istituto;
2. rispettare l'orario del turno di servizio ed all'inizio di ciascun turno collegarsi con la Centrale Operativa dell'istituto onde stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie comunicazioni;
3. vigilare l'obiettivo mediante un'attenta azione di prevenzione, segnalando alla Centrale Operativa dell'Istituto ogni anomalia o elemento sospetto ed annotando qualsiasi elemento che possa ritenersi utile per le finalità di indagini delle Forze dell'ordine.
Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze concordate dall'Istituto con l'utente, il servizio dovrà essere effettuato all'esterno dell'obiettivo in posizione tale da consentire il più ampio raggio visivo.
È vietato svolgere il servizio esterno di vigilanza fissa antirapina all'interno di autovetture o di altri analoghi ripari ovvero dall'interno di locali pubblici o privati ubicati nelle prossimità o di fronte all'obiettivo da vigilare.
3.g.2: Servizio svolto in box blindato all'interno dell'obiettivo da vigilare
Il servizio antirapina effettuato all'interno dell'obiettivo, all'ingresso del quale è installato un sistema di difesa passiva, come il metal detector o analoghi sistemi di rilevazione, la guardia giurata prende posto all'interno di un box blindato, chiuso dall'interno, con lo stesso equipaggiamento previsto per lo svolgimento del servizio esterno ed il giubbotto antiproiettile indossato, ovvero riposto all'interno del box e sistemato in modo da poter essere immediatamente indossato all'occorrenza nel caso in cui il cliente assicuri la conformità del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063.
La guardia giurata deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure di funzionamento e di attivazione dei sistemi antirapina installati dall'utente, e delle modalità operative a cui lo stesso deve attenersi.
L'accesso all'interno di un'agenzia bancaria o postale, ovvero all'interno di altri luoghi aperti al pubblico in cui è svolto un servizio di vigilanza fissa antirapina da parte di guardie giurate non può essere interdetto agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di ordine anche se armati, sia che indossino la divisa o che vestano abiti civili, quando si siano fatti adeguatamente riconoscere previa esibizione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza; in caso di dubbio potrà richiedere alla propria centrale operativa di verificare presso l'Ufficio di appartenenza l'identità.
In presenza di elementi sospetti riguardanti persone che intendano accedere nei locali dell'obiettivo vigilato o che si aggirino nei dintorni, la guardia giurata adotterà tutte le cautele del caso segnalando immediatamente il fatto alla Centrale Operativa dell'istituto, senza allontanarsi dal Box blindato.
La guardia giurata deve prestare il servizio cui è destinato con la massima attenzione, cercando di rilevare ogni situazione che faccia presupporre l'intento da parte di terzi di commettere reati contro il patrimonio. Nel caso di accertata presenza di malviventi all'interno di una banca o di altro obiettivo, la guardia giurata deve assume tutte le iniziative idonee a non mettere a repentaglio l'incolumità propria e delle altre persone presenti all'interno dei locali, comunicando immediatamente l'evento alla Centrale Operativa dell'Istituto.
3.g.3: Servizi svolti con l'impiego di unità cinofile Il servizio con l'impiego di unità cinofile è il servizio svolto dalla guardia giurata che svolge anche la funzione di conduttore di un cane adeguatamente addestrato per lo specifico servizio da svolgere.
La guardia giurata nello svolgimento del servizio nella qualità di conduttore deve avere un buon governo e gestione del cane, dal quale non può mai separarsi, né può lasciarlo incustodito o allontanarsi anche temporaneamente lasciando il cane legato sul luogo di espletamento del servizio.
Per l'impiego di unità cinofile il titolare dell'Istituto di vigilanza deve chiedere al Prefetto l'annotazione di tale modalità di svolgimento del servizio sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S..
In ogni caso l'impiego delle unità cinofile deve essere preceduto dalle comunicazioni alla Questura territorialmente competente, riguardanti:
la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate le unità cinofile;
l'elenco delle unità cinofile nella disponibilità dell'Istituto, indicando per ciascuna le generalità complete del conduttore, nonché il numero di matricola, l'iscrizione al L.O.I., il certificato di iscrizione all'albo E.N.C.I. e gli elementi relativi al tatuaggio del cane, ovvero ai riferimenti relativi al MICROCHIP;
la documentazione attestante per ciascun cane impiegato la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
la documentazione attestante l'espletamento di tutti i test sanitari e di tutte le necessarie vaccinazioni del cane. I certificati prescritti devono recare il timbro e la firma di un medico veterinario iscritto all'Albo;
la documentazione attestante la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila, nonché la sede della struttura che ha provveduto a tale addestramento;
i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati con gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa sulla circolazione stradale.
Durante il servizio i cani sono condotti "al passo" e comunque tenuti al guinzaglio.
Il titolare dell' Istituto deve adempiere tutti gli obblighi igienico-sanitari relativi all'impiego dei cani ed in particolare deve osservare tutte le disposizioni di natura legislativa e regolamentari vigente in materia.
La sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S., in mancanza degli adempimenti indicati nei punti precedenti, non consente l'impiego delle unità cinofile.
Resta comunque in facoltà del Prefetto revocare in qualsiasi momento e per giustificato motivo l'autorizzazione ad impiegare unità cinofile ed è in facoltà del Questore territorialmente competente imporre nel Regolamento di servizio particolari prescrizioni riguardanti impiego e l'uso delle unità cinofile.
3.h: Servizio di antitaccheggio
Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione, sia di persona che a mezzo impianti di videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi.
Il servizio va espletato di norma in uniforme e con l'arma. In casi particolari o per specifici servizi, su richiesta dell'utente, il servizio può essere espletato in borghese e con il distintivo esposto, con l'arma dissimulata, ovvero in forma disarmata, previa autorizzazione del Questore.
3.i: Servizi all'interno di caveau di proprietà o nella disponibilità
dell'Istituto.
Il caveau destinato al deposito dei valori affidati in custodia all'Istituto, nonché deve essere munito di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che dei mezzi di difesa attiva e passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria.
Le guardie giurate preposte al servizio di vigilanza al caveau svolgono il servizio in divisa, armati e sono equipaggiati con Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato rice-trasmittente fisso o portatile ed altro idoneo mezzo di comunicazione con la Centrale Operativa dell'Istituto.
Le guardie giurate devono verificare all'inizio del turno l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti.
L'accesso ai locali del caveau è consentito solo alle persone autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate e comunicate al personale dipendente dal titolare dell'Istituto, idonee a garantire la tracciabilità e la ricostruzione ex post degli accessi, delle operazioni e di eventuali anomalie.
In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere all'immediata attivazione dei dispositivi di allarme, secondo le modalità stabilite nell'ordine di servizio, mantenendosi in contatto con la Centrale Operativa dell'Istituto ed evitando di uscire all'esterno dal Caveau.
L'impianto di registrazione del caveau ed i relativi supporti magnetici, non devono essere accessibili dalla Centrale Operativa dell'Istituto o da questa azionati.
3.i.1 Servizi di trattamento del denaro
Le attività di trattamento delle banconote, intese come attività di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità, sono esercitate secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità con quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dalla legislazione nazionale. Restano ferme le competenze del Ministero dell'Economia e Finanze in materia di monete metalliche in euro.
3.l: Il Trasporto valori
3.l.1 Disposizioni generali
Consiste nel trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore, da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, equipaggiati secondo quanto previsto dal presente Regolamento, osservando le prescrizioni ivi imposte, nonché quelle contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore.
L'Istituto curerà in particolare:
- l'idoneità e la funzionalità dell'equipaggiamento (giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e di radiolocalizzazione, ecc.);
- l'adeguatezza dell'armamento;
- l'efficienza dei mezzi di trasporto prescritti;
- l'efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione e di sicurezza;
- le misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella definizione dei trasporti e degli itinerari e nella composizione degli equipaggi;
- la qualificazione ed affidabilità del personale impiegato sia nei servizi operativi che in quelli organizzativi;
- di osservare l'assoluto rispetto dei limiti orari e delle alternanze con periodi di riposo previsti per l'impiego delle guardie giurate in tali servizi;
- di registrare le operazioni relative ai servizi in apposito registro;
- ad effettuare le prescritte comunicazioni preventive e nel corso dello svolgimento dei servizi alla Questura e con i presidi di polizia nel territorio, anche mediante la designazione di un responsabile dei servizi.
Per il trasporto del contante si applicano le prescrizioni previste nei successivi punti, mentre per il trasporto dei titoli o di altri beni di valore diverso dal contante, le deroghe a tali prescrizioni sono comunicate ed approvate di volta in volta dal Questore ed approvate anche per tacito assenso.
3.l.2 Disposizioni particolari per il trasporto del contante
È fatto obbligo di impiegare guardie particolari giurate di maggiore esperienza costituendo, requisito minimo di sicurezza, per i componenti degli equipaggi un'anzianità di servizio (anche presso altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un'età anagrafica ed a qualità attitudinali compatibili con la particolare difficoltà dei servizi in questione.
Per il responsabile del servizio e per il capo scorta, è richiesta una più ampia e specifica esperienza nel settore, almeno biennale. Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un alto livello tecnico - professionale di addestramento ed una adeguata idoneità psico-fisica, aver raggiunto un buon livello di capacità nel corretto uso delle armi in servizio ed avere un curriculum esente da segnalazioni o da fatti che possono costituire di per sé uno specifico fattore di rischio, ovvero rilevare elementi di non affidabilità.
Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati, nei limiti della situazione geografica ove deve essere effettuato il servizio.
Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione stabilita supera le 6 ore di marcia, è fatto obbligo di alternare la guida tra i membri dell'equipaggio in modo che alla guida sia preposto sempre personale attento e vigile.
Le guardie giurate adibite a servizio di trasporto valori devono prestare servizio in uniforme, armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal personale che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori.
Nell'espletamento del servizio non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di destinazione, salvo casi eccezionali, connessi alle particolari esigenze dei trasporti e delle scorte a lunga percorrenza e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare l'incolumità degli operatori. L'autista e/o l'equipaggio, all'atto di intraprendere il servizio, si assicurano dell'efficienza del veicolo ed effettuano una prova dei collegamenti radio.
La Centrale Operativa dell'Istituto monitora la posizione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti.
L'istituto, nel predisporre il regolamento di servizio che, dovrà essere approvato dal Questore della provincia in cui lo stesso ha la sede principale d'intesa con gli altri Questori competenti, dovrà prevedere un'apposita sezione dedicata al trasporto valori in linea con le direttive emanate dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, aggiornandolo secondo necessità.
3.l.3: Massimali per il trasporto del contante
Essendo venuto meno, per effetto delle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, nr.153, il limite provinciale della licenza e in considerazione della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori, tali servizi possono essere disimpegnati, secondo l'incarico ricevuto, senza limiti territoriali, nel rispetto dei massimali, con le modalità e con le dotazioni di seguito indicate:
- Trasporto valori per somme fino a € 100.000,00
Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da personale non esperto (come ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che più facilmente possono essere vittime di aggressioni e rapine, il trasporto potrà, pertanto, essere espletato da una guardia giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la C.O. dell'Istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare G.P.S.
- Trasporto valori per somme da € 100.000,00 fino a €
500.000,00
Tale trasporto dovrà essere espletato da due guardie particolari giurate, armate e con giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone blindato con caratteristica di blindatura previste dall'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale - nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'Istituto.
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da una guardia giurata a bordo di autovettura non blindata, munita dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..
- Trasporto valori per somme da € 500.000,00 e fino a €
1.500.000,00
Il servizio deve essere svolto con l'impiego di tre guardie particolari giurate, armate, a bordo di furgone blindato con caratteristiche di blindatura previste dall'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98 munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale - nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'Istituto.
In particolare, deve essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile per tutte le guardie particolari giurate impiegate nel servizio, che dovrà essere perentoriamente indossato dal personale impiegato fin dall'uscita dalla sede dell'Istituto o dal luogo di prelievo delle somme e mantenuto per tutta la durata del servizio.
Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori scenderà dal mezzo dopo che il capo scorta avrà preventivamente ispezionato i luoghi. Delle tre guardie giurate quella con mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la Centrale Operativa.
Raggiunto l'obiettivo, il veicolo dovrà essere posteggiato in modo da consentire all'autista la più ampia visibilità delle aree circostanti.
Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, è indicato il nome della guardia particolare giurata che svolge mansioni di autista e di quella che si alterna alla guida; di quella che alla partenza ed all'arrivo porta i valori e del personale di scorta.
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone semi blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..
Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili direttamente dal personale presente sul mezzo, ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O., il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme, sistema di localizzazione satellitare G.P.S. e di contenitore che rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle banconote) per il "rischio marciapiede".
- Trasporto valori per somme da € 1.500.000,00 fino a €
3.000.000,00
Il servizio dovrà essere svolti con l'impiego di:
tre guardie particolari giurate armate e provviste di giubbotto antiproiettile;
furgone blindato conforme alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS;
rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato, come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale;
sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra: a) sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote); b) sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili sia direttamente dal personale presente sul mezzo ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O. e contenitore per il "rischio marciapiede" (ad es. a macchiatura delle banconote).
Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo superiore ad € 1.500.000,00 dovrà essere data
comunicazione ai "punti di contatto" istituiti presso gli Uffici di Gabinetto delle Questure, attraverso canali di comunicazione esterni "protetti".
Al fine dell'approntamento di adeguati e mirati servizi di controllo disposti dalle Autorità di p.s., l'invio delle comunicazioni, impostato in modo da assicurare l'assoluta riservatezza di notizie relative ai tempi ed alle modalità dell'effettuazione del trasporto, dovrà avvenire in maniera sistematica e tempestiva in modo da garantire la presenza dei necessari tempi tecnici per la pianificazione dei relativi servizi di vigilanza.
Ferma restando la discrezionalità del Questore in relazione a specifiche e contingenti situazioni di sicurezza, dovranno essere approntate formule di comunicazione diversificata in relazione al livello di valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli elementi essenziali oggetto di informativa:
luogo ed ora del prelievo;
itinerario;
orario e luogo di consegna;
quantità di denaro;
automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di difesa passiva;
personale impegnato.
- Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a
€ 8.000.000,00
Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti relativi alla Banca d'Italia e per i trasporti caveau/caveau, deve essere specificamente autorizzato dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province interessate.
Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire esclusivamente in ambiti protetti (caveau).
Il servizio sarà effettuato con le modalità previste al punto precedente con in aggiunta un furgone blindato di scorta, conforme alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS, con a bordo due guardie particolari giurate, dotate di giubbotti antiproiettile.
Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori.
Laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda necessario aumentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 di euro, le relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal Questore della provincia nella quale l'istituto ha sede, sentiti i Questori delle province interessate dal trasporto.
- Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno
Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza, realizzati mediante il concorso di più istituti rispettivamente interessati per "tratte" o "attività", specificamente autorizzate dall'Autorità di pubblica sicurezza competente, deve essere previsto che:
- l'Istituto di vigilanza "capofila" produca al Questore che approva il Regolamento e per conoscenza ai Questori delle Province nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli Istituti che partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato "progetto del trasporto" dal quale si evincano, insieme con l'operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi, l'istituto interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi di volta in volta impegnati;
- ciascun Istituto annoti nel registro delle operazioni sia l'operazione complessiva e il c1iente per conto del quale l'intero trasporto è effettuato che la fase operativa di competenza ed il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione stessa.
Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte le cautele e i sistemi di difesa passivi previsti nel presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei valori, nonché il cambio degli equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente autorizzati.
Tali servizi di trasporto percorrenza saranno autorizzati, preferibilmente, con itinerari che prevedano autostrade o superstrade, escludendo le strade o altre località che per conformazione o caratteristiche di isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o sospensioni che potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del traffico veicolare, tali da elevare la soglia di rischio del servizio.
I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 hanno carattere straordinario e potranno essere consentiti, previa autorizzazione del Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province interessate, se giustificati da oggettive condizioni di necessità e dall' impraticabilità di soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella Provincia e/o nelle Province interessate. In tal caso, trattandosi di trasporti straordinari, alle modalità previste dal presente allegato dovrà aggiungersi un furgone blindato di scorta con a bordo 2 guardie giurate, di cui una con arma lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile e di telefono cellulare ed eventualmente in base all'importo trasportato un veicolo di staffetta con funzioni di osservazioni preventiva.
Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori.
Le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che presentino aspetti derogatori alle modalità ordinarie potranno essere rilasciate solo agli Istituti in grado di assicurare i requisiti di capacita tecnica relativa ai servizi di trasporto valori.
L'autorizzazione a svolgere i servizi a lunga percorrenza e/o notturni sarà immediatamente revocata o sospesa ove risultino venire meno le condizioni di sicurezza e controllabilità che ne costituiscono il presupposto, ovvero nel caso di specifiche condizioni di allarme.

Parte di provvedimento in formato grafico
3.m.: Scorta valori
È il servizio di scorta a valori trasportati dall'utente, svolto da guardie giurate con le seguenti modalità:
a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il
servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00 il Questore può autorizzare
misure di protezione diverse, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura del bene scortato";
b) per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00
fermo restando le modalità previste dalla lettera a), il Questore può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato;
c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, è affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza.
3.n: Rischio marciapiede
Al fine di prevenire il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente e viceversa, ogni guardia trasporterà un solo plico o sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro fino a € 100.000,00 con la tolleranza di un'eccedenza massima
del 20%. L'importo potrà essere elevato fino a €
250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori che rendano inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate nel più breve tempo possibile e il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici minuti circa.
3.o: Trasporto di moneta metallica
Il trasporto valori di moneta metallica potrà essere effettuato anche avvalendosi di mezzi ed autisti terzi, per comprovate esigenze e previa autorizzazione del Questore che approva il Regolamento sentiti i Questori delle province interessate al trasporto, con le seguenti modalità:
- per somme fino a € 500.000,00, il servizio dovrà
essere svolto da una guardia giurata, armata e munita di giubbotto antiproiettile costantemente indossato.
- per somme superiori a € 500.000,00 il servizio dovrà
essere svolto da due guardie giurate, armate e munite di giubbotto antiproiettile costantemente indossato, e mezzo dotato di impianto di localizzazione satellitare GPS;
Resta ferma la facoltà del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla somma trasportata.
II titolare dell'Istituto, prima dell' espletamento del servizio, dovrà comunicare alla Questura le informazioni relative al tipo di mezzo utilizzato nonché i dati anagrafici dell'autista nel caso in cui non sia guardia giurata.
3.p: Trasporti di valori diversi dal contante
I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalità indicate ai commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio.
I trasporti di valori per massimali superiori a €
16.000.000,00, fino al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d'intesa con i Questori delle province interessate, il quale può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonché all'utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.l.3 e 3.l.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto.
Sezione IV^
4. CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE
E/O DI MEZZI. SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI
4.a: Impiego di guardie giurate e/o mezzi appartenenti ad altri istituti
Il titolare di un Istituto di vigilanza privata, per fronteggiare temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza, a parziale deroga del principio della non commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad Istituti di vigilanza privata diversi, potrà essere autorizzato dal Questore ad utilizzare personale e/o mezzi di altri Istituti della stessa o di un'altra Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta. Ciò al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato servizio.
4.b: Disposizioni specifiche per l'impiego delle guardie giurate in ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi disciplinate dall'art. 251 del Regolamento di esecuzione.
Per gli istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare in ambiti territoriali che interessano più province e nell'ipotesi che uno stesso decreto di approvazione autorizzi la guardia giurata a prestare servizio presso più istituti di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del Regolamento, con riguardo alla regolamentazione delle modalità di svolgimento dei servizi demandate ad un accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, l'impiego del personale è subordinato ai seguenti particolari adempimenti:
a) fermo restando che il personale può essere comandato in servizio negli ambiti territoriali delle diverse province indicate nella licenza, il titolare dell'istituto curerà l'inoltro al Questore che approva il Regolamento ed al Questore territorialmente competente di un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia giurata;
b) al Questore che approva il Regolamento dovranno essere comunicati tutti i servizi svolti nell'ambito territoriale di operatività dell'Istituto, secondo le modalità previste dal Regolamento di servizio;
c) a ciascun Questore delle province interessate, con separata comunicazione, andranno segnalati unicamente i servizi inerenti la singola provincia;
d) in caso di personale operante in zone al confine tra due province la comunicazione è fatta ad entrambi i Questori territorialmente competenti;
e) eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di particolare rilievo e le variazioni dei servizi sono comunicate al Questore territorialmente competente e per conoscenza al Questore che della Provincia che ha rilasciato la licenza;
f) per tutti i servizi a carattere non territoriale (ricezione allarmi, trasporto valori, ecc....) le comunicazioni sono inoltrate al Questore che approva il Regolamento.
4.c: Servizi occasionali e temporanei.
Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza a svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali sono di norma autorizzati. In tali casi il Questore che approva il Regolamento, d'intesa con il Questore territorialmente competente, approva le modalità di svolgimento del servizio limitatamente all'arco temporale, individuato nel provvedimento autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio stesso.
Sezione V^
5. DISPOSIZIONI FINALI
5.a: Servizi non espressamente previsti.
Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio approvato dal Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144.
5.b: Comunicazioni al Questore
Il titolare dell'istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le ore 12.00, farà pervenire presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura competente per territorio e per conoscenza alla Questura della provincia che ha rilasciato la licenza le segnalazioni relative ad episodi occorsi il giorno precedente di particolare rilievo.
Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciali superiori ad € 1.500.000,00, dovrà essere data
comunicazione, come previsto al punto 3.l.3 del presente Allegato, con congruo anticipo, all'Ufficio di Gabinetto delle Questure di partenza, transito e destinazione.
Il Regolamento di servizio approvato dal Questore disciplina le modalità delle comunicazioni anche in relazione a quanto previsto dall'art. 257-ter, comma 3, del Regolamento di esecuzione, e individua ogni altra comunicazione utile per finalità di controllo.
5.c: Approvazione del Regolamento
Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, è approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha ottenuto la licenza e dove ha eletto la sua sede principale, d'intesa con i Questori delle altre province in cui l'istituto stesso è autorizzato ad operare.
5.d: Sanzioni
Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione per la violazione delle disposizioni del Regolamento di servizio, è attribuito al Questore, ai sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144 il potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta della sanzione da applicare il Questore dovrà tenere conto della gravità del fatto, tenendo presente il principio della proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni. In presenza di infrazioni particolarmente rilevanti il Questore può sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni di guardia giurata e disporre il ritiro delle armi, ferma restando la possibilità del Prefetto di procedere successivamente alla revoca del proprio provvedimento di nomina.
Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti territoriali composti da diverse province, l'adozione delle sanzioni compete al Questore che approva il Regolamento, sulla base della segnalazione del Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.
In casi di necessità e urgenza il provvedimento di sospensione e contestuale ritiro delle armi, ai sensi dell'art.4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, è adottato dal Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.
L'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle guardie giurate è comunicata al titolare dell'Istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono.
5.e: Ambito di applicazione
Le regole tecniche di cui al presente Allegato disciplinano il servizio delle guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l. 12 novembre 1936, n.2144, nonché, per quanto compatibili, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ai sensi R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonché dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate.
Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l'istituto, può autorizzare, in caso di necessità ed urgenza, modalità di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore."
"ALLEGATO G
Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali
1. L'investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell'Investigazione
- Economia
ovvero corsi di laurea equipollenti.
b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
2. L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
3. L'informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Economia
- Scienze politiche
- Scienze bancarie
- Scienze dell'investigazione
o corsi di laurea equipollenti;
oppure, in alternativa
essere stato iscritto al Registro Imprese,per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali), in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
4. L'informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) dimostrare di aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s'intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d'investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
6. Ai fini del rinnovo triennale dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 4, è necessaria espressa dichiarazione da parte dell'investigatore/informatore commerciale titolare d'istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività. Analogamente, ai fini del rinnovo triennale dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione attestante la partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza."
"ALLEGATO H
Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all'articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali
1. Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.
2. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 TULPS e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell'attività dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'art.16 TULPS;
i requisiti del richiedente la licenzae la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;
la tipologia dei servizi che intende svolgere;
il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);
la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);
la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).".