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LEGGE 24 marzo 2015, n. 34

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. (15G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2015
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Testo in vigore dal: 26-3-2015
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
   1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure  urgenti
in  materia  di  esenzione  IMU,  e'  convertito  in  legge  con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  alinea,  le  parole:  «entro  dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»; 
    b) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari
di cui ai commi 5 e 7 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza dei termini di delega previsti  dai  commi  1  e  8,  ovvero
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 marzo 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
 
              Il  decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.  4,  e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -
          n. 19 del 24 gennaio 2015. A norma dell'art. 15,  comma  5,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio di Ministri), le  modifiche  apportate  dalla
          presente legge di conversione hanno  efficacia  dal  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in  questo  stesso  Supplemento
          ordinario alla pag. 78 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  11
          marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  recante  disposizioni
          per un sistema fiscale piu' equo, trasparente  e  orientato
          alla crescita),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1.  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema fiscale e procedura) - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare, entro quindici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la
          revisione del sistema fiscale. I decreti  legislativi  sono
          adottati, nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,  in
          particolare di quelli di cui agli articoli  3  e  53  della
          Costituzione, nonche' del diritto dell'Unione europea, e di
          quelli dello statuto dei diritti del  contribuente  di  cui
          alla  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  con   particolare
          riferimento al rispetto  del  vincolo  di  irretroattivita'
          delle norme tributarie di sfavore, in coerenza  con  quanto
          stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in  materia  di
          federalismo  fiscale,  secondo  gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a  16  della
          presente legge,  nonche'  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi generali: 
                a)   tendenziale   uniformita'    della    disciplina
          riguardante le  obbligazioni  tributarie,  con  particolare
          riferimento   ai   profili   della   solidarieta',    della
          sostituzione e della responsabilita'; 
                b) coordinamento e semplificazione  delle  discipline
          concernenti  gli  obblighi  contabili  e  dichiarativi  dei
          contribuenti, al fine di  agevolare  la  comunicazione  con
          l'amministrazione finanziaria in un quadro di  reciproca  e
          leale collaborazione, anche  attraverso  la  previsione  di
          forme di contraddittorio propedeutiche  all'adozione  degli
          atti di accertamento dei tributi; 
                c) coerenza e tendenziale uniformita' dei  poteri  in
          materia tributaria e  delle  forme  e  modalita'  del  loro
          esercizio,  anche  attraverso   la   definizione   di   una
          disciplina   unitaria   della   struttura,   efficacia   ed
          invalidita' degli atti dell'amministrazione  finanziaria  e
          dei contribuenti, escludendo comunque  la  possibilita'  di
          sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
          di modifica della stessa nel corso del giudizio; 
                d) tendenziale generalizzazione del meccanismo  della
          compensazione   tra   crediti   d'imposta   spettanti    al
          contribuente e debiti tributari a suo carico. 
              2.  I  decreti  legislativi  tengono   altresi'   conto
          dell'esigenza di  assicurare  la  responsabilizzazione  dei
          diversi livelli di governo,  integrando  o  modificando  la
          disciplina  dei  tributi  in  modo  che  sia   definito   e
          chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il  livello
          di governo che beneficia delle relative  entrate,  con  una
          relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
          possibile,  in  funzione  dell'attinenza  del   presupposto
          d'imposta   e,   comunque,   garantendo    l'esigenza    di
          salvaguardare i principi  di  coesione  e  di  solidarieta'
          nazionale. 
              3. Almeno uno degli schemi dei decreti  legislativi  di
          cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via  preliminare
          dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi  alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  in  ordine
          all'attuazione della delega. In sede di prima  applicazione
          il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge.  Entro  lo
          stesso  termine,  il  Governo,  effettuando   un   apposito
          monitoraggio   in   ordine   allo   stato   di   attuazione
          dell'incorporazione     dell'Agenzia     del     territorio
          nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle  dogane,  disposta
          dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, e successive  modificazioni,  riferisce  alle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  anche  in
          relazione ad eventuali modifiche normative. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati di  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
          data di trasmissione. Le Commissioni  possono  chiedere  al
          Presidente della rispettiva Camera di  prorogare  di  venti
          giorni il termine per  l'espressione  del  parere,  qualora
          cio' si renda necessario per la complessita' della  materia
          o per il numero dei decreti legislativi. 
              6.  Le  relazioni  tecniche  allegate  agli  schemi  di
          decreto legislativo adottati ai sensi della delega  di  cui
          alla  presente  legge  indicano,  per   ogni   ipotesi   di
          intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
          sui contribuenti, le implicazioni  in  termini  di  finanza
          locale e gli aspetti amministrativi  e  gestionali  per  il
          contribuente e per l'amministrazione. 
              7. Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              7-bis. Qualora i termini per l'espressione  dei  pareri
          parlamentari di cui ai commi  5  e  7  scadano  nei  trenta
          giorni che precedono la  scadenza  dei  termini  di  delega
          previsti dai commi 1 e 8,  ovvero  successivamente,  questi
          ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
              8. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi di  cui  alla  presente
          legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
          e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con  le
          modalita' di cui al presente articolo. 
              9. Nei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo  provvede  all'introduzione   delle   nuove   norme
          mediante la modifica o l'integrazione  dei  testi  unici  e
          delle  disposizioni  organiche  che  regolano  le  relative
          materie, provvedendo ad  abrogare  espressamente  le  norme
          incompatibili. 
              10. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di cui al comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  secondo
          la procedura di  cui  al  presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi   recanti   le   norme   eventualmente
          occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
          decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
          le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle  norme
          incompatibili. 
              11. Le disposizioni della presente legge e  quelle  dei
          decreti legislativi emanati in attuazione della  stessa  si
          applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale  e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel
          rispetto  dei  loro  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione, e  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  27
          della  legge  5  maggio   2009,   n.   42,   e   successive
          modificazioni.».