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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2015, n. 29

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. (15G00046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2015
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vigente al 06/11/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-4-2015
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 2120 del Codice civile, recante la disciplina  del
trattamento di fine rapporto; 
  Visto il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni, recante la disciplina del fallimento,  del  concordato
preventivo, dell'amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
coatta amministrativa; 
  Visto l'articolo 3, commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 29
maggio 1982, n. 297, che ha previsto le  modalita'  di  finanziamento
del Fondo di  garanzia  del  trattamento  di  fine  rapporto  di  cui
all'articolo 2 della medesima legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  recante  la
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto l'articolo 1, commi  755,  756  e  756-bis,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per l'erogazione  ai
lavoratori dipendenti del settore privato  dei  trattamenti  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile e disciplinato le
modalita' di finanziamento e funzionamento del predetto fondo; 
  Visto l'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, ed in particolare il comma  33  il  quale  prevede  che,  con
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  siano  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi  da
26 a 34, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30
gennaio 2007, con il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  relative  al  Fondo  per
l'erogazione  ai  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato   dei
trattamenti di fine rapporto di  cui  all'articolo  2120  del  Codice
civile (Fondo tesoreria) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26
del 1° febbraio 2007; 
  Sentito l'INPS, per i profili di competenza  inerenti  alle  misure
previste dalle citate disposizioni di  cui  alla  legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 febbraio 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si
intendono per: 
  a) «Finanziamento assistito  da  garanzia»  o  «Finanziamento»:  il
finanziamento, di cui  all'articolo  1,  comma  30,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  assistito  dalla  garanzia  del  Fondo  di
garanzia, di cui possono fruire i datori di lavoro che  abbiano  alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti e  che  non  siano  tenuti,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, allo scopo  di
acquisire  la  provvista  finanziaria  necessaria  per   operare   la
liquidazione del TFR come parte  integrante  della  retribuzione  nei
confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione; 
  b) «Fondo di garanzia» o «Fondo»: il fondo di cui  all'articolo  1,
comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i cui interventi sono
assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima
istanza; 
  c)  «Fondo  di  tesoreria  INPS»:  il  fondo  per  l'erogazione  ai
lavoratori dipendenti del settore privato  dei  trattamenti  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del  codice  civile  costituito  ai
sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  d) «lavoratore dipendente beneficiario»: il  lavoratore  dipendente
del settore privato che ha un rapporto di lavoro in essere da  almeno
sei mesi presso il medesimo datore di lavoro che  puo'  scegliere  di
richiedere la liquidazione mensile  del  TFR  come  parte  integrante
della retribuzione nei limiti e alle condizioni del presente decreto; 
  e) «Intermediario aderente»: la banca o l'intermediario finanziario
che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'Associazione
bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
  f) «Legge di stabilita' 2015»: la legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015); 
  g) «Accordo quadro»: accordo quadro tra i  Ministri  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  dell'economia   e   delle   finanze   e
l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'articolo 1, comma  31,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente anche le  specifiche
tecniche e di sicurezza dei flussi informativi; 
  h) «Istanza di accesso»:  domanda  del  lavoratore  dipendente,  da
redigere secondo il modello di  cui  all'Allegato  A,  che  e'  parte
integrante del presente decreto, con cui si chiede  di  percepire  la
quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile  al  netto
del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,  della  legge  29
maggio 1982, n. 297, ivi inclusa la quota eventualmente destinata  ad
una forma pensionistica complementare, tramite  liquidazione  diretta
mensile come parte integrativa della retribuzione; 
  i) «Qu.I.R.»: quota integrativa della retribuzione pari alla  quota
maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice  civile  al  netto  del
contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 2120 del Codice civile reca: 
              «Art.  2120  (Disciplina  del   trattamento   di   fine
          rapporto). - In ogni caso di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha  diritto  ad
          un  trattamento  di  fine  rapporto.  Tale  trattamento  si
          calcola sommando per ciascun anno  di  servizio  una  quota
          pari   e   comunque   non   superiore   all'importo   della
          retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per  13,5.  La
          quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
          computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali  o
          superiori a 15 giorni. 
              Salvo diversa previsione dei  contratti  collettivi  la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto  e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese. 
              In caso di sospensione della prestazione di lavoro  nel
          corso dell'anno per una delle cause di cui  all'art.  2110,
          nonche' in caso di sospensione totale  o  parziale  per  la
          quale sia prevista l'integrazione  salariale,  deve  essere
          computato  nella  retribuzione  di  cui  al   primo   comma
          l'equivalente  della  retribuzione  a  cui  il   lavoratore
          avrebbe avuto diritto in caso di  normale  svolgimento  del
          rapporto di lavoro. 
              Il trattamento di cui al precedente  primo  comma,  con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura fissa e dal 75 per  cento  dell'aumento  dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese   di
          dicembre dell'anno precedente. 
              Ai fini della applicazione del tasso  di  rivalutazione
          di  cui  al  comma  precedente  per   frazioni   di   anno,
          l'incremento dell'indice ISTAT  e'  quello  risultante  nel
          mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
          di dicembre  dell'anno  precedente.  Le  frazioni  di  mese
          uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
          intero. 
              Il prestatore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni  di
          servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo'  chiedere,
          in costanza di rapporto di lavoro,  una  anticipazione  non
          superiore al 70  per  cento  sul  trattamento  cui  avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta. 
              Le  richieste  sono  soddisfatte  annualmente  entro  i
          limiti del 10 per cento degli  aventi  titolo,  di  cui  al
          precedente comma, e comunque del 4  per  cento  del  numero
          totale dei dipendenti. 
              La richiesta deve essere giustificata dalla  necessita'
          di: 
              a) eventuali spese sanitarie per terapie  e  interventi
          straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture
          pubbliche; 
              b) acquisto della prima casa di abitazione  per  se'  o
          per i figli, documentato con atto notarile. 
              L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
          corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto. 
              Nell'ipotesi   di   cui   all'art.   2122   la   stessa
          anticipazione e' detratta  dall'indennita'  prevista  dalla
          norma medesima. 
              Condizioni di miglior favore  possono  essere  previste
          dai  contratti  collettivi  o  da  patti   individuali.   I
          contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri  di
          priorita'   per   l'accoglimento   delle    richieste    di
          anticipazione.». 
              - Il regio decreto 16 marzo 1947, n. 267 reca norme  in
          materia  di  «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione coatta amministrativa». 
              - I commi quindicesimo e sedicesimo dell'art.  3  della
          legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
          fine rapporto e norme in materia pensionistica), recano: 
              «Art. 3 (Norme in materia pensionistica). - (Omissis). 
              Agli oneri derivanti al Fondo pensioni  dei  lavoratori
          dipendenti  dall'applicazione  del  presente  articolo   si
          provvede elevando le aliquote  contributive  a  carico  dei
          datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti   dei
          lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai  servizi
          domestici e familiari ed i pescatori della  piccola  pesca,
          con decorrenza dal periodo di paga in corso alla  data  del
          1° luglio 1982 nella misura  dello  0,30  per  cento  della
          retribuzione imponibile e con  decorrenza  dal  periodo  di
          paga in corso alla data del 1° gennaio  1983  nella  misura
          ulteriore  dello  0,20   per   cento   della   retribuzione
          imponibile. 
              I datori di lavoro detraggono  per  ciascun  lavoratore
          l'importo della contribuzione aggiuntiva di  cui  al  comma
          precedente dall'ammontare della quota  del  trattamento  di
          fine rapporto relativa  al  periodo  di  riferimento  della
          contribuzione  stessa.  Qualora  il  trattamento  di   fine
          rapporto  sia  erogato  mediante  forme  previdenziali,  la
          contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo  dovuto
          per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo
          spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto.». 
              - L'art. 2 della citata legge 29 maggio  1982,  n.  297
          reca: 
              «Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E'  istituito  presso
          l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo  di
          garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo  scopo
          di sostituirsi al datore di lavoro in  caso  di  insolvenza
          del  medesimo  nel  pagamento  del  trattamento   di   fine
          rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
          ai lavoratori o loro aventi diritto. 
              2. Trascorsi quindici giorni dal deposito  dello  stato
          passivo, reso esecutivo ai sensi  dell'art.  97  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
          della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
          il caso siano state  proposte  opposizioni  o  impugnazioni
          riguardanti il  suo  credito,  ovvero  dalla  pubblicazione
          della sentenza di omologazione del  concordato  preventivo,
          il lavoratore o i suoi aventi diritto  possono  ottenere  a
          domanda il pagamento, a carico del fondo,  del  trattamento
          di  fine  rapporto  di  lavoro  e  dei   relativi   crediti
          accessori,  previa  detrazione  delle  somme  eventualmente
          corrisposte. 
              3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti  di
          lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267, la domanda di cui al comma precedente  puo'  essere
          presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o  dopo
          la sentenza che decide il giudizio insorto per  l'eventuale
          contestazione del curatore fallimentare. 
              4. Ove l'impresa sia sottoposta a  liquidazione  coatta
          amministrativa la domanda puo' essere presentata  trascorsi
          quindici giorni dal deposito dello stato  passivo,  di  cui
          all'art. 209 del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
          su di esse. 
              4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia  opera  anche
          nel caso in cui datore di  lavoro  sia  un'impresa,  avente
          attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
          costituita secondo il diritto di un altro Stato  membro  ed
          in tale Stato sottoposta ad una  procedura  concorsuale,  a
          condizione che il dipendente abbia abitualmente  svolto  la
          sua attivita' in Italia. 
              5. Qualora il  datore  di  lavoro,  non  soggetto  alle
          disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  non
          adempia, in caso di risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
          alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia  in
          misura parziale, il lavoratore  o  i  suoi  aventi  diritto
          possono chiedere al fondo il pagamento del  trattamento  di
          fine  rapporto,  sempreche',  a  seguito   dell'esperimento
          dell'esecuzione forzata per la  realizzazione  del  credito
          relativo a  detto  trattamento,  le  garanzie  patrimoniali
          siano risultate in  tutto  o  in  parte  insufficienti.  Il
          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
          pagamento del trattamento insoluto. 
              6. Quanto previsto  nei  commi  precedenti  si  applica
          soltanto nei casi in cui la  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro  e  la  procedura  concorsuale  od  esecutiva  siano
          intervenute successivamente  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              7. I pagamenti di  cui  al  secondo,  terzo,  quarto  e
          quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal  fondo
          entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il  fondo
          e' surrogato di diritto al  lavoratore  o  ai  suoi  aventi
          causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
          lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776  del  codice
          civile per le somme da esso pagate. 
              8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
          cento (6) della retribuzione di cui all'art. 12 della legge
          30 aprile 1969, n. 153 , a decorrere dal periodo di paga in
          corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo  si  osservano
          le stesse disposizioni  vigenti  per  l'accertamento  e  la
          riscossione dei contributi dovuti  al  Fondo  pensioni  dei
          lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
          garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al  di
          fuori della finalita' istituzionale del  fondo  stesso.  Al
          fine di assicurare il pareggio della  gestione,  l'aliquota
          contributiva puo' essere modificata, in  diminuzione  o  in
          aumento, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito il consiglio di  amministrazione  dell'INPS,  sulla
          base delle risultanze del  bilancio  consuntivo  del  fondo
          medesimo. 
              9. Il  datore  di  lavoro  deve  integrare  le  denunce
          previste dall'art. 4,  primo  comma,  del  decreto-legge  6
          luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazione,  nella
          legge 4 agosto 1978, n. 467,  con  l'indicazione  dei  dati
          necessari  all'applicazione  delle  norme   contenute   nel
          presente    articolo    nonche'    dei    dati     relativi
          all'accantonamento  effettuato  nell'anno   precedente   ed
          all'accantonamento complessivo  risultante  a  credito  del
          lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
          commi secondo, terzo e  quarto  dell'art.  4  del  predetto
          decreto-legge. Le disposizioni del presente  comma  non  si
          applicano al rapporto di lavoro domestico. 
              10. Per i giornalisti e  per  i  dirigenti  di  aziende
          industriali, il fondo di garanzia  per  il  trattamento  di
          fine rapporto e'  gestito,  rispettivamente,  dall'Istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani  «Giovanni
          Amendola» e dall'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i
          dirigenti di aziende industriali.». 
              - I commi 3 e 4 dell'art.  17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) recano: 
              «Art. 17 (Regolamenti) - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  reca
          disposizioni  in  materia  di   «Disciplina   delle   forme
          pensionistiche complementari». 
              - I commi 755, 756 e 756-bis della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2007), recano: 
              «755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito  il
          "Fondo  per  l'erogazione  ai  lavoratori  dipendenti   del
          settore privato dei trattamenti di  fine  rapporto  di  cui
          all'art. 2120 del  codice  civile",  le  cui  modalita'  di
          finanziamento rispondono al principio  della  ripartizione,
          ed e' gestito, per  conto  dello  Stato,  dall'INPS  su  un
          apposito conto corrente aperto presso  la  tesoreria  dello
          Stato.  Il  predetto   Fondo   garantisce   ai   lavoratori
          dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti
          di fine rapporto di cui all'art. 2120  del  codice  civile,
          per la quota corrispondente ai versamenti di cui  al  comma
          756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo 
              756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal  1°
          gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al
          comma 755, al medesimo Fondo affluisce un  contributo  pari
          alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile, al netto
          del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge
          29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta
          data   e   non   destinata   alle   forme    pensionistiche
          complementari di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al  comma  756-bis.
          Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di
          lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo  le  modalita'
          stabilite con il decreto di cui  al  comma  757.  Non  sono
          tenuti al versamento del predetto contributo  i  datori  di
          lavoro che abbiano  alle  proprie  dipendenze  meno  di  50
          addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e
          delle   relative   anticipazioni   al   lavoratore    viene
          effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata  dal
          lavoratore  al  proprio  datore  di  lavoro,   secondo   le
          modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal
          Fondo  di  cui  al  comma  755,  limitatamente  alla  quota
          corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo  medesimo,
          mentre per la parte rimanente resta a carico del datore  di
          lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano
          le disposizioni in materia di  accertamento  e  riscossione
          dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di
          qualsiasi forma di agevolazione contributiva 
              756-bis. In via sperimentale, in relazione  ai  periodi
          di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno  2018,  i
          lavoratori  dipendenti  del  settore  privato,  esclusi   i
          lavoratori domestici e i lavoratori del  settore  agricolo,
          che abbiano un rapporto di lavoro in essere da  almeno  sei
          mesi  presso  il  medesimo  datore   di   lavoro,   possono
          richiedere al datore di lavoro medesimo,  entro  i  termini
          definiti con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri che stabilisce le modalita'  di  attuazione  della
          presente disposizione, di percepire la quota  maturanda  di
          cui  all'art.  2120  del  codice  civile,  al   netto   del
          contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge  29
          maggio  1982,  n.  297,   compresa   quella   eventualmente
          destinata ad una forma pensionistica complementare  di  cui
          al decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  tramite
          liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda
          come parte  integrativa  della  retribuzione.  La  predetta
          parte integrativa  della  retribuzione  e'  assoggettata  a
          tassazione ordinaria, non rileva ai fini  dell'applicazione
          delle disposizioni contenute nell'art. 19 del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'
          imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso  fermo
          quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volonta'
          di  cui  al  presente   comma,   qualora   esercitata,   e'
          irrevocabile  fino  al  30  giugno  2018.  All'atto   della
          manifestazione della volonta' di cui al presente  comma  il
          lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi  di  rapporto
          di  lavoro  presso  il  datore  di   lavoro   tenuto   alla
          corresponsione della quota maturanda di cui  all'art.  2120
          del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma
          non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure
          concorsuali e alle  aziende  dichiarate  in  crisi  di  cui
          all'art. 4 della citata legge n. 297 del 1982. In  caso  di
          mancata espressione della volonta' di cui al presente comma
          resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.». 
              - I commi da 26 a 34 della legge 23 dicembre  2014,  n.
          190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), recano: 
              «26. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente: 
              « 756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi
          di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno  2018,  i
          lavoratori  dipendenti  del  settore  privato,  esclusi   i
          lavoratori domestici e i lavoratori del  settore  agricolo,
          che abbiano un rapporto di lavoro in essere da  almeno  sei
          mesi  presso  il  medesimo  datore   di   lavoro,   possono
          richiedere al datore di lavoro medesimo,  entro  i  termini
          definiti con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri che stabilisce le modalita'  di  attuazione  della
          presente disposizione, di percepire la quota  maturanda  di
          cui  all'art.  2120  del  codice  civile,  al   netto   del
          contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge  29
          maggio  1982,  n.  297,   compresa   quella   eventualmente
          destinata ad una forma pensionistica complementare  di  cui
          al decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  tramite
          liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda
          come parte  integrativa  della  retribuzione.  La  predetta
          parte integrativa  della  retribuzione  e'  assoggettata  a
          tassazione ordinaria, non rileva ai fini  dell'applicazione
          delle disposizioni contenute nell'art. 19 del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'
          imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso  fermo
          quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volonta'
          di  cui  al  presente   comma,   qualora   esercitata,   e'
          irrevocabile  fino  al  30  giugno  2018.  All'atto   della
          manifestazione della volonta' di cui al presente  comma  il
          lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi  di  rapporto
          di  lavoro  presso  il  datore  di   lavoro   tenuto   alla
          corresponsione della quota maturanda di cui  all'art.  2120
          del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma
          non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure
          concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui  all'
          art. 4 della citata legge n.  297  del  1982.  In  caso  di
          mancata espressione della volonta' di cui al presente comma
          resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»; 
                b) al comma 756, primo  periodo,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di  cui  al
          756-bis.». 
              27. Ai soli fini della verifica dei limiti  di  reddito
          complessivo di cui all'art.  13,  comma  1-bis,  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, come sostituito  dal  comma  12  del
          presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a
          titolo di  parte  integrativa  della  retribuzione  di  cui
          all'art. 1, 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
          introdotto dal comma 26 del presente articolo. 
              28. Per i datori di lavoro  che  abbiano  alle  proprie
          dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di
          accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
          legislativo  5  dicembre  2005,  n.   252,   e   successive
          modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate
          come parte integrativa della retribuzione a  seguito  della
          manifestazione di volonta' di cui al  756-bis  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal  comma
          26 del presente articolo. Le medesime disposizioni  di  cui
          al citato art. 10 del decreto legislativo n. 252  del  2005
          trovano applicazione con riferimento ai  datori  di  lavoro
          che abbiano alle proprie dipendenze un  numero  di  addetti
          pari o  superiore  a  50  anche  relativamente  alle  quote
          maturande   liquidate   come   parte   integrativa    della
          retribuzione a seguito della manifestazione di volonta'  di
          cui al citato 756-bis dell'art. 1 della legge  n.  296  del
          2006. 
              29. Per i datori di lavoro  che  abbiano  alle  proprie
          dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema
          di accesso al credito di  cui  al  comma  30  del  presente
          articolo, si applicano le disposizioni di cui  al  comma  2
          dell'art. 10 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
          252, e successive modificazioni, relativamente  alle  quote
          maturande   liquidate   come   parte   integrativa    della
          retribuzione a seguito della manifestazione di volonta'  di
          cui al 756-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, introdotto dal comma 26 del presente articolo,  e  non
          si applicano le disposizioni di  cui  al  citato  art.  10,
          commi 1 e 3, del decreto legislativo n.  252  del  2005.  I
          medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile  al
          Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella  stessa
          percentuale della  quota  maturanda  liquidata  come  parte
          integrativa   della   retribuzione    a    seguito    della
          manifestazione  di  volonta'  di  cui  al  citato   756-bis
          dell'art. 1 della legge n.  296  del  2006,  al  netto  del
          contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge  29
          maggio 1982, n. 297. 
              30. I datori di lavoro che non intendono  corrispondere
          immediatamente con risorse proprie la  quota  maturanda  di
          cui all'art. 1, comma  756-bis,  della  legge  27  dicembre
          2006,  n.  296,  introdotto  dal  comma  26  del   presente
          articolo, possono accedere a un finanziamento assistito  da
          garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma  32  e  dalla
          garanzia dello Stato quale garanzia di ultima  istanza.  Il
          finanziamento e' altresi' assistito dal privilegio speciale
          di cui all'art. 46 del testo unico delle leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
              31. Al fine di accedere  ai  finanziamenti  di  cui  al
          comma  30,  i  datori  di  lavoro  devono   tempestivamente
          richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento
          di  fine  rapporto  maturato  in  relazione   ai   montanti
          retributivi dichiarati per ciascun lavoratore.  Sulla  base
          delle certificazioni tempestivamente rilasciate  dall'INPS,
          il  datore  di  lavoro   puo'   presentare   richiesta   di
          finanziamento presso una delle banche o degli  intermediari
          finanziari che aderiscono  all'apposito  accordo-quadro  da
          stipulare tra i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'Associazione
          bancaria italiana.  Ai  suddetti  finanziamenti,  assistiti
          dalle garanzie di cui  al  comma  32,  non  possono  essere
          applicati  tassi,  comprensivi  di  ogni  eventuale  onere,
          superiori  al  tasso  di  rivalutazione  della   quota   di
          trattamento di fine  rapporto  di  cui  all'art.  2120  del
          codice  civile.  Al  rimborso  correlato  al  finanziamento
          effettuato dalle imprese non si applicano  le  disposizioni
          di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          e successive modificazioni. 
              32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per
          l'accesso ai finanziamenti  di  cui  al  comma  30  per  le
          imprese  aventi  alle  dipendenze  un  numero  di   addetti
          inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a  100  milioni
          di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e
          alimentato dal gettito contributivo di  cui  al  comma  29,
          secondo  periodo.  La  garanzia  del  Fondo  e'   a   prima
          richiesta,  esplicita,   incondizionata,   irrevocabile   e
          onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del
          Fondo sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  quale
          garanzia di  ultima  istanza.  Tale  garanzia  e'  elencata
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  di  cui  all'art.  31  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Fondo  di  garanzia  e'
          surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato,  nel
          privilegio di cui all'art. 46 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni. Per tali  somme  si  applicano  le  medesime
          modalita' di recupero dei crediti contributivi. 
              33. Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  dei
          commi da 26 a 34, nonche' i criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento del Fondo di  garanzia  e  della
          garanzia di ultima istanza dello  Stato  sono  disciplinati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge. 
              34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26  a  33
          per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il decreto 30 gennaio 2007 del  Ministro  del  lavoro
          reca: «Attuazione dell'art.  1,  comma  765,  della  L.  27
          dicembre 2006,  n.  296.  Procedure  di  espressione  della
          volonta' del  lavoratore  circa  la  destinazione  del  TFR
          maturando   e   disciplina   della   forma    pensionistica
          complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 30,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 756, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 32,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 31,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  3,  sedicesimo  comma,  della
          legge 29 maggio 1982,  n.  297  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.