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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2015, n. 30

Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. (15G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2022)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  30-3-2022
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «TUF»);
Visto in particolare l'articolo 39 del TUF, sostituito dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani;
Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, che in attuazione del previgente articolo 37 del TUF, determina i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, recante definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del TUF;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 dicembre 2014;
Vista la nota del 22 gennaio 2015, prot. n. 2096, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 20 febbraio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento s'intendono per:
a) «Testo Unico della Finanza (TUF)»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
b) «Testo Unico Bancario (TUB)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) «Oicr»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF;
d) «Oicr aperto»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-bis), del TUF;
e) «Oicr chiuso»: l'Oicr diverso da quello aperto;
f) «Oicr italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l, del TUF;
g) «fondo»: il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del TUF;
h) «Sicav»: la società di investimento a capitale variabile come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del TUF;
i) «Sicaf»: la società di investimento a capitale fisso come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF;
l) «OICVM italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del TUF;
m) «FIA»: l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
n) «FIA italiano»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), del TUF;
o) «FIA italiano riservato»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del TUF;
p) «investitori professionali»: i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF;
q) «FIA italiani immobiliari»: i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;
r) «partecipazioni in società immobiliari»: le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;
s) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del TUF o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;
t) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE;
u) «gestore»: uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF;
v) «Sgr»: la società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF;
z) «gestione di portafogli»: il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-quinquies, del TUF.
((
aa) "portafoglio finanziario": il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori;
bb) "prodotti di investimento assicurativi": i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF;
cc) "strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;
dd) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
))
2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel TUF.