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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2014, n. 195

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (15G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2015
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Testo in vigore dal: 24-1-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  ed,  in
particolare, l'articolo 27 che dispone l'emanazione  del  regolamento
di  applicazione  del  citato  provvedimento  mediante  decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'interno,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,
sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
150; 
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che codifica la procedura di  notifica  della  direttiva  83/189/CEE,
recepita  con  legge  21  giugno   1986,   n.   317,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 maggio 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 luglio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: «g) per "errori ammessi in sede di  analisi",  l'incertezza
di misura dei metodi  di  analisi  prevista  dalle  norme  nazionali,
europee o internazionali di cui all'allegato II.»; 
    b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il  punto  finale  e'
sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «s-bis)   per   "laminazione",   il   processo   meccanico   di
deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto,
tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione; 
      s-ter) per "placcatura", l'applicazione,  mediante  trattamento
meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una
lastra di altro metallo.»; 
    c) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali  di  analisi
tutti quelli previsti dalle norme per la  determinazione  del  titolo
delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi  di  normazione
nazionale, europea o  internazionale,  a  condizione  che  comportino
un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi  indicati
nell'allegato II.»; 
    d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. In relazione alle esigenze degli oggetti da  marchiare,  la
matrice del marchio di identificazione e'  realizzata  a  cura  delle
Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze. 
  3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da  risultare  incise
sull'oggetto e non impresse a rilievo, la  stella,  il  numero  e  la
sigla di cui al comma 1 e, per le impronte  della  quinta  grandezza,
anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.»; 
    e) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'obbligo di munirsi del  marchio  di  identificazione  non
sussiste per chiunque  esegue,  esclusivamente  per  conto  di  terzi
titolari del marchio stesso,  lavorazioni  parziali  e  per  chiunque
esegue,  su  oggetti  usati,  riparazioni  per   conto   di   privati
committenti.»; 
    f) all'articolo 17, comma 2, le parole: «E' anche ammesso che  il
titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000  e
con la eliminazione del simbolo 0/00.» sono soppresse; 
    g) all'articolo 25, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Gli oggetti  destinati  ad  essere  esportati  fuori  dello
Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati  firmatari
dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia  possono
essere prodotti senza il marchio di identificazione.»; 
    h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" e' soppressa; 
    i) all'articolo 30, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte,  di
proprieta' dell'impresa o del ramo d'azienda che produce  oggetti  in
metallo prezioso, comporta, altresi', il trasferimento a chi subentra
del marchio di identificazione, sempreche'  il  subentrante  continui
l'esercizio della medesima attivita', sia in possesso  della  licenza
di pubblica sicurezza, ove richiesta,  e  comunichi  alla  camera  di
commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere  a),  b)  e
d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.»; 
    l) all'articolo 36, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1.  Sugli  oggetti  costituiti  di  metalli   comuni   recanti
rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio puo' essere
impresso  il   termine,   rispettivamente,   "dorato",   "argentato",
"platinato" o "palladiato" a condizione  che  la  massa  del  metallo
prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie
dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata
con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante  prelievo  di
un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo  spessore
dell'oggetto, se inferiore. 
      1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere
impressi i termini  "laminato"  o  "placcato",  seguiti  dal  simbolo
chimico del metallo prezioso, a condizione che  il  rivestimento  sia
ottenuto, rispettivamente, con la  tecnica  di  lavorazione,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s- ter).»; 
    m) l'allegato II del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
150 del 2002 e' sostituito dall'allegato II al presente decreto; 
    n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica  n.
150 del 2002 e' sostituito dall'allegato III al presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 36  del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  150  del  2002,  come  modificate
dalla lettera l) del comma 1 del presente articolo,  si  applicano  a
decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  regolamento.  Gli  oggetti  realizzati  in
conformita'  alle  norme   anteriormente   vigenti   possono   essere
commercializzati per ulteriori 12 mesi. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                         Guidi, Ministro dello sviluppo economico     
 
                         Alfano, Ministro dell'interno                
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne - Prev. n. 4557 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
              I regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  prima  della  loro
          emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'art.  27  del  decreto  legislativo  22
          maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi  di
          identificazione  dei  metalli   preziosi,   in   attuazione
          dell'art. 42 della L. 24 aprile 1998, n.  128),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, e' il seguente: 
                «Art. 27. 1. Entro 6 mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, sentiti il Comitato centrale  metrico  ed  il
          Consiglio  di  Stato,  sara'  emanato  il  regolamento   di
          applicazione del presente decreto. 
              2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento,
          si  applica  il  regolamento  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,  n.  1496,  e
          successive modifiche ed integrazioni.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          2002, n. 150 (Regolamento recante norme per  l'applicazione
          del decreto legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  sulla
          disciplina dei titoli e dei marchi di  identificazione  dei
          metalli preziosi), e' pubblicato della Gazz. Uff. 25 luglio
          2002, n. 173. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 11, 12,  14,  17,
          25, 30 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica  30
          maggio  2002,  n.  150  (Regolamento  recante   norme   per
          l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio  1999,  n.
          251,  sulla  disciplina  dei  titoli  e   dei   marchi   di
          identificazione dei metalli preziosi), come modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art. 1. 1. Agli effetti del  presente  regolamento  si
          intende: 
                a) per «decreto», il decreto  legislativo  22  maggio
          1999, n. 251; 
                b) per «metalli preziosi», il platino,  il  palladio,
          l'oro e l'argento; 
                c) per «materie prime», i metalli preziosi puri e  le
          loro leghe nelle seguenti forme: 
                  1) i lingotti, i pani,  le  verghe,  i  bottoni,  i
          granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione; 
                  2) i laminati ed i  trafilati,  in  lamine,  barre,
          fili  ed  in  genere  ogni  prodotto  predisposto  ad  ogni
          processo di trasformazione; 
                  3) i semilavorati di qualsiasi forma e  dimensione,
          e cioe' i prodotti di  processi  tecnologici  di  qualsiasi
          natura meccanici e non, che pur presentando  una  struttura
          finita o semifinita non risultano diretti ad uno  specifico
          uso o funzione, ma sono  destinati  ad  essere  intimamente
          inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso
          dal produttore che opera il montaggio; 
                  4) le  polveri  prodotte  con  processi  di  natura
          chimica o elettrochimica o meccanica; 
                  5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe  per
          saldature «ad argento» destinate  ad  impieghi  industriali
          estranei alla lavorazione dei metalli preziosi; 
              d)  per  «marchio  di  identificazione»,   il   marchio
          costituito da un'impronta poligonale,  recante  all'interno
          la  sagoma  di  una  stella  a  cinque  punte,  il   numero
          caratteristico attribuito  all'azienda  assegnataria  e  la
          sigla della provincia ove la medesima ha  la  propria  sede
          legale; 
              e) per «titolo» delle materie prime  e  dei  lavori  in
          metalli preziosi, il rapporto in peso tra  il  fino  ed  il
          complesso dei metalli componenti la lega; 
              f) per  «tolleranze  sui  titoli»,  le  tolleranze  sui
          titoli legali degli oggetti, previste all'art. 3,  comma  4
          del decreto; 
              g)  per  "errori   ammessi   in   sede   di   analisi",
          l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle
          norme  nazionali,   europee   o   internazionali   di   cui
          all'allegato II; 
              h)  per  «campioni  d'analisi»,  le  parti  di  metallo
          prelevato  dalla  materia  prima  o  dal   semilavorato   o
          dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad  accertare
          l'esattezza  del  titolo.  Tali  campioni  possono   essere
          costituiti   da   interi   oggetti,   quando    particolari
          caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi  lo
          richiedono; 
              i)  per  «personale  della  camera  di  commercio»   il
          personale ispettivo di cui all'art. 20 del decreto; 
              l) per «registro», il registro  degli  assegnatari  dei
          marchi di  identificazione  dei  metalli  preziosi,  tenuto
          dalle camere di commercio, di cui all'art. 14 del decreto; 
              m) per «diritti di saggio  e  marchio»,  i  diritti  da
          versare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto; 
              n) per «indennita' di  mora»,  le  indennita'  previste
          all'art. 7, comma 3, del decreto; 
              o)  per  «tipologia  produttiva»,   la   modalita'   di
          produzione di un oggetto inerente alla forma finale  ed  al
          tipo di tecnologia impiegata; 
              p)  per  «laboratori  di  analisi»,  i  laboratori  che
          effettuano il saggio dei metalli preziosi e  rilasciano  le
          relative certificazioni del titolo, di cui all'art. 18  del
          decreto; 
              q) per «saggio facoltativo», l'analisi  delle  leghe  e
          degli  oggetti  contenenti  metalli   preziosi,   richiesta
          facoltativamente  dagli  interessati,   ed   eseguita   dai
          laboratori di saggio delle camere di commercio  o  da  loro
          aziende speciali, di cui all'art. 13 del decreto; 
              r) per «verbale di prelevamento»,  il  verbale  redatto
          dal  personale  della  camera  di  commercio,  in  sede  di
          vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto; 
              s)  per  «certificazione   aggiuntiva»,   la   facolta'
          riconosciuta al fabbricante  o  suo  mandatario,  ai  sensi
          dell'art. 19 del decreto, di garantire la  conformita'  dei
          propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto; 
              s-bis) per  "laminazione",  il  processo  meccanico  di
          deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche
          ripetuto, tra due cilindri del prodotto  proveniente  dalla
          fusione; 
              s-ter)  per  "placcatura",   l'applicazione,   mediante
          trattamento meccanico o termico, di una sottile  lastra  di
          metallo prezioso su una lastra di altro metallo.». 
              «Art.  11.  1.  I  metodi  ufficiali  di  analisi   per
          l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei  lavori
          in metalli preziosi,  ai  fini  della  legge,  sono  quelli
          riportati all'allegato II. 
              2. Per  tutti  i  metalli  preziosi,  le  analisi  sono
          eseguite con doppia determinazione del titolo, per  ciascun
          campione di analisi prelevato dalla lega in esame. 
              3. Sono altresi' da considerarsi  metodi  ufficiali  di
          analisi  tutti  quelli  previsti   dalle   norme   per   la
          determinazione del titolo delle leghe di metalli  preziosi,
          emanate da organismi di  normazione  nazionale,  europea  o
          internazionale, a condizione che  comportino  un'incertezza
          di misura eguale o minore  a  quella  dei  metodi  indicati
          nell'allegato II. 
              3-bis.  I  metodi  ufficiali   di   analisi,   di   cui
          all'allegato II previsto dal comma 1,  sono  periodicamente
          aggiornati  con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di natura non regolamentare, anche  in  relazione
          all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.». 
              «Art.  12.  1.  Le  caratteristiche  e  le   dimensioni
          nominali del  marchio  di  identificazione  sono  riportate
          nell'allegato III. 
              2.  In  relazione  alle  esigenze  degli   oggetti   da
          marchiare, la matrice del  marchio  di  identificazione  e'
          realizzata a cura delle Camere di commercio, in  una  serie
          di cinque diverse grandezze. 
              3.  Le  caratteristiche  dell'impronta  sono  tali   da
          risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo,  la
          stella, il numero e la sigla di cui al comma 1  e,  per  le
          impronte  della  quinta  grandezza,   anche   il   contorno
          poligonale dell'impronta medesima. 
              4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da
          1 a 3, il Ministero delle attivita' produttive dispone, con
          suo decreto, sentito il Comitato centrale metrico,  che  il
          marchio di identificazione puo' essere realizzato anche  in
          altre grandezze, quando cio' e' espressamente richiesto  da
          esigenze di carattere tecnico. 
              5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4  e  con  le
          stesse modalita', possono essere disposte, per i fusti  dei
          punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste
          dall'art. 15, comma 3, e per le impronte dei titoli  legali
          e per le impronte del marchio delle Camere di commercio. 
              5-bis. Il marchio di  identificazione  e  l'indicazione
          del  titolo  legale  sugli  oggetti  in  metallo   prezioso
          previsti dall'art. 4 del decreto  possono  essere  impressi
          anche mediante tecnologia laser. 
              5-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  di  natura  non   regolamentare   sono
          stabilite   le   disposizioni   tecniche    di    dettaglio
          indispensabili  all'attuazione  del  presente   regolamento
          relativamente  alle  modalita'  per  l'applicazione   della
          tecnologia laser, nonche' per la  sicurezza  informatica  e
          per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo  di
          tale tecnologia.» 
              «Art. 14. 1. E' fatto divieto  di  apporre  il  proprio
          marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o
          loro leghe, di fabbricazione  altrui,  ad  eccezione  delle
          ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del decreto. 
              2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi
          concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del
          marchio  di  identificazione  e  dell'impronta  del  titolo
          incombe al fabbricante che cura l'immissione  in  commercio
          del prodotto  finito,  ad  eccezione  dell'ipotesi  di  cui
          all'art. 17 del decreto. 
              3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti
          dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'art. 19
          per i semilavorati. 
              4. L'obbligo di munirsi del marchio di  identificazione
          non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per  conto
          di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni  parziali
          e per chiunque esegue, su oggetti  usati,  riparazioni  per
          conto di privati committenti. 
              5. I predetti operatori sono pero' tenuti a  procurarsi
          e ad esibire, in sede di  eventuali  controlli  operati  ai
          sensi dell'art. 21 del  decreto,  documenti  giustificativi
          atti a comprovare l'origine e la proprieta'  degli  oggetti
          detenuti presso il proprio laboratorio.». 
              «Art. 17.  1.  L'indicazione  del  titolo  reale  sulle
          materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui
          all'art. 16  nei  soli  casi  in  cui  il  titolo  predetto
          corrisponde esattamente ad uno dei  titoli  legali  ammessi
          dal decreto. 
              2. In tutti i casi diversi da  quelli  considerati  nel
          comma 1,  il  titolo  reale  si  appone  con  l'impiego  di
          impronte  non  normalizzate,  facendo  precedere  le  cifre
          indicanti i millesimi e i decimi di  millesimo  di  metallo
          fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag,  rispettivamente  per  il
          platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire
          dal simbolo ‰.; 
              3. L'indicazione del  titolo  delle  materie  prime  e'
          sempre accompagnato  dal  marchio  di  identificazione  del
          produttore. 
              4. Le camere di commercio, in quanto  detentrici  delle
          matrici,   verificano   l'autenticita'   dei   marchi    di
          identificazione impressi sulle materie prime e  sui  lavori
          di metalli preziosi recanti la  sigla  della  provincia  di
          propria competenza, e rilasciano apposita dichiarazione  di
          autenticita'.» 
              «Art. 25. 1. Gli oggetti destinati ad essere  esportati
          fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del  territorio
          degli   Stati   firmatari   dell'EFTA,   parti   contraenti
          dell'accordo SEE o della Turchia  possono  essere  prodotti
          senza il marchio di identificazione. 
              2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei
          Paesi dello Spazio  economico  europeo  possono,  altresi',
          essere  prodotti  senza  il  marchio  di   identificazione,
          sempreche'  rispettino  le  norme  vigenti  nel  Paese   di
          destinazione. 
              3. Il produttore e' pero' soggetto a tutte le norme  di
          legge per quanto  concerne  la  corrispondenza  del  titolo
          reale degli oggetti di cui  ai  commi  1  e  2,  al  titolo
          indicato. 
              4. E'  consentita  l'apposizione  di  eventuali  marchi
          speciali, richiesti dagli importatori stranieri. 
              5. Per gli oggetti  che  all'atto  dell'esportazione  o
          della commercializzazione nello  Spazio  economico  europeo
          sono regolarmente provvisti del marchio di  identificazione
          e della indicazione del titolo l'esportatore e'  tenuto,  a
          tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge. 
              6. Gli oggetti da esportare verso  Paesi  con  i  quali
          sussiste l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto,
          sono   muniti,   obbligatoriamente,    del    marchio    di
          identificazione nonche' dell'impronta  del  titolo  legale,
          ovvero della indicazione  di  uno  dei  titoli  considerati
          legali nel Paese di destinazione. 
              7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono  posti  in
          vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle
          seguenti condizioni: 
                a) conformita' delle caratteristiche  costruttive  di
          essi alle norme di legge e alle prescrizioni  del  presente
          regolamento; 
                b)  applicazione  del  marchio  e  dell'impronta  del
          titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di
          cui all'art. 4, commi 1 e 2; 
                c) cancellazione di qualsiasi eventuale  impronta  di
          marchio od impronta di titolo, diversa  da  quelle  legali,
          che e' stata apposta ai fini  dell'esportazione,  salvo  il
          caso in cui si tratta di marchi o indicazioni  previsti  da
          convenzioni o accordi internazionali di  cui  l'Italia  sia
          firmataria. 
              8. Gli oggetti il cui titolo reale e' inferiore al piu'
          basso dei titoli legali previsti dalla legge, se  non  sono
          esportati,  sono  venduti  come  oggetti  di  metallo   non
          prezioso.» 
              «Art. 30. 1. Il marchio di identificazione e' assegnato
          all'impresa, e ad essa rimane attribuito  indipendentemente
          dalle eventuali variazioni delle persone  fisiche  titolari
          della  relativa  licenza   di   pubblica   sicurezza,   ove
          richiesta. 
              2. Il trasferimento, per atto tra vivi  o  a  causa  di
          morte, di proprieta' dell'impresa o del ramo d'azienda  che
          produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresi', il
          trasferimento   a   chi    subentra    del    marchio    di
          identificazione,   sempreche'   il   subentrante   continui
          l'esercizio della medesima attivita', sia in possesso della
          licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta,  e  comunichi
          alla camera di commercio i dati di cui all'art.  27,  comma
          2, lettere a), b) e d), del presente regolamento  entro  il
          termine di trenta giorni. 
              3. Entro il medesimo  termine  l'impresa  segnala  alla
          camera di commercio competente anche le variazioni  di  cui
          al comma 1. 
              4. Alle imprese che svolgono la  propria  attivita'  in
          piu' sedi o stabilimenti, e' assegnato un unico marchio.». 
              «Art. 36. 1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni
          recanti rivestimenti di oro, di argento, di  platino  o  di
          palladio puo' essere impresso il termine,  rispettivamente,
          "dorato",  "argentato",  "platinato"   o   "palladiato"   a
          condizione che la massa del metallo prezioso fino  sia  non
          inferiore  ad  0,01g   su   ciascun   cm2   di   superficie
          dell'oggetto stesso e che tale massa  di  metallo  prezioso
          sia rilevata con i metodi di analisi  di  cui  all'art.  11
          mediante prelievo di un campione avente spessore minimo  di
          1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore. 
              1-bis.  Sugli  oggetti  di  cui  al  comma  1  possono,
          inoltre, essere impressi i termini "laminato" o "placcato",
          seguiti  dal  simbolo  chimico  del  metallo  prezioso,   a
          condizione    che    il    rivestimento    sia    ottenuto,
          rispettivamente, con la  tecnica  di  lavorazione,  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettere s-bis ) o s-ter). 
              2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche,
          senza pregiudizio di  limite  di  peso  specifico,  recanti
          rivestimenti  di  metalli  preziosi   realizzati   mediante
          procedimento di deposizione elettrogalvanica e'  consentita
          l'apposizione  di  un  particolare  marchio   di   fabbrica
          composto da una impronta racchiusa in un ottagono,  secondo
          il  modello  unificato  di  cui  all'allegato  IX,  recante
          all'interno la sigla del produttore, l'indicazione «DG», il
          simbolo del metallo prezioso  come  indicato  al  comma  1,
          l'indicazione in cifre del peso del metallo  fino  espresso
          in  grammi  seguita  dal  simbolo  «g»  e  la  sigla  della
          provincia dove il produttore ha la propria sede  legale,  a
          condizione  che  detti  oggetti  rispondano  alle  seguenti
          prescrizioni: 
                a) il  materiale  ricoperto  non  e'  alterabile  ne'
          degradabile; 
                b) il rivestimento ha uno spessore tale da consentire
          autonomamente, in  ogni  sua  parte,  l'applicazione  delle
          indicazioni di cui al presente comma. 
              3.  Il   marchio   particolare   di   fabbrica,   privo
          dell'indicazione relativa  al  peso,  e'  depositato  dagli
          interessati presso la camera di  commercio  competente  per
          territorio, che stabilisce se lo stesso  e'  conforme  alle
          prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed  ha
          facolta' di vietare, in  caso  di  difformita',  l'uso  del
          marchio stesso. 
              4. Con  provvedimento  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive si possono disporre variazioni e  modifiche  del
          modello unificato di cui al  comma  2,  in  relazione  alle
          esigenze che possono in concreto manifestarsi. 
              5. Contro  i  provvedimenti  adottati  dal  funzionario
          responsabile ai  sensi  del  comma  3  e'  ammesso  ricorso
          gerarchico al Segretario generale della  stessa  camera  di
          commercio, che puo' richiedere parere tecnico al  Ministero
          delle attivita' produttive. 
              6. Sugli oggetti costituiti da una  lamina  di  metallo
          prezioso applicata su  una  lastra  di  metallo  comune  e'
          consentita l'apposizione, nell'ordine, di tutti i  seguenti
          elementi: sigla della provincia in cui  l'azienda  ha  sede
          legale, simbolo chimico del metallo  prezioso,  indicazione
          in cifra della massa di fino arrotondata al grammo  seguita
          dal simbolo «g», e sigla del produttore coincidente con  il
          numero caratteristico assegnato dalla camera  di  commercio
          ai sensi dell'art. 29. 
              7.  La  denominazione  «gioielleria»   «oreficeria»   e
          «argenteria» non sono applicabili agli oggetti  di  cui  ai
          commi 1, 2 e 6. Su tali oggetti  e'  vietata  l'impressione
          del   marchio   di   identificazione,   nonche'   qualsiasi
          indicazione di titolo in millesimi o  in  carati,  a  norma
          dell'art. 15 del decreto e, salvo quanto previsto ai  commi
          2 e 6, qualsiasi indicazione concernente la  quantita'  del
          metallo prezioso del rivestimento.».