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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184

Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri. (14G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2014
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vigente al 11/09/2024
  • Articoli
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  • Esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea
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  • 3
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  • 5

  • Distacco presso gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri
    Stati, le organizzazioni e gli enti internazionali
  • 6
  • 7

  • Disposizioni comuni
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Testo in vigore dal: 30-12-2014
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
9, comma 2, e l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'articolo 21; 
  Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare l'articolo 12; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   in
particolare l'articolo 32; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2008)6866  del  12
novembre 2008; 
  Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per
gli affari esteri e la politica di sicurezza n.  2012/C12/04  del  23
marzo 2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) «altri  distacchi»:  le  fattispecie  di  distacco  presso  le
organizzazioni,  gli  enti  internazionali   e   le   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 32,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    c)  «amministrazioni»:  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    d)  «Ministero»:  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale; 
    e) «rappresentanza diplomatica»:  la  rappresentanza  diplomatica
italiana   competente   per   il   Paese   o   per   l'organizzazione
internazionale di distacco; 
    f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare  italiano  competente
per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco; 
    g) «Presidenza»: il Dipartimento della  funzione  pubblica  e  il
Dipartimento delle politiche europee della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri nei  Capi  I  e  III,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II; 
    h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e  gli  organismi
dell'Unione europea, inclusi  il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio
dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per
l'azione esterna e le agenzie. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il testo degli articoli 9, comma  2,  e  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
              "Art. 9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali
          di Governo, incarichi di reggenza ad interim. 
          (Omissis). 
              2. Ogni qualvolta la  legge  o  altra  fonte  normativa
          assegni, anche in via delegata,  compiti  specifici  ad  un
          Ministro senza portafoglio  ovvero  a  specifici  uffici  o
          dipartimenti della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
          gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
          rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario  di
          Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Il testo dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012,
          n. 234 e' il seguente: 
              "Art. 21. Esperti nazionali distaccati 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   favoriscono   e
          incentivano le esperienze del proprio personale  presso  le
          istituzioni e gli organi  dell'Unione  europea,  gli  Stati
          membri  dell'Unione  e  gli  Stati  candidati  all'adesione
          all'Unione.   In   particolare,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni  pubbliche  possono  essere   destinati   a
          prestare  temporaneamente  servizio  presso  il  Parlamento
          europeo, il Consiglio dell'Unione europea,  la  Commissione
          europea,  le  altre  istituzioni   e   gli   altri   organi
          dell'Unione, incluse le agenzie,  in  qualita'  di  esperti
          nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  sostituito  dal
          comma 2 del presente articolo. 
              2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.   32    (Collegamento    con    le    istituzioni
          internazionali,  dell'Unione  europea  e  di  altri  Stati.
          Esperti nazionali  distaccati).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche  favoriscono  e  incentivano  le  esperienze  del
          proprio  personale  presso  le  istituzioni   europee,   le
          organizzazioni  internazionali  nonche'  gli  Stati  membri
          dell'Unione  europea,  gli  Stati  candidati   all'adesione
          all'Unione  e  gli  altri  Stati  con  i   quali   l'Italia
          intrattiene rapporti  di  collaborazione,  ai  sensi  della
          lettera c), al fine di favorire lo  scambio  internazionale
          di   esperienze   amministrative   e   di   rafforzare   il
          collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle
          di  destinazione.  I   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche   possono    essere    destinati    a    prestare
          temporaneamente servizio presso: 
              a) il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio  dell'Unione
          europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli
          altri  organi  dell'Unione  europea,  incluse  le  agenzie,
          prioritariamente   in   qualita'   di   esperti   nazionali
          distaccati; 
              b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
          l'Italia aderisce; 
              c) le  amministrazioni  pubbliche  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea,  degli  Stati  candidati  all'adesione
          all'Unione  e  di  altri  Stati  con   i   quali   l'Italia
          intrattiene  rapporti  di  collaborazione,  a  seguito   di
          appositi  accordi  di   reciprocita'   stipulati   tra   le
          amministrazioni  interessate,  d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari esteri e con la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
              2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimenti  della   funzione
          pubblica e per le politiche europee e  il  Ministero  degli
          affari esteri, d'intesa tra loro: 
              a) coordinano la costituzione  di  una  banca  dati  di
          potenziali candidati qualificati dal punto di  vista  delle
          competenze in materia  europea  o  internazionale  e  delle
          conoscenze linguistiche; 
              b)  definiscono,  d'intesa   con   le   amministrazioni
          interessate, le aree di impiego prioritarie  del  personale
          da  distaccare,  con  specifico   riguardo   agli   esperti
          nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; 
              c)   promuovono   la   sensibilizzazione   dei   centri
          decisionali, le  informazioni  relative  ai  posti  vacanti
          nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la
          formazione  del  personale,  con  specifico  riguardo  agli
          esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. 
              3. Il trattamento  economico  degli  esperti  nazionali
          distaccati puo' essere a carico  delle  amministrazioni  di
          provenienza, di quelle di destinazione o  essere  suddiviso
          tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
          Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o
          ente internazionale. 
              4.  Il  personale  che   presta   servizio   temporaneo
          all'estero   resta   a   tutti   gli   effetti   dipendente
          dell'amministrazione di appartenenza. 
              L'esperienza  maturata  all'estero  costituisce  titolo
          preferenziale  per   l'accesso   a   posizioni   economiche
          superiori o  a  progressioni  orizzontali  e  verticali  di
          carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.». 
              3. Con decreto del Ministro per gli  affari  europei  e
          del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle finanze e  per  la  pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione,  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono definite le modalita' di attuazione del  presente
          articolo  ed  e'  determinato  il  contingente  massimo  di
          esperti nazionali distaccati.". 
              La legge 27 luglio  1962,  n.  1114  (Disciplina  della
          posizione giuridica ed  economica  dei  dipendenti  statali
          autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi
          internazionali  o  ad  esercitare  funzioni  presso   Stati
          esteri)  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale
          dell'11 agosto 1962, n. 202. 
              Il testo dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300 e' il seguente: 
              "Art. 12. Attribuzioni. 
              1.  Al  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i
          compiti  spettanti  allo  Stato  in  materia  di   rapporti
          politici, economici, sociali e culturali con  l'estero;  di
          rappresentanza,  di  coordinamento  e   di   tutela   degli
          interessi italiani  in  sede  internazionale;  di  analisi,
          definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di
          politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di
          rapporti con  gli  altri  Stati  e  con  le  organizzazioni
          internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati
          e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle
          relative attivita' di gestione; di studio e di  risoluzione
          delle  questioni  di  diritto  internazionale,  nonche'  di
          contenzioso   internazionale;   di   rappresentanza   della
          posizione   italiana   in   ordine   all'attuazione   delle
          disposizioni relative alla politica estera e  di  sicurezza
          comune previste  dal  Trattato  sull'Unione  europea  e  di
          rapporti attinenti alle relazioni politiche  ed  economiche
          estere dell'Unione europea; di emigrazione e  tutela  delle
          collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
          delle attivita' di integrazione europea in  relazione  alle
          istanze ed ai processi  negoziali  riguardanti  i  trattati
          sull'Unione europea. 
              2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il  ministero
          degli affari esteri assicura la  coerenza  delle  attivita'
          internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
          gli obiettivi di politica internazionale. 
              3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei
          ministri le funzioni  ad  essa  spettanti  in  ordine  alla
          partecipazione dello  Stato  italiano  all'Unione  europea,
          nonche' all'attuazione delle relative politiche.". 
              Il testo dell'articolo 32 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e' il seguente: 
              "Art.   32.    Collegamento    con    le    istituzioni
          internazionali,  dell'Unione  europea  e  di  altri  Stati.
          Esperti nazionali distaccati 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   favoriscono   e
          incentivano le esperienze del proprio personale  presso  le
          istituzioni  europee,  le   organizzazioni   internazionali
          nonche' gli Stati membri  dell'Unione  europea,  gli  Stati
          candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati  con  i
          quali l'Italia intrattiene rapporti di  collaborazione,  ai
          sensi della lettera c), al  fine  di  favorire  lo  scambio
          internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare
          il collegamento tra le  amministrazioni  di  provenienza  e
          quelle di destinazione. I dipendenti delle  amministrazioni
          pubbliche   possono    essere    destinati    a    prestare
          temporaneamente servizio presso: 
              a) il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio  dell'Unione
          europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli
          altri  organi  dell'Unione  europea,  incluse  le  agenzie,
          prioritariamente   in   qualita'   di   esperti   nazionali
          distaccati; 
              b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
          l'Italia aderisce; 
              c) le  amministrazioni  pubbliche  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea,  degli  Stati  candidati  all'adesione
          all'Unione  e  di  altri  Stati  con   i   quali   l'Italia
          intrattiene  rapporti  di  collaborazione,  a  seguito   di
          appositi  accordi  di   reciprocita'   stipulati   tra   le
          amministrazioni  interessate,  d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari esteri e con la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
              2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimenti  della   funzione
          pubblica e per le politiche europee e  il  Ministero  degli
          affari esteri, d'intesa tra loro: 
              a) coordinano la costituzione  di  una  banca  dati  di
          potenziali candidati qualificati dal punto di  vista  delle
          competenze in materia  europea  o  internazionale  e  delle
          conoscenze linguistiche; 
              b)  definiscono,  d'intesa   con   le   amministrazioni
          interessate, le aree di impiego prioritarie  del  personale
          da  distaccare,  con  specifico   riguardo   agli   esperti
          nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; 
              c)   promuovono   la   sensibilizzazione   dei   centri
          decisionali, le  informazioni  relative  ai  posti  vacanti
          nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la
          formazione  del  personale,  con  specifico  riguardo  agli
          esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. 
              3. Il trattamento  economico  degli  esperti  nazionali
          distaccati puo' essere a carico  delle  amministrazioni  di
          provenienza, di quelle di destinazione o  essere  suddiviso
          tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
          Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o
          ente internazionale. 
              4.  Il  personale  che   presta   servizio   temporaneo
          all'estero   resta   a   tutti   gli   effetti   dipendente
          dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
          all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a
          posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali
          e verticali di  carriera  all'interno  dell'amministrazione
          pubblica.". 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di  protezione  dei  dati  personali)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003,  n.
          174. 
              La decisione della Commissione europea C(2008)6866  del
          12  novembre  2008  relativa  al  regime  applicabile  agli
          esperti nazionali distaccati e agli esperti  in  formazione
          professionale presso i servizi  della  Commissione  non  e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
          europea. 
              La decisione dell'Alto Rappresentante  dell'Unione  per
          gli affari esteri e la politica di sicurezza del  23  marzo
          2001 che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali
          distaccati presso il servizio europeo per l'azione  esterna
          e' stata pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
          europea serie C, n. 12 del 14 gennaio 2012. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
          2013, n. 62 (Regolamento recante  codice  di  comportamento
          dei dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'articolo  54  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno  2013,  n.
          129. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c)
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'  il
          seguente: 
              "Art.   32.    Collegamento    con    le    istituzioni
          internazionali,  dell'Unione  europea  e  di  altri  Stati.
          Esperti nazionali distaccati 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   favoriscono   e
          incentivano le esperienze del proprio personale  presso  le
          istituzioni  europee,  le   organizzazioni   internazionali
          nonche' gli Stati membri  dell'Unione  europea,  gli  Stati
          candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati  con  i
          quali l'Italia intrattiene rapporti di  collaborazione,  ai
          sensi della lettera c), al  fine  di  favorire  lo  scambio
          internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare
          il collegamento tra le  amministrazioni  di  provenienza  e
          quelle di destinazione. I dipendenti delle  amministrazioni
          pubbliche   possono    essere    destinati    a    prestare
          temporaneamente servizio presso: 
              a) il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio  dell'Unione
          europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli
          altri  organi  dell'Unione  europea,  incluse  le  agenzie,
          prioritariamente   in   qualita'   di   esperti   nazionali
          distaccati; 
              b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
          l'Italia aderisce; 
              c) le  amministrazioni  pubbliche  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea,  degli  Stati  candidati  all'adesione
          all'Unione  e  di  altri  Stati  con   i   quali   l'Italia
          intrattiene  rapporti  di  collaborazione,  a  seguito   di
          appositi  accordi  di   reciprocita'   stipulati   tra   le
          amministrazioni  interessate,  d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari esteri e con la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.". 
              Il  testo  dell'articolo  1,  comma   2   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.".