MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 2014, n. 166

Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse. (14G00177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-1-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2003/41/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
  Vista  la  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 aprile 2004  relativa  ai  mercati  degli  strumenti
finanziari; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
alternativi; 
  Visto  il  regolamento  648/2012  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  4  luglio  2012  sugli  strumenti  derivati  OTC,  le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; 
  Visto l'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252  recante  la
disciplina   delle   forme   pensionistiche   complementari   e,   in
particolare, l'articolo 6, comma 5-bis, che prevede che  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sentita  la  COVIP,
sono individuate le attivita' nelle quali i  fondi  pensione  possono
investire le proprie disponibilita', i criteri di investimento  nelle
varie categorie di valori mobiliari  e  le  regole  da  osservare  in
materia di conflitti di interesse; 
  Visto l'articolo 19, comma 2 del  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252; 
  Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28; 
  Visto il decreto 10 maggio  2007  n.  62,  adottato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, recante il regolamento per  l'adeguamento
delle   forme   pensionistiche   complementari   preesistenti    alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
  Sentita la COVIP; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 gennaio 2014; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota 6665 del 29 maggio 2014; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209; 
    b) «TUB»: il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
    c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
    d) «COVIP»:  la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione
istituita  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252; 
    e)  «fondi  pensione»:  le  forme  pensionistiche   complementari
iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
    f)  «fondi  pensione  preesistenti»:  i  fondi  pensione  di  cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, ad eccezione di quelli istituiti all'interno di  enti  pubblici,
anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela  del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa; 
    g)  «fondi  pensione  interni»:  i  fondi  pensione  preesistenti
istituiti all'interno di enti o societa'; 
    h) «fondi pensione dotati di soggettivita'  giuridica»:  i  fondi
pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma  1,  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
    i) «fondi pensione privi di  soggettivita'  giuridica»:  i  fondi
pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma  2,  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
    j) «fondi pensione aperti»: i  fondi  pensione  costituiti  nelle
forme di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5  dicembre
2005, n. 252; 
    k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di  controllo
ai sensi dell'articolo 23 del TUB; 
    l) «liquidita'»: gli  strumenti  del  mercato  monetario  di  cui
all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a
sei   mesi,   aventi   requisiti   di   trasferibilita'   ed   esatta
valutabilita', ivi compresi i depositi bancari a breve; 
    m)  «mercati  regolamentati»:  i  mercati  regolamentati  di  cui
all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento  Europeo  e
del Consiglio del 21 aprile  2004,  o  altri  mercati  regolamentati,
specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento
sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater,
del  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  regolarmente
funzionanti e vigilati,  per  i  quali  siano  stabiliti  criteri  di
accesso  e  di  funzionamento  non   discriminatorio,   obblighi   di
informativa iniziale e continuativi nonche' regole in tema  di  abusi
di mercato; 
    n) «organismi di investimento collettivo del  risparmio  (OICR)»:
gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, lettera k) del TUF; 
    o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia  di  organismi
d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  (OICVM),  e  delle
relative disposizioni di attuazione; 
    p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli  OICR  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF; 
    q)   «OICR   alternativi   italiani   riservati   (FIA   italiani
riservati)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  m-quater)
del TUF; 
    r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera m-quinquies) del TUF; 
    s) «OICR alternativi non UE  (FIA  non  UE)»:  gli  OICR  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF; 
    t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1,
lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF; 
    u) «derivati»: gli strumenti finanziari di  cui  all'articolo  1,
comma 3, del TUF; ((1)) 
    v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettere a),  b)  e  c)  e  comma  4  del  TUF,  diversi  dai
derivati.((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129,  come  modificato  dal  D.Lgs.  25
novembre 2019, n. 165,  ha  disposto  (con  l'art.  9,  comma  3-bis,
lettera a)) che "la definizione di "derivati" contenuta nell'articolo
1, comma 1,  lettera  u)  deve  intendersi  riferita  agli  strumenti
finanziari previsti dall'articolo 1,  comma  2-ter)  lettera  a)  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3-bis, lettera b)) che "la
definizione di  "strumenti  finanziari"  contenuta  nell'articolo  1,
comma  1,  lettera  v)  deve  intendersi  riferita   agli   strumenti
finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n.  58,  purche'  diversi  dai  derivati  e  con
esclusione  degli  strumenti  finanziari  previsti  dall'Allegato  I,
Sezione C, numero (11) del medesimo decreto".