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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 29 agosto 2014, n. 159

Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonchè per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa. (14G00172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015
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Testo in vigore dal:  1-1-2015

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE,
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 7 novembre 1995, n. 593 recante «Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottolineatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l'articolo 12, comma 20;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2014, riscontrata con nota n. 7889 dell'11 agosto 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1995, n. 593 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «divulgazione» e, all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «divulgate» sono inserite le seguenti: «, anche su supporto digitale,»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole «le date del 31 marzo e del 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «il 31 marzo»;
c) all'articolo 3, comma 2 le parole «, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401», sono soppresse;
d) all'articolo 4, comma 2, le parole «, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana,», sono soppresse;
e) all'articolo 4, comma 4, le parole «due mesi dalle date» sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni dalla data»;
f) all'articolo 4, comma 5, il primo periodo e, al secondo periodo, le parole «nonché del parere della commissione» sono soppressi e, al secondo periodo, dopo la parola «generali» sono inserite le seguenti: «, di cui al comma 2»;
g) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'avvenuta concessione»;
h) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «La relazione di cui al comma 1 è inviata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 è il seguente:
«Art. 20 (Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero). - 1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:
a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profilo corsi di lingua e cultura italiana;
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.
4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.
5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre 1995, n. 593 (Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1996, n. 141.
- Il testo dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è il seguente:
«20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.».
- Il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto ministeriale 7 novembre 1995, n. 593, come modificati dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento). - 1.
I premi e i contributi per la divulgazione, anche su supporto digitale, del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, hanno la finalità di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero. Le opere a favore delle quali possono essere concessi i premi e i contributi suddetti devono contribuire al raggiungimento delle suddette finalità ed essere in lingua straniera, salvo le antologie di letteratura e di saggistica italiane prodotte all'estero nonché i dizionari dalla lingua italiana in lingua straniera e viceversa.
2. I premi possono essere concessi soltanto per opere che siano state divulgate, anche su supporto digitale, tradotte, prodotte, doppiate e sottotitolate in data non antecedente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui vengono disposti i relativi finanziamenti. Nei primi due anni in cui sono erogati i premi ed i contributi, il termine predetto è riferito all'anno di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3. I contributi possono essere concessi solo ad opere da divulgare, tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare.
«Art. 2 (Modalità di presentazione delle domande). - 1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1 sono presentate da editori, traduttori, imprese di produzione, doppiaggio e sottotitolatura, imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in Italia che all'estero, entro il 31 marzo di ogni anno alle ambasciate d'Italia nel Paese cui l'iniziativa si riferisce, tramite gli istituti italiani di cultura competenti per territorio, laddove esistenti, che formulano le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite all'idoneità delle iniziative proposte a promuovere la cultura italiana nel territorio di propria competenza. In caso di opere diffuse o da diffondere in più Paesi, la domanda deve essere inviata - per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente per territorio, se esistente - all'ambasciata operante nel Paese nel quale l'opera ha avuto o si prevede che abbia maggiore diffusione, con l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa è stata o si prevede sarà diffusa.
2. Le domande devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad illustrare l'opera oggetto della richiesta di premio o di contributo e, nel caso di richiesta di contributo devono essere corredate altresì da un progetto riguardante la sua utilizzazione nonché da una relazione sui modi di utilizzazione di contributi eventualmente ricevuti in precedenza ai sensi del presente regolamento.
3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora il primo termine utile per la presentazione delle domande di cui al comma 1 venga a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data, le domande stesse possono essere presentate entro tale ultimo termine.
Art. 3 (Limiti di attribuzione dei premi e dei contributi). - 1. I premi ed i contributi di cui all'art. 1 sono disposti a favore dello stesso beneficiario per non più di tre anni nel corso di un decennio e per un ammontare della singola erogazione non superiore di regola al 20 per cento del complessivo stanziamento sul cap. 2692 relativo all'esercizio finanziario di competenza. Tale limite non si applica nei casi in cui nella propria domanda il richiedente prospetti già un piano articolato di iniziative da realizzare in un arco di tempo superiore ai tre anni.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati, oltre che nell'ipotesi già prevista nel precedente comma, per iniziative di particolare rilievo.
Art. 4 (Istruttoria delle richieste e attribuzione dei premi e contributi). - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di attribuzione dei premi e dei contributi deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di inizio del medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero degli affari esteri predetermina i criteri generali per l'attribuzione dei premi e dei contributi.
3. La rappresentanza diplomatica competente per territorio provvede all'istruttoria delle domande presentate e formula le proprie proposte anche sulla base del parere espresso dagli istituti italiani di cultura, laddove esistenti avuto riguardo alla idoneità delle opere oggetto di esame a diffondere la cultura e la lingua italiane all'estero in particolare nell'ambiente cui sono destinate.
4. Tutte le domande e le proposte delle rappresentanze diplomatiche sono trasmesse al Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
5. Sulla base dei criteri generali, di cui al comma 2, il Ministero degli affari esteri approva entro i successivi trenta giorni un piano di attribuzione dei premi e dei contributi, dandone comunicazione agli interessati per il tramite degli istituti italiani di cultura o, in mancanza, delle rappresentanze diplomatiche che hanno trasmesso le richieste accolte.
6. Non possono essere prese in considerazione domande per opere che abbiano già concorso all'assegnazione di premi o contributi di cui al presente regolamento in altri esercizi finanziari, salvo i casi nei quali la rappresentanza diplomatica competente abbia fatto stato di una modifica della situazione locale che ne giustifichi il riesame.
Art. 5 (Erogazione dei premi e dei contributi). - 1.
L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure di cui all'art. 4 è disposta dal Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del piano di attribuzione.
2. L'erogazione dei contributi attribuiti con le procedure di cui all'art. 4 è disposta dal Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dall'acquisizione da parte del Ministero stesso di idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata. Tale documentazione è fornita dai beneficiari all'Istituto italiano di cultura o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica alla quale era stata in precedenza trasmessa la richiesta di premio o contributo. I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro tre anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'avvenuta concessione.
3. L'erogazione dei premi e dei contributi disposti con le procedure di cui ai commi 2 e 3 è effettuata dal Ministero degli affari esteri con ordinativi diretti a favore dei beneficiari. In caso di beneficiari residenti all'estero, tali ordinativi sono accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio o, qualora non operi in loco un Istituto italiano di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel regolamento di concessione del premio o del contributo, presso la rappresentanza diplomatica competente per territorio.
Art. 6 (Verifiche successive dell'efficacia degli interventi). - 1. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'art. 1 redige, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno in cui è stato versato il premio o il contributo, una relazione sull'utilizzazione della somma concessa, in rapporto alla situazione relativa alla diffusione della cultura italiana nel territorio di loro competenza. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti in Italia per le quali la proposta di premio o contributo sia stata da essi trasmessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
2. La relazione di cui al comma 1 è inviata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».