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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2014, n. 148

Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. (14G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2014
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vigente al 08/09/2024
Testo in vigore dal: 6-11-2014
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme per  favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti», come  modificata  dall'articolo
3-bis del decreto-legge  1°  luglio  2013,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e  dall'articolo  7,
comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto, in particolare, l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000,  n.
193, e  successive  modificazioni,  che  dispone  la  concessione  di
crediti di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche
ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla  detenzione,
o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4 della legge 22 giugno 2000,  n.
193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del  Ministro  della
giustizia emanato di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione  economica  e  con  il  Ministro  del  finanze,   sono
determinate le modalita'  e  l'entita'  delle  agevolazioni  e  degli
sgravi concessi alle  imprese  che  assumono  lavoratori  detenuti  o
internati o che svolgono  attivita'  formativa  nei  confronti  degli
stessi; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante  «Disciplina  delle
cooperative sociali», ed, in particolare, l'articolo 4, comma  3-bis,
il quale prevede che ogni due anni, con decreto  del  Ministro  della
giustizia emanato  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, e' individuata  la  misura
percentuale  della  riduzione  delle   aliquote   complessive   della
contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria  previdenziale   ed
assistenziale dovute dalle cooperative  sociali,  relativamente  alle
retribuzioni corrisposte alle  persone  detenute  o  internate  negli
istituti penitenziari, agli ex degenti  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate o internate  ammesse  al  lavoro
esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative  della  liberta'»,  ed,  in  particolare,  gli
articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230,   recante   «Regolamento    recante    norme    sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative  della  liberta'»
ed, in particolare, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; 
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni»; 
  Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato»; 
  Considerato  il  ruolo  primario  del  lavoro  nell'attuazione  del
trattamento  penitenziario  finalizzato  alla  rieducazione   ed   al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
che, al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei
crediti d'imposta  agevolativi  e  per  accelerare  le  procedure  di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi,  prevede  che
l'Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti
al recupero, i dati relativi ai  crediti  utilizzati  in  diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Attesa l'opportunita' di individuare  misure  idonee  a  promuovere
l'occupazione  dei  detenuti  e  di  favorire  l'organizzazione   dei
lavoratori all'interno degli istituti penitenziari; 
  Visto l'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, che fissa in
euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa  per  la  concessione  dei
previsti sgravi e agevolazioni; 
  Visto l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99, che, a decorrere dall'anno 2014, incrementa l'autorizzazione alla
spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000,  n.
193, di euro 5,5 milioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
febbraio 2013, adottato in attuazione  dell'articolo  1,  comma  270,
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  il  quale  dispone  che,
nell'ambito delle risorse  per  l'anno  2013,  di  cui  all'elenco  3
allegato alla legge, la somma di 16 milioni di euro sia destinata  al
Ministero della giustizia per la voce «Norme per favorire l'attivita'
lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge  22  giugno
2000, n. 193»; 
  Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
che estende all'intero anno 2013 l'ammontare massimo dei  crediti  di
imposta mensili concessi a  norma  dell'articolo  3  della  legge  22
giugno 2000, n. 193; 
  Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
che proroga per un periodo massimo di sei  mesi,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del decreto, il termine per l'adozione, per
l'anno 2013, dei decreti ministeriali, previsti dall'articolo 4 della
legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall'articolo 4, comma  3-bis,  della
legge 8 novembre 1991, n. 381; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   adottare   un   unitario   decreto
ministeriale   in   luogo   dei   distinti   provvedimenti   previsti
dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193,  e  dall'articolo
4,  comma  3-bis,  della  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  stante
l'omogeneita' della materia, attinente alle agevolazioni alle imprese
che assumono  lavoratori  in  esecuzione  di  pena  o  di  misura  di
sicurezza detentive; 
  Ritenuta, altresi', l'opportunita' di differenziare la misura delle
agevolazioni in ragione delle  risorse  finanziarie  a  disposizione,
pari a complessivi euro 20.648.112,00  per  l'anno  2013  e  ad  euro
10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  5
dicembre 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota 3 luglio 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Credito di imposta per assunzioni 
                     di detenuti o di internati 
 
  1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori detenuti o  internati,  anche  ammessi  al  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354, e successive modificazioni, e' concesso un  credito  di  imposta
per ogni  lavoratore  assunto,  e  nei  limiti  del  costo  per  esso
sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura  proporzionale
alle giornate di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura  di
euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino  all'adozione
di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma  1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati
precedentemente al  1°  gennaio  2013  e  non  ancora  utilizzati  in
compensazione, si applicano  le  disposizioni  regolamentari  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a  trenta
giorni,  lavoratori  semiliberi  provenienti   dalla   detenzione   o
internati semiliberi e' concesso  un  credito  di  imposta  per  ogni
lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto,  nella
misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate  di
lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014
e fino all'adozione  di  un  nuovo  decreto  ministeriale,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 22  giugno  2000,  n.  193,  il
credito di imposta e' concesso nella misura di euro 300. 
  3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto  di
lavoro a tempo  parziale,  il  credito  d'imposta  spetta  in  misura
proporzionale alle ore prestate. 
  4. La presente disposizione si  applica,  alle  stesse  condizioni,
anche ai rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1°  gennaio
2013 e che proseguono per un periodo non inferiore  a  trenta  giorni
successivamente al 1° gennaio 2013. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dei commi  3  e  4  dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di regolamento", sono adottati previo  parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. - 4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della  legge
          22 giugno 2000, n.  193  (Norme  per  favorire  l'attivita'
          lavorativa dei detenuti): 
              «Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo
          di  tempo  non  inferiore  ai  trenta  giorni,   lavoratori
          detenuti  o  internati,  anche  quelli  ammessi  al  lavoro
          all'esterno ai sensi dell'art. 21  della  legge  26  luglio
          1975, n. 354, e successive modificazioni,  o  che  svolgono
          effettivamente attivita' formative nei loro  confronti,  e'
          concesso un credito di imposta mensile nella misura massima
          di settecento euro per ogni lavoratore assunto. 
              2. Alle imprese che assumono, per un periodo  di  tempo
          non  inferiore  ai  trenta  giorni,   detenuti   semiliberi
          provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente
          attivita' formative nei  loro  confronti,  e'  concesso  un
          credito  d'imposta  mensile   nella   misura   massima   di
          trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 
              3. I crediti d'imposta di cui  ai  commi  1  e  2  sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e successive modificazioni, e si applicano per  un  periodo
          di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato  di
          detenzione  per  i  detenuti   ed   internati   che   hanno
          beneficiato di misure alternative  alla  detenzione  o  del
          lavoro all'esterno ai sensi dell'art.  21  della  legge  26
          luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  e  di
          ventiquattro mesi per i detenuti ed internati  che  non  ne
          hanno beneficiato.». 
              «Art.  4.  -  1.  Le   modalita'   ed   entita'   delle
          agevolazioni  e  degli  sgravi  di  cui  all'art.  3   sono
          determinate   annualmente,   nei   limiti   delle   risorse
          finanziarie di cui all'art. 6,  con  apposito  decreto  del
          Ministro della giustizia da emanare,  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e con il Ministro  delle  finanze,  entro  il  31
          maggio di ogni anno. Lo schema di decreto e' trasmesso alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  da   parte   delle
          competenti Commissioni parlamentari.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          esecuzione della pena): 
              «Art. 3-bis (Misure per favorire l'attivita' lavorativa
          dei detenuti ed internati). - 1. All'art. 4,  comma  3-bis,
          della legge 8 novembre 1991, n. 381,  l'ultimo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al
          presente comma si applicano per un periodo successivo  alla
          cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i
          detenuti ed  internati  che  hanno  beneficiato  di  misure
          alternative alla detenzione o  del  lavoro  all'esterno  ai
          sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni, e  di  ventiquattro  mesi  per  i
          detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".». 
              2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo
          di  tempo  non  inferiore  ai  trenta  giorni,   lavoratori
          detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi
          dell'art.  21  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni,  o  che  svolgono  effettivamente
          attivita' formative nei  loro  confronti,  e'  concesso  un
          credito  d'imposta  mensile   nella   misura   massima   di
          settecento euro per ogni lavoratore assunto. 
              2. Alle imprese che assumono, per un periodo  di  tempo
          non  inferiore  ai  trenta  giorni,   detenuti   semiliberi
          provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente
          attivita' formative nei  loro  confronti,  e'  concesso  un
          credito  d'imposta  mensile   nella   misura   massima   di
          trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 
              3. I crediti d'imposta di cui  ai  commi  1  e  2  sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e successive modificazioni, e si applicano per  un  periodo
          di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato  di
          detenzione  per  i  detenuti   ed   internati   che   hanno
          beneficiato di misure alternative  alla  detenzione  o  del
          lavoro all'esterno ai sensi dell'art.  21  della  legge  26
          luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  e  di
          ventiquattro mesi per i detenuti ed internati  che  non  ne
          hanno beneficiato.»; 
                b) all'art. 4, comma 1, le parole: "sulla base  delle
          risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti  delle
          risorse".». 
              - Si riporta il testo  del  comma  8  dell'art.  7  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle pubbliche amministrazioni): 
              «Art.  7  (Disposizioni  in  materia  di   collocamento
          obbligatorio, di commissioni  mediche  dell'amministrazione
          della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche'  di
          interpretazione autentica). - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. -
          7. (Omissis). 
              8. Il comma 1 dell'art. 3, della legge 22 giugno  2000,
          n.  193,  e  successive  modificazioni  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "1. Alle imprese che assumono, per un periodo di  tempo
          non inferiore  ai  trenta  giorni,  lavoratori  detenuti  o
          internati, anche quelli ammessi al  lavoro  all'esterno  ai
          sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni,  o  che  svolgono  effettivamente
          attivita' formative nei  loro  confronti,  e'  concesso  un
          credito  di  imposta  mensile  nella  misura   massima   di
          settecento euro per ogni lavoratore assunto.". 
              9. - 9-bis. -  9-ter.  -  9-quater.  -  9-quinquies.  -
          9-sexies. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  21  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'): 
              «Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I  detenuti  e  gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni idonee a garantire l'attuazione  positiva  degli
          scopi previsti dall'art. 15.  Tuttavia,  se  si  tratta  di
          persona condannata alla pena della reclusione per  uno  dei
          delitti indicati nei commi 1, 1-ter  e  1-quater  dell'art.
          4-bis, l'assegnazione al  lavoro  all'esterno  puo'  essere
          disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
          comunque, di non  oltre  cinque  anni.  Nei  confronti  dei
          condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire  dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni. 
              2. I detenuti  e  gli  internati  assegnati  al  lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria  per  motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno   previa   autorizzazione   della    competente
          autorita' giudiziaria. 
              3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro  deve
          svolgersi  sotto  il  diretto  controllo  della   direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale. 
              4. Per ciascun condannato o internato il  provvedimento
          di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo  dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
          dell'art.  20  si  applicano  anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati  ammessi  a  frequentare  corsi   di   formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 
              4-ter. I detenuti e  gli  internati  di  norma  possono
          essere assegnati a prestare la propria attivita'  a  titolo
          volontario e  gratuito,  tenendo  conto  anche  delle  loro
          specifiche  professionalita'   e   attitudini   lavorative,
          nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in  favore
          della  collettivita'  da  svolgere  presso  lo  Stato,   le
          regioni, le province, i comuni, le  comunita'  montane,  le
          unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
          o  organizzazioni,  anche  internazionali,  di   assistenza
          sociale, sanitaria e di  volontariato.  I  detenuti  e  gli
          internati possono essere inoltre assegnati  a  prestare  la
          propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
          delle famiglie delle vittime dei reati  da  loro  commessi.
          L'attivita' e' in ogni caso svolta con  modalita'  che  non
          pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
          e di salute dei detenuti e degli  internati.  Sono  esclusi
          dalle previsioni  del  presente  comma  i  detenuti  e  gli
          internati per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice
          penale  e  per  i  delitti   commessi   avvalendosi   delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste.
          Si applicano, in quanto compatibili, le modalita'  previste
          nell'art. 54 del decreto legislativo  28  agosto  2000,  n.
          274.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 4 della
          legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
          sociali): 
              «Art.  4  (Persone  svantaggiate).  -  1.  -  2.  -  3.
          (Omissis). 
              3-bis. Le aliquote di cui  al  comma  3,  dovute  dalle
          cooperative   sociali   relativamente   alle   retribuzioni
          corrisposte  alle  persone  detenute  o   internate   negli
          istituti  penitenziari,  agli  ex   degenti   di   ospedali
          psichiatrici  giudiziari  e  alle  persone   condannate   e
          internate ammesse al lavoro esterno ai sensi  dell'art.  21
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni,  sono  ridotte  nella   misura   percentuale
          individuata ogni due anni con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
          contributivi di cui al presente comma si applicano  per  un
          periodo  successivo  alla   cessazione   dello   stato   di
          detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
          hanno beneficiato di misure alternative alla  detenzione  o
          del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26
          luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  e  di
          ventiquattro mesi per i detenuti ed internati  che  non  ne
          hanno beneficiato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 20-bis, 21, 48
          e 50 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono
          essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
          degli internati al lavoro e la loro partecipazione a  corsi
          di formazione professionale. A  tal  fine,  possono  essere
          istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
          imprese pubbliche o  private  e  possono  essere  istituiti
          corsi di formazione professionale organizzati e  svolti  da
          aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate
          con la regione. 
              Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo  ed
          e' remunerato. 
              Il lavoro e' obbligatorio per  i  condannati  e  per  i
          sottoposti alle misure di sicurezza della colonia  agricola
          e della casa di lavoro. 
              I sottoposti alle misure di  sicurezza  della  casa  di
          cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario
          possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
          finalita' terapeutiche. 
              L'organizzazione e i metodi  del  lavoro  penitenziario
          devono riflettere quelli del lavoro nella  societa'  libera
          al fine di  far  acquisire  ai  soggetti  una  preparazione
          professionale adeguata alle normali  condizioni  lavorative
          per agevolarne il reinserimento sociale. 
              Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve  tener
          conto  esclusivamente  dell'anzianita'  di   disoccupazione
          durante lo stato  di  detenzione  o  di  internamento,  dei
          carichi familiari, della  professionalita',  nonche'  delle
          precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui
          essi   potranno   dedicarsi   dopo   la   dimissione,   con
          l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al  regime
          di sorveglianza particolare di cui  all'art.  14-bis  della
          presente legge. 
              Il collocamento  al  lavoro  da  svolgersi  all'interno
          dell'istituto avviene nel rispetto di  graduatorie  fissate
          in due apposite liste, delle quali una generica  e  l'altra
          per qualifica o mestiere. 
              Per la formazione delle graduatorie  all'interno  delle
          liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per  il
          collocamento,  e'  istituita,  presso  ogni  istituto,  una
          commissione composta dal direttore, da un  appartenente  al
          ruolo degli ispettori o dei  sovrintendenti  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale
          educativo,   eletti   all'interno   della   categoria    di
          appartenenza, da un rappresentante unitariamente  designato
          dalle organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative  sul
          piano  nazionale,  da  un  rappresentante  designato  dalla
          commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
          competente e  da  un  rappresentante  delle  organizzazioni
          sindacali territoriali. 
              Alle riunioni della commissione partecipa senza  potere
          deliberativo  un  rappresentante  dei  detenuti   e   degli
          internati, designato per  sorteggio  secondo  le  modalita'
          indicate nel regolamento interno dell'istituto. 
              Per ogni componente viene indicato un supplente  eletto
          o designato secondo i criteri in precedenza indicati. 
              Al  lavoro  all'esterno  si  applicano  la   disciplina
          generale sul collocamento ordinario  ed  agricolo,  nonche'
          l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
              Per tutto quanto non previsto dal presente articolo  si
          applica la disciplina generale sul collocamento. 
              Le   amministrazioni    penitenziarie,    centrali    e
          periferiche, stipulano apposite  convenzioni  con  soggetti
          pubblici o privati  o  cooperative  sociali  interessati  a
          fornire a detenuti o internati opportunita' di  lavoro.  Le
          convenzioni  disciplinano  l'oggetto  e  le  condizioni  di
          svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione  e  il
          trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza
          pubblica. 
              Le direzioni degli  istituti  penitenziari,  in  deroga
          alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle
          di contabilita' speciale,  possono,  previa  autorizzazione
          del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti  delle
          lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o  anche  inferiore
          al loro costo, tenuto  conto,  per  quanto  possibile,  dei
          prezzi praticati per prodotti  corrispondenti  nel  mercato
          all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto. 
              I detenuti e  gli  internati  che  mostrino  attitudini
          artigianali,  culturali   o   artistiche   possono   essere
          esonerati  dal  lavoro  ordinario  ed  essere  ammessi   ad
          esercitare,  per  proprio  conto,  attivita'   artigianali,
          intellettuali o artistiche. 
              I  soggetti  che  non  abbiano  sufficienti  cognizioni
          tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. 
              La  durata  delle  prestazioni  lavorative   non   puo'
          superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in  materia
          di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti  il
          riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
          detenuti e  agli  internati  che  frequentano  i  corsi  di
          formazione  professionale  di  cui  al   comma   primo   e'
          garantita, nei  limiti  degli  stanziamenti  regionali,  la
          tutela assicurativa e  ogni  altra  tutela  prevista  dalle
          disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. 
              Agli effetti della presente legge, per la  costituzione
          e  lo  svolgimento  di  rapporti  di  lavoro  nonche'   per
          l'assunzione della  qualita'  di  socio  nelle  cooperative
          sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,  non  si
          applicano le incapacita' derivanti  da  condanne  penali  o
          civili. 
              Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia  e
          giustizia trasmette al Parlamento una  analitica  relazione
          circa lo stato di attuazione delle  disposizioni  di  legge
          relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.». 
              «Art. 20-bis (Modalita' di organizzazione del  lavoro).
          -  1.  Il   provveditore   regionale   dell'Amministrazione
          penitenziaria puo'  affidare,  con  contratto  d'opera,  la
          direzione tecnica  delle  lavorazioni  a  persone  estranee
          all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la
          specifica formazione dei responsabili delle  lavorazioni  e
          concorrono alla qualificazione professionale dei  detenuti,
          d'intesa con la regione. Possono essere inoltre  istituite,
          a titolo sperimentale, nuove lavorazioni,  avvalendosi,  se
          necessario, dei servizi prestati  da  imprese  pubbliche  o
          private ed acquistando le relative progettazioni. 
              2.    L'Amministrazione     penitenziaria,     inoltre,
          applicando, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui
          all'undicesimo comma dell'art. 20, promuove la vendita  dei
          prodotti delle  lavorazioni  penitenziarie  anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare con imprese  pubbliche  o
          private, che abbiano  una  propria  rete  di  distribuzione
          commerciale. 
              3. Previo  assenso  della  direzione  dell'istituto,  i
          privati  che  commissionano  forniture  all'Amministrazione
          penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilita'
          generale dello Stato e a quelle di  contabilita'  speciale,
          effettuare  pagamenti  differiti,  secondo  gli  usi  e  le
          consuetudini vigenti. 
              4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n.
          971, e l'art. 611 delle disposizioni  approvate  con  regio
          decreto 16 maggio 1920, n. 1908.». 
              «Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I  detenuti  e  gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni idonee a garantire l'attuazione  positiva  degli
          scopi previsti dall'art. 15.  Tuttavia,  se  si  tratta  di
          persona condannata alla pena della reclusione per  uno  dei
          delitti indicati nei commi 1, 1-ter  e  1-quater  dell'art.
          4-bis, l'assegnazione al  lavoro  all'esterno  puo'  essere
          disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
          comunque, di non  oltre  cinque  anni.  Nei  confronti  dei
          condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire  dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni. 
              2. I detenuti  e  gli  internati  assegnati  al  lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria  per  motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno   previa   autorizzazione   della    competente
          autorita' giudiziaria. 
              3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro  deve
          svolgersi  sotto  il  diretto  controllo  della   direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale. 
              4. Per ciascun condannato o internato il  provvedimento
          di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo  dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
          dell'art.  20  si  applicano  anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati  ammessi  a  frequentare  corsi   di   formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 
              4-ter. I detenuti e  gli  internati  di  norma  possono
          essere assegnati a prestare la propria attivita'  a  titolo
          volontario e  gratuito,  tenendo  conto  anche  delle  loro
          specifiche  professionalita'   e   attitudini   lavorative,
          nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in  favore
          della  collettivita'  da  svolgere  presso  lo  Stato,   le
          regioni, le province, i comuni, le  comunita'  montane,  le
          unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
          o  organizzazioni,  anche  internazionali,  di   assistenza
          sociale, sanitaria e di  volontariato.  I  detenuti  e  gli
          internati possono essere inoltre assegnati  a  prestare  la
          propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
          delle famiglie delle vittime dei reati  da  loro  commessi.
          L'attivita' e' in ogni caso svolta con  modalita'  che  non
          pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
          e di salute dei detenuti e degli  internati.  Sono  esclusi
          dalle previsioni  del  presente  comma  i  detenuti  e  gli
          internati per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice
          penale  e  per  i  delitti   commessi   avvalendosi   delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste.
          Si applicano, in quanto compatibili, le modalita'  previste
          nell'art. 54 del decreto legislativo  28  agosto  2000,  n.
          274.». 
              «Art. 48 (Regime  di  semiliberta').  -  Il  regime  di
          semiliberta' consiste nella  concessione  al  condannato  e
          all'internato  di  trascorrere  parte  del   giorno   fuori
          dell'istituto  per  partecipare  ad  attivita'  lavorative,
          istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. 
              I condannati e  gli  internati  ammessi  al  regime  di
          semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite
          sezioni autonome di istituti  ordinari  e  indossano  abiti
          civili.». 
              «Art. 50 (Ammissione alla semiliberta'). -  1.  Possono
          essere  espiate  in  regime   di   semiliberta'   la   pena
          dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei
          mesi, se il condannato non e' affidato in prova al servizio
          sociale. 
              2. Fuori dei casi previsti dal comma 1,  il  condannato
          puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo
          l'espiazione di almeno  meta'  della  pena  ovvero,  se  si
          tratta di condannato per taluno dei  delitti  indicati  nei
          commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis,  di  almeno  due
          terzi di essa. L'internato puo'  esservi  ammesso  in  ogni
          tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano
          i  presupposti  per  l'affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale, il condannato  per  un  reato  diverso  da  quelli
          indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis puo' essere ammesso al
          regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta'
          della pena. 
              3. Per il computo della durata delle pene non si  tiene
          conto  della  pena  pecuniaria  inflitta  congiuntamente  a
          quella detentiva. 
              4. L'ammissione al regime di semiliberta'  e'  disposta
          in  relazione  ai  progressi   compiuti   nel   corso   del
          trattamento, quando vi sono le condizioni per  un  graduale
          reinserimento del soggetto nella societa'. 
              5. Il condannato all'ergastolo puo' essere  ammesso  al
          regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni
          di pena. 
              6. Nei casi previsti dal comma 1, se il  condannato  ha
          dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella  vita
          sociale, la  semiliberta'  puo'  essere  altresi'  disposta
          successivamente all'inizio dell'esecuzione della  pena.  Si
          applica l'art. 47, comma 4, in quanto compatibile. 
              7.  Se  l'ammissione  alla  semiliberta'  riguarda  una
          detenuta madre di un figlio di eta' inferiore a  tre  anni,
          essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta'
          di cui  all'ultimo  comma  dell'art.  92  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 47,  48,  49,  50,
          51, 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica  30
          giugno   2000,   n.   230   (Regolamento   recante    norme
          sull'ordinamento penitenziario e sulle misure  privative  e
          limitative della liberta'): 
              «Art.  47  (Organizzazione  del  lavoro).   -   1.   Le
          lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia  all'esterno
          dell'istituto, possono essere organizzate e  gestite  dalle
          direzioni degli istituti, secondo le  linee  programmatiche
          determinate dai provveditorati. Allo  stesso  modo  possono
          essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private
          e, in  particolare,  da  imprese  cooperative  sociali,  in
          locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra
          la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che
          regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente  in
          comodato, dei locali e delle  attrezzature  gia'  esistenti
          negli  istituti,   nonche'   le   modalita'   di   addebito
          all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della
          attivita' produttiva. I detenuti e internati  che  prestano
          la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto  al
          rapporto di  lavoro,  direttamente  dalle  imprese  che  le
          gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a  versare  alla
          direzione  dell'istituto,   la   retribuzione   dovuta   al
          lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e
          l'importo degli eventuali assegni per il nucleo  familiare,
          sulla base della documentazione inviata dalla direzione.  I
          datori  di  lavoro   devono   dimostrare   alla   direzione
          l'adempimento   degli   obblighi   relativi   alla   tutela
          assicurativa e previdenziale. 
              2.   Le   lavorazioni   interne   dell'istituto,   sono
          organizzate, in quanto possibile, in  locali  esterni  alle
          sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione
          dei pasti durante l'orario di lavoro. 
              3. Le convenzioni di cui al  comma  1,  particolarmente
          con cooperative sociali, possono  anche  avere  ad  oggetto
          servizi interni, come quello di somministrazione del vitto,
          di pulizia e di manutenzione dei fabbricati. 
              4. L'amministrazione penitenziaria,  deve,  di  regola,
          utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di
          vestiario e corredo, nonche' per le forniture di  arredi  e
          quant'altro necessario negli istituti.  Gli  ordinativi  di
          lavoro  fra  gli  istituti  non  implicano  alcun  rapporto
          economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte
          del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  o  del
          provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza,
          la  fondatezza  della  richiesta  e  la   possibilita'   di
          produzione dei beni necessari, presso l'istituto  al  quale
          l'ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture
          suindicate a imprese esterne, si giustifica soltanto quando
          vi sia una  significativa  convenienza  economica,  per  la
          valutazione della quale si deve tenere  conto  anche  della
          funzione   essenziale   di   attuazione   del   trattamento
          penitenziario alla quale devono  assolvere  le  lavorazioni
          penitenziarie. 
              5.   La   produzione   e'   destinata   a   soddisfare,
          nell'ordine,     le      commesse      dell'amministrazione
          penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti
          pubblici e di privati. 
              6. Le commesse di lavoro  delle  amministrazioni  dello
          Stato  e  degli  enti   pubblici   sono   distribuite   dal
          Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che a  tal
          fine   tiene   gli   opportuni   contatti   anche   con   i
          Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere
          direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati. 
              7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o
          private, puo' essere convenuto che il committente  fornisca
          materie  prime  e  accessorie,  attrezzature  e   personale
          tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al
          fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente
          prezzo dei prodotti. 
              8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire  la
          capacita' di mano d'opera delle lavorazioni  penitenziarie,
          l'amministrazione, previa  analisi  delle  possibilita'  di
          assorbimento  del  mercato,  puo'  organizzare  e   gestire
          lavorazioni dirette alla produzione  di  determinati  beni,
          che vengono offerti in libera  vendita  anche  a  mezzo  di
          imprese pubbliche. 
              9. Le direzioni degli  istituti  penitenziari,  quando,
          per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati
          al lavoro, ritengono opportuno  vendere  i  prodotti  delle
          lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o  anche  inferiore
          al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'art.  20
          della legge, richiedono informazioni sui  prezzi  praticati
          per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso  della
          zona  in  cui  e'  situato  l'istituto,  alla   camera   di
          commercio,   industria,   artigianato,    agricoltura,    o
          all'ufficio tecnico erariale o all'autorita'  comunale,  al
          fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti. 
              10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione
          detenuta di ciascun istituto, sono fissati  in  un'apposita
          tabella  predisposta  dalla  direzione   e   distinta   tra
          lavorazioni  interne,  lavorazioni  esterne,   servizi   di
          istituto. Nella tabella, sono, altresi', indicati  i  posti
          di  lavoro  disponibili  all'interno  per   il   lavoro   a
          domicilio,  nonche'   i   posti   di   lavoro   disponibili
          all'esterno. La tabella e' modificata  secondo  il  variare
          della  situazione  ed   e'   approvata   dal   provveditore
          regionale. 
              11. Negli istituti per minorenni, particolare  cura  e'
          esplicata nell'organizzazione  delle  attivita'  lavorative
          per la formazione professionale.». 
              «Art.  48  (Lavoro  esterno).  -  1.  L'ammissione  dei
          condannati e  degli  internati  al  lavoro  all'esterno  e'
          disposta dalle direzioni solo  quando  ne  e'  prevista  la
          possibilita'  nel  programma  di  trattamento   e   diviene
          esecutiva solo quando il provvedimento sia stato  approvato
          dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del  quarto  comma
          dell'art. 21 della legge. 
              2. L'ammissione degli imputati al  lavoro  all'esterno,
          disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente
          autorita' giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'art.
          21  della   legge,   e'   comunicata   al   magistrato   di
          sorveglianza. 
              3.  La  direzione  dell'istituto   deve   motivare   la
          richiesta di approvazione del provvedimento o la  richiesta
          di autorizzazione  all'ammissione  al  lavoro  all'esterno,
          anche con riguardo all'opportunita' della previsione  della
          scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione. 
              4.  Il  magistrato  di   sorveglianza   o   l'autorita'
          giudiziaria procedente, a seconda dei casi,  nell'approvare
          il provvedimento di ammissione al  lavoro  all'esterno  del
          condannato o internato o nell'autorizzare  l'ammissione  al
          lavoro all'esterno dell'imputato,  deve  tenere  conto  del
          tipo di reato, della durata, effettiva  o  prevista,  della
          misura privativa della liberta' e della  residua  parte  di
          essa, nonche' dell'esigenza di prevenire  il  pericolo  che
          l'ammesso al lavoro all'esterno commetti altri reati. 
              5.  I  detenuti  e  gli  internati  ammessi  al  lavoro
          all'esterno indossano abiti civili;  ad  essi  non  possono
          essere imposte manette. 
              6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi  al
          lavoro all'esterno, qualora  sia  ritenuta  necessaria  per
          motivi di sicurezza, e' effettuata dal personale del  Corpo
          di polizia penitenziaria, con le modalita' stabilite  dalla
          direzione dell'istituto. Il personale del Corpo di  polizia
          penitenziaria,   specificamente   comandato,   nonche'   il
          personale  della  polizia  di   Stato   e   dell'Arma   dei
          carabinieri,  possono  effettuare  controlli  del  detenuto
          durante il lavoro all'esterno. 
              7. L'accompagnamento dei minori  ai  luoghi  di  lavoro
          esterno, qualora sia  ritenuto  necessario  per  motivi  di
          sicurezza,   puo'   essere    effettuato    da    personale
          dell'amministrazione  penitenziaria  appartenente  a   ogni
          qualifica. 
              8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti  e
          degli internati  ai  lavori  all'esterno,  il  Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria,  ricerca,  nell'ambito
          della disciplina vigente, forme di  collaborazione  con  le
          autorita' competenti. 
              9. Il provveditore  regionale  impartisce  disposizioni
          alle direzioni degli istituti dipendenti  per  favorire  la
          piena  occupazione  dei   posti   di   lavoro   disponibili
          all'esterno. 
              10. I datori di lavoro dei detenuti o  internati,  sono
          tenuti  a  versare,  alla   direzione   dell'istituto,   la
          retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle  leggi
          vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo  degli  eventuali
          assegni  per  il  nucleo  familiare,   sulla   base   della
          documentazione inviata alla direzione. I datori  di  lavoro
          devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli
          obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale. 
              11. I  detenuti  e  gli  internati  ammessi  al  lavoro
          all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori
          liberi,  con  le  sole  limitazioni  che  conseguono   agli
          obblighi inerenti  alla  esecuzione  della  misura  privata
          della liberta'. 
              12.  L'ammissione  al  lavoro   all'esterno,   per   lo
          svolgimento di lavoro autonomo, puo' essere  disposta,  ove
          sussistano le condizioni, di cui al primo  comma  dell'art.
          21 della legge, solo se trattasi di attivita'  regolarmente
          autorizzata  dagli  organi  competenti  ed  il  detenuto  o
          l'internato dimostri di possedere le attitudini  necessarie
          e si possa dedicare ad essa con impegno  professionale.  Il
          detenuto o l'internato e' tenuto a versare  alla  direzione
          dell'istituto  l'utile  finanziario  derivante  dal  lavoro
          autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi,
          ai sensi del primo comma dell'art. 24 della legge. 
              13.  Nel  provvedimento  di  assegnazione   al   lavoro
          all'esterno  senza  scorta,  devono  essere   indicate   le
          prescrizioni che il detenuto o  internato  deve  impegnarsi
          per iscritto a rispettare durante il tempo  da  trascorrere
          fuori dall'istituto, nonche' quelle relative agli orari  di
          uscita e di rientro, tenuto anche conto della  esigenza  di
          consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti  con
          la  famiglia,  secondo  le  indicazioni  del  programma  di
          trattamento.  Inoltre,  l'orario  di  rientro  deve  essere
          fissato  all'interno  di  una  fascia  oraria  che  preveda
          l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine
          previsto da tale fascia oraria, viene  inoltrato  a  carico
          del detenuto rapporto per il reato previsto  dall'art.  385
          del codice penale. 
              14. La direzione dell'istituto provvede  a  consegnare,
          al detenuto o internato, ed a trasmettere  al  Dipartimento
          dell'amministrazione   penitenziaria,    al    provveditore
          regionale ed al direttore del centro di  servizio  sociale,
          copia   del   provvedimento   di   ammissione   al   lavoro
          all'esterno,  dandone  notizia  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza del luogo in cui si  dovra'  svolgere  il  lavoro
          all'esterno. 
              15. Le eventuali  modifiche  delle  prescrizioni  e  la
          revoca  del   provvedimento   di   ammissione   al   lavoro
          all'esterno,    sono     comunicate     al     Dipartimento
          dell'amministrazione   penitenziaria,    al    provveditore
          regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati
          e gli internati, o alla autorita'  giudiziaria  procedente,
          per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione
          al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del
          magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto puo'
          disporre,  con  provvedimento  motivato,   la   sospensione
          dell'efficacia dell'ammissione al  lavoro  all'esterno,  in
          attesa  della  approvazione  da  parte  del  magistrato  di
          sorveglianza del provvedimento di revoca. 
              16. I controlli, di cui al  terzo  comma  dell'art.  21
          della legge, sono diretti a verificare che  il  detenuto  o
          l'internato osservi le prescrizioni  dettategli  e  che  il
          lavoro si svolga nel pieno rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita'. 
              17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'art. 21
          della legge, si applica anche nel  caso  di  ammissione  al
          lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo. 
              18.  Quando  il  lavoro  si   svolge   presso   imprese
          pubbliche, il direttore dell'istituto  cura  l'adozione  di
          precisi accordi con i responsabili  di  dette  imprese  per
          l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali
          comportamenti  del  detenuto  o  internato  lavoratore  che
          richiedano interventi di controllo.». 
              «Art. 49 (Criteri di priorita'  per  l'assegnazione  al
          lavoro   all'interno   degli   istituti).   -   1.    Nella
          determinazione  delle  priorita'  per  l'assegnazione   dei
          detenuti e degli internati al lavoro si  ha  riguardo  agli
          elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge. 
              2. Il direttore dell'istituto assicura imparzialita'  e
          trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi  anche
          del gruppo di osservazione e trattamento.». 
              «Art. 50 (Obbligo del lavoro). - 1. I  condannati  e  i
          sottoposti alle misure di sicurezza della colonia  agricola
          e della casa di lavoro, che  non  siano  stati  ammessi  al
          regime di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non  siano
          stati  autorizzati  a   svolgere   attivita'   artigianali,
          intellettuali o artistiche o  lavoro  a  domicilio,  per  i
          quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai  criteri
          indicati nel sesto comma dell'art.  20  della  legge,  sono
          tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa tra  quelle
          organizzate nell'istituto. 
              «Art.  51  (Attivita'  artigianali,   intellettuali   o
          artistiche). - 1. Le attivita' artigianali, intellettuali e
          artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro
          ordinario in appositi locali o, in casi particolari,  nelle
          camere, se cio' non comporti l'uso di attrezzi  ingombranti
          o pericolosi o non arrechi molestia. 
              2. Gli imputati possono essere  ammessi  ad  esercitare
          tali attivita', a loro richiesta anche nelle  ore  dedicate
          al lavoro. 
              3. I condannati  e  gli  internati  che  richiedono  di
          svolgere attivita' artigianali, intellettuali o  artistiche
          durante le ore di lavoro, possono  esservi  autorizzati  ed
          esonerati  dal  lavoro  ordinario,  quando  dimostrino   di
          possedere le attitudini previste dal quattordicesimo  comma
          dell'art. 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno
          professionale. 
              4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione
          e trattamento, sono date dal  direttore  dell'istituto  che
          determina le prescrizioni da osservare anche  in  relazione
          al   rimborso   delle   spese    eventualmente    sostenute
          dall'amministrazione. 
              5. Puo' essere consentito l'invio dei beni  prodotti  a
          destinatari   fuori   dall'istituto,   senza   spese    per
          l'amministrazione. 
              6.  Sull'utile  finanziario  derivante   dall'attivita'
          artigianale,  intellettuale  o  artistica,  percepito   dal
          condannato o dall'internato, anche  in  semiliberta'  o  al
          lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai  sensi
          dell'art. 24, primo comma, della legge.». 
              «Art. 52  (Lavoro  a  domicilio).  -  1.  Il  lavoro  a
          domicilio  all'interno  dell'istituto  penitenziario   puo'
          essere svolto, nel rispetto  della  normativa  in  materia,
          anche durante le ore destinate  al  lavoro  ordinario,  con
          l'osservanza delle modalita' e condizioni di  cui  all'art.
          51.». 
              «Art. 54 (Lavoro in semiliberta'). -  1.  I  datori  di
          lavoro dei  condannati  e  degli  internati  in  regime  di
          semiliberta'  sono  tenuti   a   versare   alla   direzione
          dell'istituto  la  retribuzione  al  netto  delle  ritenute
          previste dalle leggi vigenti e  l'importo  degli  eventuali
          assegni per il nucleo familiare  dovuti  al  lavoratore.  I
          datori  di  lavoro  devono  anche  dimostrare  alla  stessa
          direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela
          assicurativa e previdenziale. 
              2. I condannati e gli internati ammessi  al  lavoro  in
          semiliberta'   esercitano   i   diritti   riconosciuti   ai
          lavoratori liberi con le sole  limitazioni  che  conseguono
          agli  obblighi  inerenti  alla  esecuzione   della   misura
          privativa della liberta'. 
              3. I condannati  e  gli  internati  ammessi  al  lavoro
          autonomo   in   semiliberta'   versano    alla    direzione
          dell'istituto i corrispettivi al netto delle  ritenute  non
          appena percepiti.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              [d-bis)  all'addizionale  regionale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche;] 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 53  dell'art.  1  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
          disposizioni previste dalle  singole  leggi  istitutive,  i
          crediti  d'imposta  da  indicare  nel   quadro   RU   della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma  280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all' art. 1, comma 271, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  1  del
          decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori): 
              «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          "caroselli" e "cartiere"). - 1.  -  2.  -  3.  -  4.  -  5.
          (Omissis). 
              6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni   di   utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai  sensi  dell'art.  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  attraverso  i  codici   tributo
          appositamente istituiti. 
              6-bis. 6-ter. 6-quater. 6-quinquies. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 22
          giugno 2000, n. 193: 
              «Art. 6. -  1.  All'onere  derivante  dalla  attuazione
          della presente legge, determinato  nel  limite  massimo  di
          lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2000-2002,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno   finanziario   2000,   parzialmente
          utilizzando,  per  lire  4.000  milioni,   l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia,  e  per  lire  5.000
          milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale. 
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 10  del
          decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76  (Primi  interventi
          urgenti per la promozione dell'occupazione, in  particolare
          giovanile, della coesione sociale, nonche'  in  materia  di
          Imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA)   e   altre   misure
          finanziarie urgenti): 
              «Art.  10  (Disposizioni  in   materia   di   politiche
          previdenziali e sociali). - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. -  6.  -
          7. (Omissis). 
              7-bis. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'art.  6,
          comma  1,  della  legge  22  giugno  2000,   n.   193,   e'
          incrementata di 5,5 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  28,
          comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  che  sono
          conseguentemente  iscritte  nello   stato   di   previsione
          dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 febbraio 2013  (Utilizzo  di  risorse  da  destinare  al
          Ministero  della   giustizia   per   favorire   l'attivita'
          lavorativa dei  detenuti),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 agosto 2013, n. 180. 
              - Si riporta il testo del comma 270 dell'art.  1  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013): 
              «270.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 16  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  da  ripartire
          contestualmente tra le finalita' di  cui  all'elenco  n.  3
          allegato alla presente legge,  con  un  unico  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario, che si esprimono entro venti  giorni
          dalla data di trasmissione  del  relativo  schema.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei
          diritti  fondamentali   dei   detenuti   e   di   riduzione
          controllata della popolazione carceraria): 
              «Art. 8 (Disposizioni di  proroga  per  l'adozione  dei
          decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno
          2013 da riconoscersi ai  datori  di  lavoro  in  favore  di
          detenuti ed internati). - 1. E' prorogato  per  un  periodo
          massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del
          presente decreto, il termine  per  l'adozione,  per  l'anno
          2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  previsti
          dall'art. 4 della  legge  22  giugno  2000,  n.  193,  come
          successivamente modificata, e  dall'art.  4,  comma  3-bis,
          della legge 8 novembre 1991, n. 381,  come  successivamente
          modificata, ai fini  rispettivamente  della  determinazione
          delle modalita' e dell'entita' delle agevolazioni  e  degli
          sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla  base  delle
          risorse destinate dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri in attuazione dell'art. 1,  comma  270,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che
          assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi  al
          lavoro all'esterno, e  per  l'individuazione  della  misura
          percentuale  della  riduzione  delle  aliquote  complessive
          della  contribuzione   per   l'assicurazione   obbligatoria
          previdenziale  ed  assistenziale  dovute  alle  cooperative
          sociali  per  la  retribuzione  corrisposta  ai  lavoratori
          detenuti o internati, anche ammessi al lavoro  all'esterno,
          o ai lavoratori  ex  degenti  degli  ospedali  psichiatrici
          giudiziari. 
              2. L'ammontare massimo dei crediti di  imposta  mensili
          concessi a norma dell'art. 3 della legge 22 giugno 2000, n.
          193, e successive  modificazioni,  deve  intendersi  esteso
          all'intero anno 2013.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la legge 26 luglio 1975, n. 354 e per la legge 22
          giugno 2000, n. 193, si veda nelle note alle premesse.