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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 agosto 2014, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonchè dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali. (14G00151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2014
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vigente al 05/12/2024
Testo in vigore dal: 9-10-2014
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
  Visto l'articolo 71-bis delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
Codice  civile  e  disposizioni  transitorie,  per  come   modificato
dall'articolo 25 della  legge  11  dicembre  2012,  n.  220,  recante
"Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"; 
  Visto l'articolo 1, comma  9,  lettera  a),  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del
21 febbraio 2014, n. 9; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 13 giugno 2014; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di  formazione
e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali; 
    b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  11  dicembre  2012,  n.   220,   recante:
          "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  dicembre  2012,  n.
          293. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art.   71-bis   delle
          disposizioni  per  l'attuazione   del   codice   civile   e
          disposizioni transitorie: 
              «Art.  71-bis.  -  Possono   svolgere   l'incarico   di
          amministratore di condominio coloro: 
                a) che hanno il godimento dei diritti civili; 
                b) che non sono stati condannati per  delitti  contro
          la  pubblica   amministrazione,   l'amministrazione   della
          giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro
          delitto non colposo per il quale la legge commina  la  pena
          della reclusione non inferiore, nel minimo, a due  anni  e,
          nel massimo, a cinque anni; 
                c)  che  non  sono  stati  sottoposti  a  misure   di
          prevenzione  divenute  definitive,  salvo   che   non   sia
          intervenuta la riabilitazione; 
                d) che non sono interdetti o inabilitati; 
                e) il cui nome non risulta annotato  nell'elenco  dei
          protesti cambiari; 
                f)  che  hanno  conseguito  il  diploma   di   scuola
          secondaria di secondo grado; 
                g) che  hanno  frequentato  un  corso  di  formazione
          iniziale e svolgono attivita' di  formazione  periodica  in
          materia di amministrazione condominiale. 
              I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma
          non sono necessari qualora  l'amministratore  sia  nominato
          tra i condomini dello stabile. 
              Possono  svolgere  l'incarico  di   amministratore   di
          condominio anche societa' di cui al titolo V  del  libro  V
          del  codice.  In  tal  caso,  i  requisiti  devono   essere
          posseduti  dai  soci  illimitatamente  responsabili,  dagli
          amministratori e dai dipendenti incaricati di  svolgere  le
          funzioni di amministrazione dei  condominii  a  favore  dei
          quali la societa' presta i servizi. 
              La perdita dei requisiti di cui alle  lettere  a),  b),
          c), d)  ed  e)  del  primo  comma  comporta  la  cessazione
          dall'incarico. In tale  evenienza  ciascun  condomino  puo'
          convocare senza formalita' l'assemblea per  la  nomina  del
          nuovo amministratore. 
              A quanti hanno svolto attivita' di  amministrazione  di
          condominio per almeno  un  anno,  nell'arco  dei  tre  anni
          precedenti alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, e' consentito lo  svolgimento  dell'attivita'
          di amministratore anche in mancanza dei  requisiti  di  cui
          alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo
          di formazione periodica.». 
              - Si riporta il testo del comma 9, lettera a) dell'art.
          1 del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145  (Interventi
          urgenti di avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015): 
              «Art.  1.(Disposizioni  per  la  riduzione  dei   costi
          gravanti  sulle  tariffe  elettriche,  per  gli   indirizzi
          strategici   dell'energia   geotermica,   in   materia   di
          certificazione energetica degli edifici e di condominio,  e
          per  lo  sviluppo   di   tecnologie   di   maggior   tutela
          ambientale). (In vigore dal 22 febbraio 2014) - (Omissis). 
              9. La riforma della  disciplina  del  condominio  negli
          edifici, di cui alla legge 11 dicembre  2012,  n.  220,  e'
          cosi' integrata: 
                a) con  Regolamento  del  Ministro  della  giustizia,
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari
          per   esercitare   l'attivita'    di    formazione    degli
          amministratori di condominio nonche' i criteri, i contenuti
          e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
          iniziale  e  periodica  prevista  dall'art.  71-bis,  primo
          comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del
          codice civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre
          2012, n. 220; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».