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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 2014, n. 134

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2020)
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Testo in vigore dal:  27-9-2014 al: 2-7-2020
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", ed in particolare gli articoli 97 e 98, disciplinanti l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, recante "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";
Considerato che, a norma dell'articolo 97, comma 7, del citato decreto legislativo 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e bando di concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di vice collaboratore amministrativo-contabile, del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le materie oggetto delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le percentuali dei posti riservati nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:
«Art. 97. (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili). - 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo18, comma 6, deldecreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, letteraa), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.»
«Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile). - 1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."
- Il testo dell'art. 35, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:
«Art. 35 (Reclutamento del personale).
(Omissis).
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
- Il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006 (Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministravo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109.
- Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2012, n. 272.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 97, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.