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DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92

Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 (in G.U. 20/08/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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Testo in vigore dal: 28-6-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  ottemperare  a
quanto disposto dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  nella
sentenza dell'8  gennaio  2013  (causa  Torreggiani  e  altri  contro
Italia), nella quale e' stato stabilito che lo Stato  italiano  debba
predisporre un insieme di rimedi idonei  a  offrire  una  riparazione
adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a
tal  scopo  stabilendo  il  termine  di  un  anno   dalla   data   di
definitivita' della predetta decisione; 
  Ritenuta,  poi,  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza,   come
concorrente  misura  volta   a   far   cessare   la   condizione   di
sovraffollamento carcerario, di prevedere che i condannati  minorenni
possano essere  custoditi  fuori  dal  circuito  penitenziario  degli
adulti sino al raggiungimento, non gia'  come  oggi  del  ventunesimo
anno, ma del venticinquesimo anno d'eta'; 
  Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessita' e  urgenza  di
modificare il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice  di  procedura
penale, al fine di rendere tale norma coerente con  quella  contenuta
nell'articolo 656, in materia di  sospensione  dell'esecuzione  della
pena detentiva; 
  Ritenuta,  ancora,  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
prevedere  modifiche  alla  norma  contenuta  nelle  disposizioni  di
attuazione del codice di procedura penale relativa alle modalita'  di
esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari,  in
considerazione  della  modifica  dell'articolo  275-bis  del   codice
(attuata dall'articolo 1, comma 1, lett.  a),  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 10, che ha previsto quale regola,  nell'ipotesi  di
applicazione  di  tale  misura  cautelare,  la   predisposizione   di
modalita' elettroniche di controllo; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria   necessita'   e   urgenza,
all'esito  di  alcune  doglianze  provenienti  dalle   Corti   penali
internazionali,  di  intervenire  sulla   specifica   materia   della
concessione  di  misure  incidenti  sull'esecuzione  della  pena   di
soggetti gia' condannati da tali organismi, per crimini conseguenti a
gravi violazioni dei diritti umani; 
  Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessita' e  urgenza  di
intervenire sulle disposizioni  vigenti  in  materia  di  ordinamento
della polizia penitenziaria,  al  fine  di  garantire  l'impiego  del
personale nelle mansioni di competenza e di consentirne una  maggiore
flessibilita' nell'assegnazione alle strutture  penitenziarie,  oltre
che di rendere piu' rapido l'impiego in mansioni operative dei  nuovi
assunti, nonche' di prevedere l'introduzione di una specifica  figura
di ausiliario  al  magistrato  di  sorveglianza  in  conseguenza  del
progressivo ampliamento delle sue competenze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  «Articolo 35-ter. (Rimedi risarcitori conseguenti  alla  violazione
dell'articolo 3 della Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  nei  confronti  di
soggetti detenuti o internati). -  1. Quando il  pregiudizio  di  cui
all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo
non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da
violare l'articolo  3  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n.  848,  come  interpretato  dalla  Corte
europea dei diritti dell'uomo, su istanza  presentata  dal  detenuto,
personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il
magistrato di sorveglianza dispone,  a  titolo  di  risarcimento  del
danno, una riduzione della pena detentiva  ancora  da  espiare  pari,
nella durata, a  un  giorno  per  ogni  dieci  durante  il  quale  il
richiedente ha subito il pregiudizio. 
  2. Quando il periodo di pena ancora  da  espiare  e'  tale  da  non
consentire la detrazione dell'intera misura  percentuale  di  cui  al
comma  1,  il  magistrato  di  sorveglianza   liquida   altresi'   al
richiedente,  in  relazione  al  residuo  periodo  e  a   titolo   di
risarcimento del danno, una somma di denaro  pari  a  euro  8,00  per
ciascuna giornata nella quale questi ha  subito  il  pregiudizio.  Il
magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in  cui
il periodo di  detenzione  espiato  in  condizioni  non  conformi  ai
criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per  la  salvaguardia
dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  sia  stato
inferiore ai quindici giorni. 
  3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui  al  comma  1,  in
stato  di  custodia  cautelare  in  carcere  non  computabile   nella
determinazione  della  pena  da  espiare  ovvero  coloro  che   hanno
terminato di espiare la pena detentiva in  carcere  possono  proporre
azione, personalmente ovvero  tramite  difensore  munito  di  procura
speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel  cui
territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a  pena
di  decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  cessazione  dello  stato  di
detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide
in composizione monocratica nelle forme di cui agli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce  il
procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno  e'
liquidato nella misura prevista dal comma 2.». 
  2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n.  354,
e' aggiunto il seguente periodo: 
  «Possono  altresi'  avvalersi,  con  compiti  meramente   ausiliari
nell'esercizio  delle  loro   funzioni,   di   assistenti   volontari
individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la  cui
attivita' non puo' essere retribuita.».