DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
vigente al 10/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
   (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali) 
 
  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 dell'articolo e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta
specializzazione,  possa  avvenire   mediante   contratto   a   tempo
determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque
in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto  dell'
incarico."; 
  ((b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e  2
del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo  108,
i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  collocati  in
aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio.")). 
  ((2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
  "6-quater. Per gli enti  di  ricerca  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  il  numero  complessivo  degli
incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al 20 per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti
alla prima fascia e al 30 per  cento  della  dotazione  organica  dei
dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione  che  gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano  conferiti
a personale in servizio con  qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo
previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e  specifica  professionalita'  da  parte  dei
soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente")). 
  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite dei posti  di  dotazione  organica  attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato ((ai sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di  settore
riguardanti  incarichi  della  medesima  natura,   previa   selezione
pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  come  sostituito  dal
comma 1, lettera a), del presente articolo,)) ((puo'  raggiungere  il
livello massimo del)) dieci per cento. 
  4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  "3-bis.  Resta
fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale  anche  nel
caso in cui  nel  contratto  individuale  di  lavoro  il  trattamento
economico,  prescindendo  dal  possesso  del  titolo  di  studio,  e'
parametrato a quello dirigenziale.". 
  ((4-bis. All'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le  parole:  "articolo
70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276."  e'
inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste  dal  presente
comma non si applicano agli enti locali in regola  con  l'obbligo  di
riduzione delle spese  di  personale  di  cui  ai  commi  557  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente". 
  4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e  del  29
maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui  al  comma  557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2014  e  per  tutto  il  periodo
dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa  di
personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti  comuni  colpiti
dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo  9
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  come  da  ultimo
modificato dal  presente  articolo,  non  si  applicano  a  decorrere
dall'anno 2013 e  per  tutto  il  predetto  periodo  dello  stato  di
emergenza. 
  4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente: 
  "31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni  dell'articolo
1, comma 557, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale,  non
si applicano ai comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con  forme
di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie  a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione  di
motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali  connesse  a
significative  presenze  di  turisti,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente")).