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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2014, n. 84

Regolamento recante il differimento del termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonchè procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (14G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2014
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  6-6-2014

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» ed in particolare l'articolo 75, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, recante «Norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013 e, nello specifico, l'articolo 10, comma 2, che dispone: «Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
Considerata l'opportunità, in relazione all'attuale congiuntura economica ed alla conseguente contrazione del mercato di settore, di differire l'entrata in vigore della disciplina obbligatoria di omologazione, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20;
Udito il parere n. 626/2014 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2014;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del richiamato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta:

Art. 1

1. Il termine indicato all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, entro il quale possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, è differito al 31 dicembre 2014.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 2014

Il termine indicato all'articolo 10, comma 2, del decreto

ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, entro il quale possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni

recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, è differito al 31 dicembre 2014. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 2014 Il Ministro: Lupi

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 2151

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione). - (Omissis).
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'art. 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20 (Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis).
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, comma 3 -bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
«Art. 77 (Controlli di conformità al tipo omologato).
- (Omissis.).
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'art. 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 ad euro 658. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 821 ad euro 3.287 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis)».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, si veda nelle note alle premesse.