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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 70

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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vigente al 14/10/2024
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  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3
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  • 5

  • SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI OBBLIGO DI
    INFORMAZIONE E VENDITA DI BIGLIETTI
  • 6
  • 6 bis
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

  • SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN
    RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI
  • 12
  • 13

  • SANZIONI RELATIVE A RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI
  • 14
  • 15

  • SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ E
    PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA
  • 16

  • SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, RECLAMI E
    QUALITÀ DEL SERVIZIO
  • 17
  • 18
  • 19

  • SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI
  • 20
  • 20 bis
  • 20 ter

  • DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
  • 21
Testo in vigore dal: 11-8-2023
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e  agli  obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario,  entrato  in  vigore  il  3
dicembre 2009; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2010; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale ed, in particolare, il capo I, sezioni I e II; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in  materia  di  protezione   dei   dati   personali   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
codice del consumo; 
  Visto l'articolo 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 luglio 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 aprile 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  ((1. Il presente decreto reca la disciplina  sanzionatoria  per  le
violazioni delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2021/782  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021,  relativo  ai
diritti e agli obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto  ferroviario
(rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e
locale)). 
  2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  attengono  ai  livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo  comma,
lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli
di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri
del  trasporto  ferroviario  indipendentemente  dalla   tipologia   e
dall'ambito territoriale in cui e' effettuato. 
  ((2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto  non
si applicano ai servizi prestati  esclusivamente  a  fini  storici  o
turistici con esclusione  delle  sanzioni  per  l'inosservanza  degli
obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782)).