stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 aprile 2014, n. 67

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
nascondi
vigente al 26/03/2022
Testo in vigore dal: 17-5-2014
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Delega al Governo in materia 
                  di pene detentive non carcerarie 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 2 e 3  e  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  prevedere  che  le  pene  principali  siano  l'ergastolo,  la
reclusione, la reclusione domiciliare  e  l'arresto  domiciliare,  la
multa  e  l'ammenda;  prevedere  che  la   reclusione   e   l'arresto
domiciliari si espiano presso l'abitazione  del  condannato  o  altro
luogo pubblico o  privato  di  cura,  assistenza  e  accoglienza,  di
seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli
giorni della settimana o per fasce orarie; 
    b) per i reati per i quali e' prevista  la  pena  dell'arresto  o
della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto
disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale,  prevedere
che la pena sia quella della reclusione  domiciliare  o  dell'arresto
domiciliare; 
    c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione
tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo  278
del codice di procedura penale,  prevedere  che  il  giudice,  tenuto
conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa
applicare la reclusione domiciliare; 
    d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere  b)  e  c),  il
giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari  modalita'  di
controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale; 
    e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c)  non
si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103,  105  e  108
del codice penale; 
    f) prevedere che il giudice sostituisca le  pene  previste  nelle
lettere b) e c) con  le  pene  della  reclusione  o  dell'arresto  in
carcere, qualora non  risulti  disponibile  un  domicilio  idoneo  ad
assicurare la custodia del condannato ovvero quando il  comportamento
del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la
commissione  di  ulteriore  reato,  risulti  incompatibile   con   la
prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di  tutela
della persona offesa dal reato; 
    g) prevedere che, per la determinazione della pena  agli  effetti
dell'applicazione della reclusione  e  dell'arresto  domiciliare,  si
applichino, in ogni caso, i  criteri  di  cui  all'articolo  278  del
codice di procedura penale; 
    h)   prevedere   l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 385 del codice penale nei  casi  di  allontanamento  non
autorizzato del  condannato  dal  luogo  in  cui  sono  in  corso  di
esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c); 
    i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b)  e
c) il giudice, sentiti l'imputato  e  il  pubblico  ministero,  possa
applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita',  con  le
modalita' di cui alla lettera l); 
    l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa  essere
inferiore a dieci giorni e consista nella  prestazione  di  attivita'
non retribuita in favore della collettivita' da  svolgere  presso  lo
Stato,  le  regioni,  le  province,  i  comuni  o   presso   enti   o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che
la prestazione debba essere svolta con  modalita'  e  tempi  che  non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute del condannato; prevedere  che  la  durata  giornaliera  della
prestazione non possa comunque superare le otto ore; 
    m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate  con  la  sola
pena pecuniaria o con pene detentive  non  superiori  nel  massimo  a
cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e  la
non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per  l'esercizio
dell'azione civile per il  risarcimento  del  danno  e  adeguando  la
relativa normativa processuale penale; 
    n) provvedere al coordinamento delle nuove norme  in  materia  di
pene detentive non carcerarie sia con quelle di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge  26  novembre
2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia
con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n.  354,  tenendo  conto
della necessita' di razionalizzare e di  graduare  il  sistema  delle
pene,  delle  sanzioni  sostitutive  e   delle   misure   alternative
applicabili in concreto dal giudice di primo grado. 
  2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono  adottati  entro
il termine di otto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti
legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica,
per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono  essere  emanati  anche  in  mancanza  dei
predetti pareri. Qualora tale termine  venga  a  scadere  nei  trenta
giorni antecedenti  allo  spirare  del  termine  previsto  dal  primo
periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al
presente comma il Governo tiene conto delle  eventuali  modificazioni
della  normativa  vigente  comunque  intervenute  fino   al   momento
dell'esercizio  della  delega.   I   predetti   decreti   legislativi
contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con
le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. 
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente  articolo  possono  essere
emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi,  con
il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 1. 
  4. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono  ai  compiti
derivanti  dall'attuazione  della  delega  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 275-bis e 278  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 275-bis. (Particolari modalita' di controllo).  -
          1. Nel disporre la misura degli arresti  domiciliari  anche
          in sostituzione della custodia  cautelare  in  carcere,  il
          giudice, salvo che le ritenga non necessarie  in  relazione
          alla  natura  e  al  grado  delle  esigenze  cautelari   da
          soddisfare  nel  caso  concreto,  prescrive  procedure   di
          controllo mediante  mezzi  elettronici  o  altri  strumenti
          tecnici, quando ne abbia  accertato  la  disponibilita'  da
          parte   della   polizia   giudiziaria.   Con   lo    stesso
          provvedimento  il  giudice  prevede  l'applicazione   della
          misura  della  custodia  cautelare   in   carcere   qualora
          l'imputato neghi  il  consenso  all'adozione  dei  mezzi  e
          strumenti anzidetti. 
              2. L'imputato  accetta  i  mezzi  e  gli  strumenti  di
          controllo di  cui  al  comma  1  ovvero  nega  il  consenso
          all'applicazione di essi, con dichiarazione  espressa  resa
          all'ufficiale   o   all'agente   incaricato   di   eseguire
          l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione  e'
          trasmessa al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  ed  al
          pubblico  ministero,  insieme  con  il   verbale   previsto
          dall'articolo 293, comma 1. 
              3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
          e strumenti di cui al comma 1 e'  tenuto  ad  agevolare  le
          procedure  di  installazione  e  ad  osservare   le   altre
          prescrizioni impostegli.» 
              «Art. 278.  (Determinazione  della  pena  agli  effetti
          dell'applicazione  delle  misure).  -   1.   Agli   effetti
          dell'applicazione delle misure, si ha  riguardo  alla  pena
          stabilita  dalla  legge  per  ciascun  reato  consumato   o
          tentato. Non si  tiene  conto  della  continuazione,  della
          recidiva e delle circostanze  del  reato,  fatta  eccezione
          della  circostanza  aggravante  prevista   al   numero   5)
          dell'articolo 61 del  codice  penale  e  della  circostanza
          attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale
          nonche' delle circostanze per le quali la legge  stabilisce
          una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato  e
          di quelle ad effetto speciale.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  102,  103,  105,
          108, 133 e 385 del codice penale: 
              «Art. 102. (Abitualita' presunta  dalla  legge).  -  E'
          dichiarato delinquente  abituale  chi,  dopo  essere  stato
          condannato   alla   reclusione    in    misura    superiore
          complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
          della stessa indole,  commessi  entro  dieci  anni,  e  non
          contestualmente, riporta un'altra condanna per un  delitto,
          non colposo, della stessa indole, e  commesso  entro  dieci
          anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. 
              Nei dieci anni indicati nella  disposizione  precedente
          non si computa il tempo in cui il  condannato  ha  scontato
          pene detentive o e' stato sottoposto a misure di  sicurezza
          detentive.» 
              «Art. 103. (Abitualita' ritenuta dal giudice). -  Fuori
          del   caso   indicato    nell'articolo    precedente,    la
          dichiarazione di abitualita'  nel  delitto  e'  pronunciata
          anche contro chi, dopo  essere  stato  condannato  per  due
          delitti non colposi, riporta un'altra condanna per  delitto
          non colposo, se il giudice, tenuto  conto  della  specie  e
          gravita' dei reati, del tempo entro  il  quale  sono  stati
          commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole
          e  delle   altre   circostanze   indicate   nel   capoverso
          dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia  dedito  al
          delitto.» 
              «Art.  105.  (Professionalita'  nel  reato).   -   Chi,
          trovandosi nelle condizioni richieste per la  dichiarazione
          di abitualita', riporta condanna per  un  altro  reato,  e'
          dichiarato  delinquente  o   contravventore   professionale
          qualora,  avuto  riguardo  alla  natura  dei  reati,   alla
          condotta e al genere di vita del  colpevole  e  alle  altre
          circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba
          ritenersi  che  egli  viva  abitualmente,  anche  in  parte
          soltanto, dei proventi del reato.» 
              «Art. 108. (Tendenza a  delinquere).  -  E'  dichiarato
          delinquente  per  tendenza  chi,  sebbene  non  recidivo  o
          delinquente abituale o professionale, commette  un  delitto
          non colposo, contro la vita  o  l'incolumita'  individuale,
          anche non preveduto dal capo primo  del  titolo  dodicesimo
          del libro secondo di questo codice, il  quale,  per  se'  e
          unitamente  alle   circostanze   indicate   nel   capoverso
          dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto,
          che trovi sua causa  nell'indole  particolarmente  malvagia
          del colpevole. 
              La disposizione di questo articolo non  si  applica  se
          l'inclinazione  al  delitto  e'  originata  dall'infermita'
          preveduta dagli articoli 88 e 89.» 
              «Art.  133.  (Gravita'  del  reato:  valutazione   agli
          effetti   della    pena). - Nell'esercizio    del    potere
          discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice
          deve tener conto della gravita' del reato, desunta: 
                1.   dalla   natura,   dalla   specie,   dai   mezzi,
          dall'oggetto,  dal  tempo,  dal  luogo  e  da  ogni   altra
          modalita' dell'azione; 
                2. dalla gravita' del danno o del pericolo  cagionato
          alla persona offesa dal reato; 
                3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. 
              Il giudice deve tener conto, altresi', della  capacita'
          a delinquere del colpevole, desunta: 
                1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 
                2. dai precedenti penali e giudiziari e,  in  genere,
          dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 
                3. dalla  condotta  contemporanea  o  susseguente  al
          reato; 
                4. dalle condizioni di vita individuale, familiare  e
          sociale del reo.» 
              «Art. 385. (Evasione). - Chiunque,  essendo  legalmente
          arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito  con  la
          reclusione da uno a tre anni. 
              La pena e' della reclusione da due a cinque anni se  il
          colpevole commette il  fatto  usando  violenza  o  minaccia
          verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da  tre
          a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o
          da piu' persone riunite. 
              Le   disposizioni   precedenti   si   applicano   anche
          all'imputato che essendo in stato di arresto nella  propria
          abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento  se
          ne allontani, nonche'  al  condannato  ammesso  a  lavorare
          fuori dello stabilimento penale. 
              Quando l'evaso si costituisce in  carcere  prima  della
          condanna, la pena e' diminuita.». 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche al
          sistema penale». 
              - La legge 26 novembre 2010, n. 199 reca: «Disposizioni
          relative all'esecuzione  presso  il  domicilio  delle  pene
          detentive non superiori a diciotto mesi.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2002, n. 313 reca: «Testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo
          A)». 
              -  La  legge  26  luglio  1975,  n.  354  reca:  «Norme
          sull'ordinamento  penitenziario  e  sull'esecuzione   delle
          misure privative e limitative della liberta'».