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LEGGE 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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vigente al 14/09/2024
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Testo in vigore dal: 29-3-2024
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente  legge  detta  disposizioni  in  materia  di  citta'
metropolitane, province, unioni  e  fusioni  di  comuni  al  fine  di
adeguare  il  loro  ordinamento  ai   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. 
  2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta con
le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con  le  seguenti  finalita'
istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio
metropolitano; promozione e gestione  integrata  dei  servizi,  delle
infrastrutture e delle  reti  di  comunicazione  di  interesse  della
citta' metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al
proprio livello,  ivi  comprese  quelle  con  le  citta'  e  le  aree
metropolitane europee. 
  3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai
sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente
montano  e  confinanti  con  Paesi  stranieri  sono  riconosciute  le
specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. 
  4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da  due  o  piu'
comuni per l'esercizio  associato  di  funzioni  o  servizi  di  loro
competenza; le unioni e le fusioni di comuni  sono  disciplinate  dai
commi da 104 a 141. 
  5. In attesa della riforma del titolo V della parte  seconda  della
Costituzione  e  delle  relative  norme  di  attuazione,  le   citta'
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,  Bologna,  Firenze,
Bari, Napoli e  Reggio  Calabria  sono  disciplinate  dalla  presente
legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli  114
e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando
la competenza  regionale  ai  sensi  del  predetto  articolo  117.  I
principi della presente legge valgono come principi di grande riforma
economica e sociale per la disciplina di citta' e aree  metropolitane
da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana  e  dalla
regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi statuti. 
  6. Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con  quello
della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni,  ivi
compresi i  comuni  capoluogo  delle  province  limitrofe,  ai  sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per  la  modifica
delle circoscrizioni provinciali  limitrofe  e  per  l'adesione  alla
citta' metropolitana. Qualora la regione  interessata,  entro  trenta
giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto
articolo 133, esprima parere contrario, in  tutto  o  in  parte,  con
riguardo alle proposte formulate  dai  comuni,  il  Governo  promuove
un'intesa tra la regione e i comuni interessati,  da  definire  entro
novanta giorni dalla data di  espressione  del  parere.  In  caso  di
mancato raggiungimento dell'intesa  entro  il  predetto  termine,  il
Consiglio dei ministri, sentita la relazione  del  Ministro  per  gli
affari regionali e del Ministro dell'interno,  udito  il  parere  del
presidente  della  regione,  decide  in  via  definitiva  in   ordine
all'approvazione e alla presentazione al Parlamento  del  disegno  di
legge contenente modifiche  territoriali  di  province  e  di  citta'
metropolitane,  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo  comma,   della
Costituzione. 
  7. Sono organi della citta' metropolitana: 
  a) il sindaco metropolitano; 
  b) il consiglio metropolitano; 
  c) la conferenza metropolitana. 
  8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e  presiede
il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici  e  all'esecuzione  degli
atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite  dallo  statuto.  Il
consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone
alla conferenza lo statuto e le sue modifiche,  approva  regolamenti,
piani  e  programmi;  approva  o  adotta  ogni  altro  atto  ad  esso
sottoposto dal sindaco  metropolitano;  esercita  le  altre  funzioni
attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco  metropolitano,  il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della
conferenza  metropolitana.  A  seguito  del  parere  espresso   dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via
definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri
propositivi e consultivi,  secondo  quanto  disposto  dallo  statuto,
nonche' i poteri di cui al comma 9. 
  9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo  statuto  e  le
sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano  con  i  voti  che
rappresentino almeno  un  terzo  dei  comuni  compresi  nella  citta'
metropolitana e la  maggioranza  della  popolazione  complessivamente
residente. 
  10. Nel rispetto della presente  legge  lo  statuto  stabilisce  le
norme fondamentali dell'organizzazione  dell'ente,  ivi  comprese  le
attribuzioni  degli  organi  nonche'   l'articolazione   delle   loro
competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9. 
  11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto: 
  a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
  b) disciplina i rapporti tra i comuni  e  le  loro  unioni  facenti
parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in  ordine
alle modalita'  di  organizzazione  e  di  esercizio  delle  funzioni
metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in
comune, eventualmente differenziate per aree  territoriali.  Mediante
convenzione che regola le modalita' di  utilizzo  di  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie,  i  comuni  e  le  loro  unioni  possono
avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e  viceversa,  per
l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le  loro  unioni
possono delegare il  predetto  esercizio  a  strutture  della  citta'
metropolitana, e viceversa, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica; 
  c) puo' prevedere, anche  su  proposta  della  regione  e  comunque
d'intesa con la medesima,  la  costituzione  di  zone  omogenee,  per
specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita'  territoriali,
con organismi di coordinamento collegati  agli  organi  della  citta'
metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.
La mancata intesa puo' essere superata con decisione della conferenza
metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti; 
  d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non compresi nel
territorio metropolitano possono  istituire  accordi  con  la  citta'
metropolitana. 
  12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo
quanto previsto dal comma 18 per la citta'  metropolitana  di  Reggio
Calabria, e ai commi da 101  a  103  sono  costituite  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge nel territorio delle  province
omonime. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89. 
  14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  325,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e
la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, restano in carica, a  titolo  gratuito,  fino  al  31
dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti  urgenti
e improrogabili; il presidente assume  fino  a  tale  data  anche  le
funzioni del consiglio provinciale.  Ove  alla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge  la  provincia  sia  commissariata,  il
commissariamento e' prorogato fino al 31 dicembre  2014,  secondo  le
modalita' previste dal comma 82. Alle  funzioni  della  provincia  si
applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi  da  85  a  97.
Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al  comma  82
del presente articolo, gli oneri connessi con le attivita' in materia
di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli
oneri  previdenziali,  assistenziali  ed  assicurativi  di  cui  agli
articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e successive modificazioni, di seguito denominato 'testo unico'.
(2) 
  15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del  consiglio
metropolitano,  indette  dal  sindaco  del  comune  capoluogo,  e  si
insediano il consiglio metropolitano e la  conferenza  metropolitana.
Entro il 31 dicembre 2014  la  conferenza  metropolitana  approva  lo
statuto. 
  16. Il 1º gennaio 2015  le  citta'  metropolitane  subentrano  alle
province omonime e succedono ad esse in tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri  di
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno;
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni
di sindaco metropolitano e  la  citta'  metropolitana  opera  con  il
proprio statuto e  i  propri  organi,  assumendo  anche  le  funzioni
proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta  data  non  sia
approvato lo  statuto  della  citta'  metropolitana,  si  applica  lo
statuto  della  provincia.  Le  disposizioni  dello   statuto   della
provincia relative  al  presidente  della  provincia  e  alla  giunta
provinciale si applicano al sindaco  metropolitano;  le  disposizioni
relative  al  consiglio  provinciale  si   applicano   al   consiglio
metropolitano. 
  17. In caso di mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il  30
giugno 2015 si  applica  la  procedura  per  l'esercizio  del  potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e'  costituita,  con
le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli
organi della provincia ovvero  comunque  entro  trenta  giorni  dalla
decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e,  comunque,
non entra in funzione prima del rinnovo degli organi  del  comune  di
Reggio Calabria.  I  termini  di  cui  ai  commi  da  12  a  17  sono
conseguentemente  rideterminati  sostituendo  la  predetta  data   di
costituzione della citta' metropolitana a quella di entrata in vigore
della presente legge. In ogni caso il termine del 30  settembre  2014
e' sostituito dal  centottantesimo  giorno  dalla  predetta  data  di
costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del  1º  gennaio  2015
sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza  degli
organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e'  sostituito  dal
trecentosessantacinquesimo  giorno  dalla   scadenza   degli   organi
provinciali. 
  19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il  sindaco  del  comune
capoluogo. 
  20.  Il   consiglio   metropolitano   e'   composto   dal   sindaco
metropolitano e da: 
  a)  ventiquattro  consiglieri  nelle   citta'   metropolitane   con
popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; 
  b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane con  popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore  o  pari  a  3  milioni  di
abitanti; 
  c) quattordici consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
  21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In  caso
di rinnovo del consiglio del comune capoluogo,  si  procede  a  nuove
elezioni del consiglio  metropolitano  entro  sessanta  giorni  dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo. 
  22. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere l'elezione
diretta del sindaco e del  consiglio  metropolitano  con  il  sistema
elettorale che  sara'  determinato  con  legge  statale.  E'  inoltre
condizione necessaria, affinche' si possa far luogo  a  elezione  del
sindaco e del consiglio metropolitano  a  suffragio  universale,  che
entro la data  di  indizione  delle  elezioni  si  sia  proceduto  ad
articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni.  A  tal
fine il comune capoluogo  deve  proporre  la  predetta  articolazione
territoriale, con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  adottata
secondo la procedura prevista dall'articolo 6,  comma  4,  del  testo
unico. La proposta del consiglio comunale deve  essere  sottoposta  a
referendum tra tutti  i  cittadini  della  citta'  metropolitana,  da
effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere
approvata dalla maggioranza dei partecipanti  al  voto.  E'  altresi'
necessario  che  la  regione  abbia  provveduto  con  propria   legge
all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione  ai  sensi
dell'articolo  133  della  Costituzione.  In  alternativa  a   quanto
previsto dai periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con
popolazione superiore  a  tre  milioni  di  abitanti,  e'  condizione
necessaria, affinche' si possa far luogo ad elezione  del  sindaco  e
del consiglio metropolitano a suffragio universale,  che  lo  statuto
della citta' metropolitana preveda la costituzione di zone  omogenee,
ai sensi del comma 11, lettera c), e che il  comune  capoluogo  abbia
realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone  dotate  di
autonomia amministrativa, in coerenza con  lo  statuto  della  citta'
metropolitana. 
  23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 60, comma 1: 
  1)  all'alinea,  dopo  le  parole:  «consigliere  comunale,»   sono
inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»; 
  2) il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
      «12)  i   sindaci,   presidenti   di   provincia,   consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali  o  circoscrizionali
in carica, rispettivamente, in altro  comune,  citta'  metropolitana,
provincia o circoscrizione»; 
  b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le  parole:  «consigliere
comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»; 
  c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere  regionale,  comunale  e
circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche'
di sindaco e di assessore dei comuni compresi  nel  territorio  della
regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. 
  2. Le cariche  di  consigliere  comunale  e  circoscrizionale  sono
incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di
altro   comune   e   di   consigliere   circoscrizionale   di   altra
circoscrizione, anche di altro comune. 
  3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune». 
  24.   L'incarico   di   sindaco   metropolitano,   di   consigliere
metropolitano e di componente della conferenza  metropolitana,  anche
con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e'  esercitato
a titolo gratuito. Restano a carico della  citta'  metropolitana  gli
oneri  connessi  con  le  attivita'  in  materia  di   status   degli
amministratori,  relativi  ai   permessi   retribuiti,   agli   oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80,
84, 85 e 86 del testo unico. 
  25.  Il  consiglio  metropolitano  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai
consiglieri comunali dei  comuni  della  citta'  metropolitana.  Sono
eleggibili a consigliere metropolitano  i  sindaci  e  i  consiglieri
comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale  comporta  la
decadenza da consigliere metropolitano. 
  26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da
un numero di candidati non inferiore alla meta'  dei  consiglieri  da
eleggere e comunque  non  superiore  al  numero  dei  consiglieri  da
eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi  diritto
al voto. 
  27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in
misura superiore al 60  per  cento  del  numero  dei  candidati,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero  dei  candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore  a
50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma
29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti  al
sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo
da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.
La  lista  che,  all'esito  della  cancellazione  delle   candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello  minimo
prescritto dal comma 26 e' inammissibile. 
  28. Nei primi cinque anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27. 
  29.  Le  liste  sono   presentate   presso   l'ufficio   elettorale
appositamente   costituito   presso   gli   uffici   del    consiglio
metropolitano   e,   in   sede   di   prima   applicazione,    presso
l'amministrazione provinciale dalle ore otto del  ventunesimo  giorno
alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. 
  30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto diretto, libero e
segreto, attribuito a liste di  candidati  concorrenti  in  un  unico
collegio  elettorale  corrispondente  al  territorio   della   citta'
metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso  l'ufficio
elettorale di cui al comma 29. 
  31. Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a  cura  dell'ufficio
elettorale di cui al comma 29  in  colori  diversi  a  seconda  della
dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto  al  voto,
secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli
aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al  comune
in cui sono in carica. 
  32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base
di un indice determinato in relazione  alla  popolazione  complessiva
della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o  consigliere,
determinata ai sensi del comma 33. 
  33. Ai fini delle elezioni, i  comuni  della  citta'  metropolitana
sono ripartiti nelle seguenti fasce: 
  a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
  b) comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000  e  fino  a  5.000
abitanti; 
  c) comuni con  popolazione  superiore  a  5.000  e  fino  a  10.000
abitanti; 
  d) comuni con popolazione  superiore  a  10.000  e  fino  a  30.000
abitanti; 
  e) comuni con popolazione superiore  a  30.000  e  fino  a  100.000
abitanti; 
  f) comuni con popolazione superiore a  100.000  e  fino  a  250.000
abitanti; 
  g) comuni con popolazione superiore a  250.000  e  fino  a  500.000
abitanti; 
  h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di
abitanti; 
  i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. 
  34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce  demografiche
dei comuni appartenenti  alla  citta'  metropolitana  e'  determinato
secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato
A annesso alla presente legge. 
  35. Ciascun elettore puo' esprimere,  inoltre,  nell'apposita  riga
della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla  carica  di
consigliere  metropolitano  compreso  nella  lista,  scrivendone   il
cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il  cui  valore
e' ponderato ai sensi del comma 34. 
  36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma
dei  voti  ponderati  validi  riportati  da  ciascuna  di  esse.  Per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si  divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,  4
... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti,  quelli  piu'  alti,  in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,  disponendoli  in
una  graduatoria   decrescente.   Ciascuna   lista   consegue   tanti
rappresentanti eletti quanti sono i  quozienti  a  essa  appartenenti
compresi nella graduatoria.  A  parita'  di  quoziente,  nelle  cifre
intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha  ottenuto
la maggiore cifra  elettorale  e,  a  parita'  di  quest'ultima,  per
sorteggio. 
  37.  L'ufficio  elettorale,  costituito  ai  sensi  del  comma  29,
terminate le operazioni di scrutinio: 
    a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista; 
  b) determina la cifra individuale ponderata dei  singoli  candidati
sulla base dei voti di preferenza ponderati; 
  c) procede al riparto dei  seggi  tra  le  liste  e  alle  relative
proclamazioni. 
  38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato  eletto
il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli  eletti
della lista; in caso di ulteriore parita', e'  proclamato  eletto  il
candidato piu' giovane. 
  39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di  un  comune
della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati  che,  nella
medesima  lista,  hanno  ottenuto  la  maggiore   cifra   individuale
ponderata. Non si  considera  cessato  dalla  carica  il  consigliere
eletto o rieletto sindaco o consigliere in  un  comune  della  citta'
metropolitana. 
  40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un  vicesindaco,  scelto
tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali  funzioni  a
lui delegate e  dandone  immediata  comunicazione  al  consiglio.  Il
vicesindaco esercita le funzioni del sindaco  in  ogni  caso  in  cui
questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi  dalla
carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco  del
proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento
del nuovo sindaco metropolitano. 
  41. Il sindaco metropolitano  puo'  altresi'  assegnare  deleghe  a
consiglieri   metropolitani,   nel   rispetto   del   principio    di
collegialita', secondo le modalita'  e  nei  limiti  stabiliti  dallo
statuto. 
  42.  La  conferenza   metropolitana   e'   composta   dal   sindaco
metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni
appartenenti alla citta' metropolitana. 
  43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni  della
conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da  5
a 11. 
  44. A valere sulle risorse proprie  e  trasferite,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque  nel  rispetto  dei
vincoli del patto di stabilita' interno,  alla  citta'  metropolitana
sono attribuite le funzioni  fondamentali  delle  province  e  quelle
attribuite alla citta'  metropolitana  nell'ambito  del  processo  di
riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a  97
del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo  117,  secondo
comma,  lettera  p),  della  Costituzione,   le   seguenti   funzioni
fondamentali: 
  a)  adozione  e  aggiornamento  annuale  di  un  piano   strategico
triennale del  territorio  metropolitano,  che  costituisce  atto  di
indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni  dei  comuni  e
delle unioni di comuni compresi nel  predetto  territorio,  anche  in
relazione  all'esercizio  di  funzioni  delegate  o  assegnate  dalle
regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro
competenza; 
  b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le  strutture
di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  e   delle   infrastrutture
appartenenti alla competenza  della  comunita'  metropolitana,  anche
fissando vincoli e  obiettivi  all'attivita'  e  all'esercizio  delle
funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; 
  c) strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi
pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di  interesse  generale
di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la  citta'
metropolitana puo' esercitare  le  funzioni  di  predisposizione  dei
documenti di  gara,  di  stazione  appaltante,  di  monitoraggio  dei
contratti di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure
selettive; 
  d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la
coerenza  della  pianificazione  urbanistica   comunale   nell'ambito
metropolitano; 
  e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico  e  sociale,
anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e  di
ricerca  innovative  e  coerenti  con  la  vocazione   della   citta'
metropolitana come delineata nel piano strategico del  territorio  di
cui alla lettera a); 
  f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito metropolitano. 
  45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e  alle
regioni nelle materie di cui  all'articolo  117  della  Costituzione,
nonche' l'applicazione di quanto  previsto  dall'articolo  118  della
Costituzione. 
  46. Lo Stato e le regioni,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,
possono attribuire ulteriori funzioni alle  citta'  metropolitane  in
attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza  di  cui  al  primo   comma   dell'articolo   118   della
Costituzione. 
  47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il  personale
e le risorse  strumentali  della  provincia  a  cui  ciascuna  citta'
metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti  attivi
e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro
alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni  mobili  e
immobili e' esente da oneri fiscali. 
  48.  Al  personale  delle  citta'  metropolitane  si  applicano  le
disposizioni vigenti per il personale delle  province;  il  personale
trasferito dalle province mantiene, fino al  prossimo  contratto,  il
trattamento economico in godimento. 
  49. In considerazione della necessita' di garantire  il  tempestivo
adempimento degli obblighi internazionali gia' assunti  dal  Governo,
nonche'  dell'interesse  regionale  concorrente  con  il   preminente
interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la  regione  Lombardia,  anche  mediante
societa'   dalla   stessa   controllate,   subentra   in   tutte   le
partecipazioni azionarie di controllo  detenute  dalla  provincia  di
Milano e le partecipazioni  azionarie  detenute  dalla  Provincia  di
Monza e Brianza nelle societa' che operano direttamente o per tramite
di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e  gestione
di  infrastrutture  comunque  connesse   all'esposizione   universale
denominata Expo 2015. Entro il  30  giugno  2014  sono  eseguiti  gli
adempimenti  societari   necessari   per   il   trasferimento   delle
partecipazioni  azionarie  di  cui  al  primo  periodo  alla  Regione
Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.  Entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite con decreto del Ministro per gli affari  regionali,  da
adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e
delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le  disposizioni
esecutive necessarie a disciplinare il  trasferimento,  in  esenzione
fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui
al precedente periodo. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11  DICEMBRE  2016,
N. 232. 
  49-bis.  Il  subentro  della  regione  Lombardia,  anche   mediante
societa' dalla  stessa  controllate,  nelle  partecipazioni  detenute
dalla provincia di Milano  e  dalla  Provincia  di  Monza  e  Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma  restando  l'appostazione  contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti  nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti  all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione  e  l'accertamento  del
valore delle partecipazioni riferito al momento  del  subentro  della
Regione nelle  partecipazioni  e,  successivamente,  al  momento  del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il  valore  rivestito
dalle partecipazioni al momento  del  subentro  nelle  partecipazioni
della Regione Lombardia,  come  sopra  accertato,  e'  quanto  dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova  Provincia  di
Monza e Brianza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232.
Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
  49-ter.  Contestualmente  al  subentro  da  parte   della   regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla  stessa  controllate,  nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla  provincia  di
Monza e della Brianza di  cui  al  primo  periodo  del  comma  49,  i
componenti degli organi di amministrazione e di  controllo  di  dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di  detti  organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.  Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo
4  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza  ha
effetto dal momento della ricostituzione dei  nuovi  organi.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. PERIODO SOPPRESSO  DALLA
L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. 
  50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni in materia di comuni di cui al testo  unico,  nonche'
le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda  della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, le  province  sono
disciplinate dalla presente legge. 
  52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle  materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,  e
le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Le regioni riconoscono alle province  di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo, forme particolari di  autonomia  nelle  materie  di  cui  al
predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. 
  53. Le norme di cui ai commi da 51 a  100  non  si  applicano  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  alla  regione  Valle
d'Aosta. 
  54. Sono organi  delle  province  di  cui  ai  commi  da  51  a  53
esclusivamente: 
  a) il presidente della provincia; 
  b) il consiglio provinciale; 
  c) l'assemblea dei sindaci. 
  55. Il presidente della provincia  rappresenta  l'ente,  convoca  e
presiede  il  consiglio  provinciale  e  l'assemblea   dei   sindaci,
sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi   e   degli   uffici   e
all'esecuzione degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite
dallo statuto. Il consiglio e' l'organo  di  indirizzo  e  controllo,
propone  all'assemblea  lo  statuto,  approva   regolamenti,   piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad  esso  sottoposto  dal
presidente della provincia; esercita  le  altre  funzioni  attribuite
dallo  statuto.  Su  proposta  del  presidente  della  provincia   il
consiglio adotta gli schemi  di  bilancio  da  sottoporre  al  parere
dell'assemblea  dei  sindaci.   A   seguito   del   parere   espresso
dall'assemblea dei sindaci con i voti  che  rappresentino  almeno  un
terzo dei comuni compresi nella  provincia  e  la  maggioranza  della
popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via
definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea  dei  sindaci  ha  poteri
propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto  dallo
statuto.  L'assemblea  dei  sindaci  adotta  o  respinge  lo  statuto
proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con  i  voti
che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia
e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. 
  56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai  sindaci  dei  comuni
appartenenti alla provincia. 
  57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo  periodo,
possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione  di  zone
omogenee per specifiche  funzioni,  con  organismi  di  coordinamento
collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  58. Il presidente della provincia  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai
consiglieri dei comuni della provincia. 
  59. Il presidente della provincia dura in  carica  quattro  anni  e
percepisce un'indennita', a  carico  del  bilancio  della  provincia,
determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo,
in ogni caso non cumulabile  con  quella  percepita  in  qualita'  di
sindaco. 
  60. Sono eleggibili a presidente della provincia  i  sindaci  della
provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data
di svolgimento delle elezioni. (12) 
  61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di  candidature,
sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al  voto.
Le  candidature   sono   presentate   presso   l'ufficio   elettorale
appositamente costituito presso la sede  della  provincia  dalle  ore
otto del ventunesimo giorno alle  ore  dodici  del  ventesimo  giorno
antecedente la votazione. 
  61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo  periodo,  della  legge  21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge
25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le
seguenti: 'nonche' per le elezioni  previste  dalla  legge  7  aprile
2014, n. 56,'. 
  62. Il presidente della  provincia  e'  eletto  con  voto  diretto,
libero e segreto. L'elezione avviene  in  unica  giornata  presso  un
unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui
al comma 61 dalle ore otto alle ore venti.  Le  schede  di  votazione
sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. 
  63. Ciascun elettore vota per un  solo  candidato  alla  carica  di
presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi  dei  commi
33 e 34. 
  64. E' eletto presidente della provincia il candidato che  consegue
il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione  di  cui  ai
commi 33 e 34. In caso di parita' di voti,  e'  eletto  il  candidato
piu' giovane. 
  65. Il presidente della provincia decade dalla carica  in  caso  di
cessazione dalla carica di sindaco. 
  66. Il presidente della provincia puo' nominare un  vicepresidente,
scelto  tra  i  consiglieri  provinciali,  stabilendo  le   eventuali
funzioni  a  lui  delegate  e  dandone  immediata  comunicazione   al
consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del  presidente  in
ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo'  altresi'
assegnare  deleghe  a  consiglieri  provinciali,  nel  rispetto   del
principio  di  collegialita',  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti dallo statuto. 
  67. Il consiglio  provinciale  e'  composto  dal  presidente  della
provincia e da  sedici  componenti  nelle  province  con  popolazione
superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con
popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti  nelle
province con popolazione fino a 300.000 abitanti. 
  68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni. 
  69.  Il  consiglio  provinciale  e'  eletto  dai  sindaci   e   dai
consiglieri comunali dei comuni della provincia.  Sono  eleggibili  a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
La  cessazione  dalla  carica  comunale  comporta  la  decadenza   da
consigliere provinciale. 
  70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da  un  numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri  da  eleggere  e
non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da  almeno  il  5
per cento degli aventi diritto al voto. 
  71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in
misura superiore al 60  per  cento  del  numero  dei  candidati,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero  dei  candidati
del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore  a
50 centesimi. In  caso  contrario,  l'ufficio  elettorale  riduce  la
lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti  al  sesso  piu'
rappresentato,  procedendo  dall'ultimo  della  lista,  in  modo   da
assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La
lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti,
contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo  prescritto
dal comma 70 e' inammissibile. 
  72. Nei primi cinque anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71. 
  73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui  al
comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle  ore  dodici  del
ventesimo giorno antecedente la votazione. 
  74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto,  libero  e
segreto, attribuito a liste di candidati  concorrenti,  in  un  unico
collegio elettorale corrispondente  al  territorio  della  provincia.
L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio  elettorale  di
cui al comma 61. 
  75. Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a  cura  dell'ufficio
elettorale di cui al comma 61  in  colori  diversi  a  seconda  della
fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al
voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai  sensi  del  comma
33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del  colore  relativo
al comune in cui sono in carica. 
  76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai  sensi
dei commi 32, 33 e 34.  Ciascun  elettore  puo'  esprimere,  inoltre,
nell'apposita riga  della  scheda,  un  voto  di  preferenza  per  un
candidato alla  carica  di  consigliere  provinciale  compreso  nella
lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il  nome  e  il
cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33  e
34. 
  77. L'ufficio elettorale, terminate  le  operazioni  di  scrutinio,
determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la  cifra
individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto  dei
seggi tra le liste e  alle  relative  proclamazioni,  secondo  quanto
previsto dai commi 36, 37 e 38. 
  78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di  un  comune
della provincia, sono attribuiti ai  candidati  che,  nella  medesima
lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si
considera cessato dalla  carica  il  consigliere  eletto  o  rieletto
sindaco o consigliere in un comune della provincia. 
  79. In sede di prima applicazione della presente legge,  l'elezione
del presidente della provincia e del consiglio provinciale  ai  sensi
dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge: 
  a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i  cui  organi  scadono
per fine mandato nel 2014; 
  b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta
giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla  decadenza  o
scioglimento  anticipato  degli  organi  provinciali.  Al   fine   di
garantire l'effettiva rappresentativita' degli organi  eletti,  anche
con  riferimento   all'esigenza   di   assicurare   la   loro   piena
corrispondenza ai  territori  nonche'  un  ampliamento  dei  soggetti
eleggibili,   qualora   i   consigli   comunali   appartenenti   alla
circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente  interessati  al
turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  1,  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,
dovessero essere tali da far superare la  soglia  del  50  per  cento
degli  aventi  diritto  al  voto,  il   termine   e'   differito   al
quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima  proclamazione  degli
eletti. (14) (16) ((20)) 
  80. Per le elezioni di cui al comma 79,  sono  eleggibili  anche  i
consiglieri provinciali uscenti. 
  81. Nel  caso  di  cui  al  comma  79,  lettera  a),  il  consiglio
provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge  fino  al  31
dicembre 2014  le  funzioni  relative  ad  atti  preparatori  e  alle
modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei
sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva  le  predette
modifiche entro il 31 dicembre 2014. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  24
GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO
2014, N. 114. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  24  GIUGNO  2014,  N.  90,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014,  N.  114.  In
caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro  il  30
giugno 2015 si  applica  la  procedura  per  l'esercizio  del  potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b),  in  deroga  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  325,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in  carica  alla
data di entrata in vigore della presente legge  ovvero,  in  tutti  i
casi, qualora  la  provincia  sia  commissariata,  il  commissario  a
partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio
provinciale, nonche' la  giunta  provinciale,  restano  in  carica  a
titolo gratuito  per  l'ordinaria  amministrazione  e  per  gli  atti
urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del  presidente  della
provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. 
  83. Nel caso di cui  al  comma  79,  lettera  b),  l'assemblea  dei
sindaci approva le modifiche  statutarie  conseguenti  alla  presente
legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale.  In
caso di mancata approvazione  delle  modifiche  statutarie  entro  la
predetta data si applica la  procedura  per  l'esercizio  del  potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  84. Gli  incarichi  di  consigliere  provinciale  e  di  componente
dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano
a carico della provincia gli  oneri  connessi  con  le  attivita'  in
materia  di  status  degli  amministratori,  relativi   ai   permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. 
  85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni
di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: 
  a)  pianificazione  territoriale  provinciale   di   coordinamento,
nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di
competenza; 
  b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale,
autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in
coerenza con  la  programmazione  regionale,  nonche'  costruzione  e
gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione
stradale ad esse inerente; 
  c) programmazione provinciale della rete scolastica,  nel  rispetto
della programmazione regionale; 
  d)    raccolta    ed    elaborazione    di     dati,     assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali; 
  e) gestione dell'edilizia scolastica; 
  f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale  e
promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale. 
  86. Le province di cui al  comma  3,  secondo  periodo,  esercitano
altresi' le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: 
  a) cura dello sviluppo strategico  del  territorio  e  gestione  di
servizi in forma associata in base alle specificita'  del  territorio
medesimo; 
  b)  cura  delle  relazioni  istituzionali  con  province,  province
autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di
altri  Stati,  con  esse  confinanti  e  il  cui   territorio   abbia
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e  convenzioni  con
gli enti predetti. 
  87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei
limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale  e
regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai
sensi  dell'articolo  117,  commi  secondo,  terzo  e  quarto,  della
Costituzione. 
  88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i  comuni,  esercitare
le funzioni di predisposizione dei documenti  di  gara,  di  stazione
appaltante,  di  monitoraggio  dei  contratti  di   servizio   e   di
organizzazione di concorsi e procedure selettive. 
  89. Fermo restando quanto disposto dal comma  88,  lo  Stato  e  le
regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le  funzioni
provinciali diverse da quelle di  cui  al  comma  85,  in  attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine  di  conseguire
le  seguenti  finalita':  individuazione   dell'ambito   territoriale
ottimale  di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni  e  delle
unioni di comuni;  sussistenza  di  riconosciute  esigenze  unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli  enti
territoriali coinvolti nel processo di riordino,  mediante  intese  o
convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di  esercizio  associato
di funzioni da parte  di  piu'  enti  locali,  nonche'  le  autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono
trasferite dalle province ad altri enti  territoriali  continuano  ad
essere da esse esercitate fino  alla  data  dell'effettivo  avvio  di
esercizio da parte dell'ente subentrante; tale  data  e'  determinata
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero  e'  stabilita  dalla
regione  ai  sensi  del  comma  95  per  le  funzioni  di  competenza
regionale. 
  90. Nello specifico caso in cui disposizioni  normative  statali  o
regionali di  settore  riguardanti  servizi  di  rilevanza  economica
prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione  dei  predetti
servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o  agenzie  in
ambito  provinciale  o  sub-provinciale,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: 
  a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo  le  rispettive
competenze, prevedono la  soppressione  di  tali  enti  o  agenzie  e
l'attribuzione  delle  funzioni  alle  province  nel  nuovo   assetto
istituzionale, con tempi, modalita'  e  forme  di  coordinamento  con
regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino
di cui ai commi da 85 a 97,  secondo  i  principi  di  adeguatezza  e
sussidiarieta',  anche  valorizzando,  ove  possibile,  le  autonomie
funzionali; 
  b) per le regioni che  approvano  le  leggi  che  riorganizzano  le
funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di  uno
o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  per  gli  affari  regionali,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,   sentite    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo  puntuale,
mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le  funzioni  di
cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze. 
  92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto  di
quanto  previsto  dal  comma  96,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze,  sono  stabiliti,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni  e  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei  commi  da  85  a  97,  dalle  province  agli  enti  subentranti,
garantendo i rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  corso,
nonche' quelli a tempo determinato in corso fino  alla  scadenza  per
essi  prevista.  In  particolare,   sono   considerate   le   risorse
finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo  119
della  Costituzione,  che  devono   essere   trasferite   agli   enti
subentranti per l'esercizio delle funzioni loro  attribuite,  dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto  salvo  comunque
quanto previsto dal comma 88. Sullo schema  di  decreto,  per  quanto
attiene  alle  risorse  umane,  sono  consultate  le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dispone  anche  direttamente  in  ordine  alle
funzioni amministrative  delle  province  in  materie  di  competenza
statale. (1) 
  93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al  comma
91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al  comma  92,
il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
medesimo comma 92  dispone  comunque  sulle  funzioni  amministrative
delle province di competenza statale. 
  94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti
dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  92  possono
essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita' interno e  le
facolta' di assumere delle province e degli enti  subentranti,  fermo
restando  l'obiettivo  complessivo.   L'attuazione   della   presente
disposizione non deve determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  95. La regione, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, provvede, sentite le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al
comma 91. Decorso il termine senza che la regione  abbia  provveduto,
si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  96. Nei  trasferimenti  delle  funzioni  oggetto  del  riordino  si
applicano le seguenti disposizioni: 
  a) il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed
economica,  con  riferimento  alle  voci  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto  del  trasferimento,
nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti  risorse
sono  trasferite  all'ente  destinatario;  in   particolare,   quelle
destinate a finanziare le voci  fisse  e  variabili  del  trattamento
accessorio, nonche' la progressione  economica  orizzontale,  secondo
quanto previsto dalle  disposizioni  contrattuali  vigenti,  vanno  a
costituire specifici fondi,  destinati  esclusivamente  al  personale
trasferito,  nell'ambito  dei  piu'  generali  fondi  delle   risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I  compensi
di produttivita',  la  retribuzione  di  risultato  e  le  indennita'
accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati   fino   all'applicazione   del   contratto   collettivo
decentrato  integrativo  sottoscritto   conseguentemente   al   primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
  b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili  e'
esente da oneri fiscali; l'ente che  subentra  nei  diritti  relativi
alle partecipazioni societarie  attinenti  alla  funzione  trasferita
puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  c) l'ente che subentra nella funzione succede  anche  nei  rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il  trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite  le
risorse incassate relative a pagamenti  non  ancora  effettuati,  che
rientrano nei rapporti trasferiti; 
  d) gli effetti  derivanti  dal  trasferimento  delle  funzioni  non
rilevano, per gli enti subentranti,  ai  fini  della  disciplina  sui
limiti dell'indebitamento, nonche'  di  ogni  altra  disposizione  di
legge  che,  per  effetto   del   trasferimento,   puo'   determinare
inadempimenti  dell'ente  subentrante,  nell'ambito   di   variazioni
compensative a livello  regionale  ovvero  tra  livelli  regionali  o
locali e livello statale, secondo modalita' individuate  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali, sentita la  Conferenza  unificata,
che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio. 
  97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 92, uno o piu' decreti  legislativi,  previo
parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della  legislazione
statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato  e  degli  enti
territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei  medesimi
enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) salva la necessita' di  diversa  attribuzione  per  esigenze  di
tutela dell'unita' giuridica  ed  economica  della  Repubblica  e  in
particolare dei livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali, applicazione  coordinata  dei  principi  di
riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui
agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V  e  VII  della  legge  5
maggio 2009,  n.  42,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle  province  ai  sensi
dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie  alle
funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5  a
11,  sono  attribuite  ai  soggetti  che  subentrano  nelle  funzioni
trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi  oggetto  della
successione, compresi i rapporti  di  lavoro  e  le  altre  spese  di
gestione. 
  98. Al commissario di cui  all'articolo  141  del  testo  unico,  e
successive modificazioni,  nonche'  ad  eventuali  sub-commissari  si
applica, per quanto compatibile, la disciplina  di  cui  all'articolo
38, comma 1-bis, del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,
nonche' quanto  previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60,  in  materia
di  professionalita'  e  onorabilita'  dei  commissari  giudiziali  e
straordinari delle procedure di amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in crisi.  Nei  confronti  degli  stessi  soggetti  si
applicano, altresi', le  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
  99. I prefetti, nella nomina  dei  sub-commissari  a  supporto  dei
commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi
di  dirigenti  o  funzionari  del  comune  capoluogo,   senza   oneri
aggiuntivi. 
  100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali
sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  101.  Salvo  quanto  previsto  dai  commi  102  e  103,  la  citta'
metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle  norme  relative
alle citta' metropolitane di cui alla presente legge. 
  102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010,  n.
156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite
a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge
5 maggio 2009, n. 42. 
  103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma capitale, con le
modalita' previste al comma 11, disciplina i rapporti tra  la  citta'
metropolitana, il  comune  di  Roma  capitale  e  gli  altri  comuni,
garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata  a
svolgere  quale  sede  degli  organi  costituzionali  nonche'   delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti,  presso
la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del  Vaticano  e
presso le istituzioni internazionali. 
  104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati. 
  105. All'articolo 32 del testo unico, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il terzo periodo del comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
consiglio e' composto da un  numero  di  consiglieri  definito  nello
statuto, eletti dai singoli  consigli  dei  comuni  associati  tra  i
propri componenti, garantendo la  rappresentanza  delle  minoranze  e
assicurando la rappresentanza di ogni comune»; 
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e  ad  essa  si
applicano, in quanto compatibili e non derogati con  le  disposizioni
della legge recante disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le  modalita'
di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase  di
prima istituzione lo statuto dell'unione e'  approvato  dai  consigli
dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate  dal
consiglio dell'unione»; 
    c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter.  Il  presidente  dell'unione  di  comuni  si   avvale   del
segretario di un comune facente parte  dell'unione,  senza  che  cio'
comporti l'erogazione di  ulteriori  indennita'  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi  gli
incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati  ai  dipendenti
delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni  di
comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8  della  legge  23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni». 
  106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e  5-ter  dell'articolo
32 del testo  unico,  come  modificati  dal  comma  105,  lo  statuto
dell'unione  di  comuni  deve  altresi'  rispettare  i  principi   di
organizzazione e di funzionamento e  le  soglie  demografiche  minime
eventualmente disposti con legge regionale e assicurare  la  coerenza
con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti. 
  107. All'articolo 14 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente: 
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo  32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni»; 
    b) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle  convenzioni
di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero  in
3.000  abitanti  se  i  comuni  appartengono  o  sono  appartenuti  a
comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni  devono
essere formate da almeno  tre  comuni,  e  salvi  il  diverso  limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il  limite  non  si  applica
alle unioni di comuni gia' costituite». 
  108.  Tutte  le  cariche  nell'unione  sono  esercitate  a   titolo
gratuito. 
  109. Per il primo mandato amministrativo, agli  amministratori  del
nuovo comune nato dalla fusione di piu' comuni cui hanno preso  parte
comuni  con  popolazione  inferiore   a   5.000   abitanti   e   agli
amministratori  delle  unioni  di  comuni  comprendenti  comuni   con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano  le  disposizioni
in materia di ineleggibilita', incandidabilita',  inconferibilita'  e
incompatibilita' previste dalla legge per i  comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti. 
  110. Le seguenti attivita' possono essere svolte  dalle  unioni  di
comuni in forma associata anche per i comuni  che  le  costituiscono,
con le seguenti modalita': 
  a) le funzioni di responsabile anticorruzione  sono  svolte  da  un
funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari
dell'unione e dei comuni che la compongono; 
  b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un
funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari
dell'unione e dei comuni che la compongono; 
  c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni  formate  da
comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte
da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un
collegio di revisori; 
  d) le funzioni  di  competenza  dell'organo  di  valutazione  e  di
controllo di gestione sono  attribuite  dal  presidente  dell'unione,
sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa. 
  111. Il  presidente  dell'unione  di  comuni,  ove  previsto  dallo
statuto, svolge le funzioni attribuite  al  sindaco  dall'articolo  2
della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che  hanno
conferito  all'unione  la   funzione   fondamentale   della   polizia
municipale. 
  112.  Qualora  i  comuni   appartenenti   all'unione   conferiscano
all'unione la funzione della protezione civile,  all'unione  spettano
l'approvazione e  l'aggiornamento  dei  piani  di  emergenza  di  cui
all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24  febbraio  1992,
n.  225,   nonche'   le   connesse   attivita'   di   prevenzione   e
approvvigionamento, mentre i  sindaci  dei  comuni  restano  titolari
delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta  legge
n. 225 del 1992. (9) 
  113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1,  lettera  b),
del codice di procedura penale, e di cui  all'articolo  5,  comma  1,
della legge  7  marzo  1986,  n.  65,  relative  all'esercizio  delle
funzioni  di  polizia   giudiziaria   nell'ambito   territoriale   di
appartenenza del personale della  polizia  municipale,  si  intendono
riferite, in caso di esercizio associato delle  funzioni  di  polizia
municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui
l'unione esercita le funzioni stesse. 
  114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di
comuni,  le  risorse  gia'  quantificate  sulla  base  degli  accordi
decentrati e destinate nel precedente anno dal  comune  a  finanziare
istituti contrattuali collettivi ulteriori  rispetto  al  trattamento
economico fondamentale,  confluiscono  nelle  corrispondenti  risorse
dell'unione. 
  115. Le disposizioni normative previste per  i  piccoli  comuni  si
applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore  a
5.000 abitanti. 
  116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla
fusione adotta uno statuto che puo' prevedere anche forme particolari
di collegamento tra il nuovo comune e le comunita' che  appartenevano
ai comuni oggetto della fusione. 
  117. L'articolo 15, comma 2, del  testo  unico  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. I comuni che hanno dato avvio al  procedimento  di  fusione  ai
sensi  delle  rispettive  leggi  regionali   possono,   anche   prima
dell'istituzione del  nuovo  ente,  mediante  approvazione  di  testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire  lo  statuto
che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e  rimarra'
vigente fino alle modifiche dello stesso da parte  degli  organi  del
nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'  prevedere
che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano  assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi». 
  118. Al comune istituito a seguito di  fusione  tra  comuni  aventi
ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto  compatibili,
le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste
per i comuni con popolazione inferiore a  5.000  abitanti  e  per  le
unioni di comuni. 
  118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
sostituito dal seguente: 
    'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la  fusione  di  comuni  e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni  comunali).  -  1.  A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, o alla fusione per  incorporazione  di  cui
all'articolo 1, comma 130, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  in
misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 
  2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse
specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per  le
fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 
  5. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'interno  1º  settembre  2000,  n.   318,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del
presente articolo'". 
  119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono  utilizzare  i
margini di indebitamento  consentiti  dalle  norme  vincolistiche  in
materia a uno o piu' dei comuni originari e nei limiti degli  stessi,
anche nel caso in cui dall'unificazione  dei  bilanci  non  risultino
ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente. 
  120. Il commissario nominato per la gestione del  comune  derivante
da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi,  da  un
comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione
dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori  oneri
per la finanza pubblica. Il comitato  e'  comunque  consultato  sullo
schema  di  bilancio  e  sull'eventuale  adozione  di  varianti  agli
strumenti  urbanistici.  Il  commissario  convoca  periodicamente  il
comitato, anche su richiesta della maggioranza  dei  componenti,  per
informare sulle attivita' programmate e su quelle in corso. 
  121. Gli obblighi  di  esercizio  associato  di  funzioni  comunali
derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive  modificazioni,  si  applicano  ai  comuni
derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge  regionale,
che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i  contenuti.  In
mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti  mediante
fusione che raggiungono una popolazione  pari  o  superiore  a  3.000
abitanti, oppure a 2.000 abitanti se  appartenenti  o  appartenuti  a
comunita' montane,  e  che  devono  obbligatoriamente  esercitare  le
funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal  citato
comma 28 dell'articolo 14, sono  esentati  da  tale  obbligo  per  un
mandato elettorale. 
  122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del
comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina
dei nuovi rappresentanti da parte del  nuovo  comune,  gli  incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati  dal
comune estinto per fusione in  enti,  aziende,  istituzioni  o  altri
organismi continuano a esercitare il loro mandato  fino  alla  nomina
dei successori. 
  123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e  alla  produttivita'  del
personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del  24
aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero
importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un
unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. 
  124. Salva diversa disposizione della legge regionale: 
  a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli  strumenti
urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla
data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli
ambiti territoriali e alla relativa popolazione  dei  comuni  che  li
hanno  approvati,  fino  alla  data  di   entrata   in   vigore   dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; 
  b) alla data  di  istituzione  del  nuovo  comune,  gli  organi  di
revisione contabile dei comuni estinti  decadono.  Fino  alla  nomina
dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni  sono
svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica,
alla  data  dell'estinzione,  nel  comune  di   maggiore   dimensione
demografica; 
  c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata
in vigore dello  statuto  e  del  regolamento  di  funzionamento  del
consiglio  comunale  del  nuovo  comune  si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni  dello  statuto  e  del  regolamento  di
funzionamento  del  consiglio  comunale  del   comune   di   maggiore
dimensione demografica tra quelli estinti. 
  125. Il comune risultante da fusione: 
  a) approva il bilancio di previsione, in deroga a  quanto  previsto
dall'articolo 151, comma 1, del testo  unico,  entro  novanta  giorni
dall'istituzione o  dal  diverso  termine  di  proroga  eventualmente
previsto per l'approvazione dei bilanci e  fissato  con  decreto  del
Ministro dell'interno; 
  b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per
l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume  come
riferimento  la  sommatoria  delle  risorse  stanziate  nei   bilanci
definitivamente approvati dai comuni estinti; 
  c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se  questi
non hanno gia' provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle
certificazioni del patto di stabilita' e delle dichiarazioni fiscali. 
  126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo  unico,  la
popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni
dei comuni estinti. 
  127. Dalla data  di  istituzione  del  nuovo  comune  e  fino  alla
scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini  e  delle
imprese, l'indicazione della residenza con  riguardo  ai  riferimenti
dei comuni estinti. 
  128. L'istituzione del nuovo  comune  non  priva  i  territori  dei
comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono,  stabiliti  in
loro  favore  dall'Unione  europea  e   dalle   leggi   statali.   Il
trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili dai  comuni
estinti al nuovo comune e' esente da oneri fiscali. 
  129. Nel nuovo comune istituito  mediante  fusione  possono  essere
conservati  distinti  codici  di  avviamento   postale   dei   comuni
preesistenti. 
  130. I comuni possono promuovere il procedimento di  incorporazione
in un comune contiguo. In tal caso, fermo  restando  il  procedimento
previsto dal comma 1 dell'articolo 15  del  testo  unico,  il  comune
incorporante conserva la propria personalita',  succede  in  tutti  i
rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo
decadono alla data di entrata in  vigore  della  legge  regionale  di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede  che  alle
comunita' del comune  cessato  siano  assicurate  adeguate  forme  di
partecipazione e di  decentramento  dei  servizi.  A  tale  scopo  lo
statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge regionale di incorporazione. Le  popolazioni  interessate
sono sentite ai fini dell'articolo 133  della  Costituzione  mediante
referendum  consultivo  comunale,  svolto   secondo   le   discipline
regionali e prima che i consigli comunali  deliberino  l'avvio  della
procedura di richiesta alla regione di incorporazione.  Nel  caso  di
aggregazioni di comuni mediante incorporazione e'  data  facolta'  di
modificare anche la denominazione del  comune.  Con  legge  regionale
sono definite le ulteriori modalita' della procedura di  fusione  per
incorporazione. 
  130-bis. Non si  applica  ai  consorzi  socio-assistenziali  quanto
previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e successive modificazioni. 
  131.  Le  regioni,  nella  definizione  del  patto  di   stabilita'
verticale, possono individuare idonee misure volte a  incentivare  le
unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di  finanza
pubblica attribuito alla medesima regione. 
  132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e
tariffe  differenziati  per  ciascuno  dei   territori   degli   enti
preesistenti alla fusione non oltre il quinto  esercizio  finanziario
del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in  cui
l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e'  sospesa
in virtu' di previsione legislativa. 
  133. I comuni risultanti  da  una  fusione  hanno  tempo  tre  anni
dall'istituzione  del  nuovo  comune  per  adeguarsi  alla  normativa
vigente che  prevede  l'omogeneizzazione  degli  ambiti  territoriali
ottimali di gestione e la razionalizzazione  della  partecipazione  a
consorzi, aziende e societa' pubbliche  di  gestione,  salve  diverse
disposizioni specifiche di maggior favore. 
  134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso  alle  risorse
di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
ai progetti presentati dai comuni istituiti  per  fusione  nonche'  a
quelli presentati dalle unioni di comuni. 
  135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) per  i  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il
consiglio comunale e' composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due; 
  b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino  a  10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori  e'  stabilito
in quattro»; 
  b) le lettere c) e d) sono abrogate. 
  136. I comuni interessati dalla disposizione di cui  al  comma  135
provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti  gli
oneri  connessi  con  le  attivita'  in  materia  di   status   degli
amministratori locali, di cui al titolo III,  capo  IV,  della  parte
prima del testo unico,  al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della
relativa  spesa  in  rapporto  alla  legislazione   vigente,   previa
specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.  Ai  fini
del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli
oneri  connessi  con  le  attivita'  in  materia  di   status   degli
amministratori quelli relativi ai  permessi  retribuiti,  agli  oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli  80
e 86 del testo unico. (6) (8) 
  137. Nelle giunte dei comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in  misura
inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. 
  138. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2022, N. 35. 
  139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15.000 abitanti». 
  140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  un  decreto  legislativo
recante la disciplina  organica  delle  disposizioni  concernenti  il
comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i  principi  e  i
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15  marzo  1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto del  seguente
principio e criterio direttivo: riordino delle  specialita'  presenti
nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale
separata del predetto comune e della  conseguente  peculiare  realta'
istituzionale, socio-economica,  urbanistica,  valutaria,  sanitaria,
doganale, fiscale e finanziaria. 
  141. Dall'attuazione del comma 140  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  142. All'articolo 1, comma 1, e  all'articolo  2,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni,  le  parole:
«e provinciali» sono soppresse. 
  143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e' abrogato. Gli eventuali  incarichi  commissariali  successivi
all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a
titolo gratuito. 
  144. Le regioni sono tenute ad  adeguare  la  propria  legislazione
alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi  dalla  data
della sua entrata in vigore. 
  145. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni
ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi  da
104  a  141  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto   speciale
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme  dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  146. Con riferimento alle  citta'  metropolitane  e  alle  province
trasformate ai sensi della presente legge, fino a una  revisione  del
patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite,
i nuovi enti sono  tenuti  a  conseguire  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione  previgente
ovvero alle quali subentrano. 
  147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli
obiettivi complessivi di economicita'  e  di  revisione  della  spesa
previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale  e  delle
citta' metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio
o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica  delle
pubbliche    amministrazioni.    Conseguentemente    le     pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando
ambiti  territoriali  ottimali  di  esercizio  delle   funzioni   non
obbligatoriamente  corrispondenti  al  livello  provinciale  o  della
citta'  metropolitana.  La  riorganizzazione  avviene  secondo  piani
adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; i piani  sono  comunicati  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  al  Ministero  dell'interno
per il coordinamento della logistica sul territorio,  al  Commissario
per  la  revisione  della  spesa  e  alle  Commissioni   parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i
risparmi  attesi  dalla  riorganizzazione  nel  successivo  triennio.
Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali  non
presentino i predetti piani nel termine indicato, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano. 
  148. Le disposizioni della presente legge non modificano  l'assetto
territoriale degli ordini, dei collegi professionali e  dei  relativi
organismi  nazionali  previsto  dalle  rispettive  leggi  istitutive,
nonche'  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura. 
  149.  Al  fine  di  procedere  all'attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nonche'  per
accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi  di  riforma
di cui alla presente legge, il  Ministro  per  gli  affari  regionali
predispone, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica,  appositi  programmi  di  attivita'  contenenti   modalita'
operative  e  altre  indicazioni  finalizzate  ad  assicurare,  anche
attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini  previsti
per gli adempimenti di cui alla presente  legge  e  la  verifica  dei
risultati  ottenuti.  Su  proposta  del  Ministro  per   gli   affari
regionali, con  accordo  sancito  nella  Conferenza  unificata,  sono
stabilite le modalita' di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
della riforma. 
  150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  150-bis. In  considerazione  delle  misure  recate  dalla  presente
legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno  2014,  a
60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Con decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente. 
  150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui  al  comma  92,  a  seguito  del  trasferimento   delle   risorse
finanziarie,   umane,   strumentali    e    organizzative    connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei commi da 85 a 97, tra le Province,  citta'  metropolitane  e  gli
altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. 
  151. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Lanzetta, Ministro per gli affari 
                                regionali 
 
                                Boschi, Ministro per le riforme 
                                costituzionali e i rapporti con il 
                                Parlamento 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 47,  comma  6)  che
"Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56,  a  seguito  del
trasferimento  delle  risorse  finanziarie,  umane,   strumentali   e
organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere
trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello  stesso  articolo  1,
tra  le  Province,  le  citta'  metropolitane  e   gli   altri   Enti
territoriali  interessati,  stabilisce  altresi'  le   modalita'   di
recupero delle somme di cui ai commi precedenti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 23, comma 1-quater)
che "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  14,
della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  come  modificato  dal  presente
articolo, dal 1º gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra
dare  continuita'  fino  all'entrata   in   funzione   della   citta'
metropolitana di Venezia sono assicurate da un  commissario  nominato
ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio  decreto  3
marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.
45, ha disposto (con l'art. 44, comma  2-bis)  che  "In  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'articolo  1,  comma  136,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco  e  agli  assessori  dei
comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  presente  decreto  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata  individuata
da un'ordinanza sindacale una  'zona  rossa',  e'  data  facolta'  di
applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4  aprile  2000,  n.  119,  per  la
classe di  comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  30.000
abitanti,  come  rideterminata  in  base  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la durata di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  16  ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre  2017,
n. 172, ha disposto (con l'art. 44, comma 2-bis) che "In deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'articolo  1,  comma  136,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco  e  agli  assessori  dei
comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  presente  decreto  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata  individuata
da un'ordinanza sindacale una  'zona  rossa',  e'  data  facolta'  di
applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4  aprile  2000,  n.  119,  per  la
classe di  comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  30.000
abitanti,  come  rideterminata  in  base  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1,
lettera d)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e ai relativi  articoli,  contenuti  in  altre  disposizioni,  si
intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti  articoli.
In particolare: 
  [...] 
  d) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato  nell'articolo
1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56,  deve  intendersi  riferito
all'articolo 12 del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8,  ha  disposto  (con  l'art.  17-bis,
comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge
7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con  modificazioni  dalla
L. 19 giugno 2020, n. 59, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
d-bis)) che "In considerazione  della  situazione  epidemiologica  da
COVID-19,  in  via  eccezionale,  i  termini  per  le   consultazioni
elettorali di cui al presente comma  sono  fissati  come  di  seguito
indicato: 
  a) [...]; 
  b) [...]; 
  c) [...]; 
  d) [...]. 
  d-bis) in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  79,
lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente  all'anno
2020, le elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli
provinciali si svolgono  entro  novanta  giorni  dalle  elezioni  dei
consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino  al
rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli  in
carica". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 novembre 2020, n.  159,  nel  modificare  l'art.  1,  comma  1,
lettera d-bis) del  D.L.  20  aprile  2020,  n.  26,  convertito  con
modificazioni dalla L. 19 giugno 2020,  n.  59,  ha  conseguentemente
disposto  (con   l'art.   1,   comma   4-quinquiesdecies)   che   "Le
consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono  rinviate,
anche ove gia' indette,  e  si  svolgono  entro  il  31  marzo  2021,
mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 marzo 2024, n. 38, ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis)  che
"Limitatamente  alle  province  che  nell'anno  2024,   per   effetto
dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7
aprile 2014, n. 56, sono tenute  al  rinnovo  elettorale  dei  propri
organi  entro  il  quarantacinquesimo  giorno  successivo  all'ultima
proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto  nel  turno
ordinario annuale, il  termine  per  lo  svolgimento  delle  elezioni
provinciali e' differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo  degli
organi di cui al presente comma e' prorogata la durata del mandato di
quelli in carica e dei loro componenti anche  in  caso  di  decadenza
dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo  il  termine  di
novanta  giorni  per  il  rinnovo  elettorale  delle   province   non
rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo".