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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2014, n. 55

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-4-2014
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visti gli articoli 1, comma  3,  e  13  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24
maggio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013; 
  Vista la trasmissione dello schema di regolamento  alle  competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota del  10  marzo  2014,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   per   le   prestazioni
professionali i parametri dei compensi all'avvocato  quando  all'atto
dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato
in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione  consensuale
degli  stessi,  comprese  le  ipotesi  di  liquidazione  nonche'   di
prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose  previste
dalla legge,  ferma  restando  -  anche  in  caso  di  determinazione
contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese  di  cui
al successivo articolo 2. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 13  della  legge
          31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
          della professione forense): 
              "Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense 
              1.  La  presente  legge,  nel  rispetto  dei   principi
          costituzionali, della normativa comunitaria e dei  trattati
          internazionali, disciplina la professione di avvocato. 
              2. L'ordinamento forense, stante la specificita'  della
          funzione  difensiva  e  in  considerazione  della  primaria
          rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla  cui  tutela
          essa e' preposta: 
              a) regolamenta  l'organizzazione  e  l'esercizio  della
          professione  di  avvocato   e,   nell'interesse   pubblico,
          assicura la idoneita'  professionale  degli  iscritti  onde
          garantire  la  tutela   degli   interessi   individuali   e
          collettivi sui quali essa incide; 
              b)  garantisce  l'indipendenza  e   l'autonomia   degli
          avvocati, indispensabili condizioni dell'effettivita' della
          difesa e della tutela dei diritti; 
              c) tutela l'affidamento  della  collettivita'  e  della
          clientela, prescrivendo  l'obbligo  della  correttezza  dei
          comportamenti e la cura della qualita' ed  efficacia  della
          prestazione professionale; 
              d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato  e
          l'accesso  alla  stessa,  in   particolare   alle   giovani
          generazioni, con criteri di valorizzazione del merito. 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              4. Decorsi i termini per l'espressione  dei  pareri  da
          parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
          essere comunque adottati. 
              5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui  al  comma  3
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
              6. Entro quattro anni dalla data di entrata  in  vigore
          dell'ultimo dei regolamenti  di  cui  al  comma  3  possono
          essere adottate, con la medesima procedura di cui ai  commi
          3  e  4,   le   necessarie   disposizioni   integrative   e
          correttive." 
              "Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso 
              1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico  professionale
          anche a proprio favore. L'incarico  puo'  essere  svolto  a
          titolo gratuito. 
              2. Il compenso spettante al professionista e'  pattuito
          di  regola   per   iscritto   all'atto   del   conferimento
          dell'incarico professionale. 
              3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la
          pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per  convenzione
          avente  ad   oggetto   uno   o   piu'   affari,   in   base
          all'assolvimento   e   ai   tempi   di   erogazione   della
          prestazione, per singole fasi o prestazioni o per  l'intera
          attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto
          si  prevede  possa  giovarsene,  non  soltanto  a   livello
          strettamente   patrimoniale,    il    destinatario    della
          prestazione. 
              4.  Sono  vietati  i  patti  con  i  quali   l'avvocato
          percepisca come compenso in tutto o in parte una quota  del
          bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 
              5.  Il  professionista  e'  tenuto,  nel  rispetto  del
          principio di trasparenza, a  rendere  noto  al  cliente  il
          livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
          informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
          del  conferimento   alla   conclusione   dell'incarico;   a
          richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma  scritta
          a  colui  che  conferisce   l'incarico   professionale   la
          prevedibile   misura   del   costo    della    prestazione,
          distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso
          professionale. 
              6.  I  parametri  indicati  nel  decreto  emanato   dal
          Ministro della giustizia, su proposta  del  CNF,  ogni  due
          anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3,  si  applicano  quando
          all'atto dell'incarico o successivamente  il  compenso  non
          sia stato determinato in forma scritta,  in  ogni  caso  di
          mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
          giudiziale dei compensi e nei casi in  cui  la  prestazione
          professionale  e'  resa  nell'interesse  di  terzi  o   per
          prestazioni officiose previste dalla legge. 
              7. I parametri sono formulati in modo  da  favorire  la
          trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le
          prestazioni professionali e l'unitarieta' e la  semplicita'
          nella determinazione dei compensi. 
              8. Quando  una  controversia  oggetto  di  procedimento
          giudiziale o  arbitrale  viene  definita  mediante  accordi
          presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute
          al pagamento dei compensi e  dei  rimborsi  delle  spese  a
          tutti gli avvocati costituiti che hanno  prestato  la  loro
          attivita'  professionale  negli  ultimi  tre  anni  e   che
          risultino ancora  creditori,  salvo  espressa  rinuncia  al
          beneficio della solidarieta'. 
              9. In mancanza  di  accordo  tra  avvocato  e  cliente,
          ciascuno di essi puo' rivolgersi al  consiglio  dell'ordine
          affinche'  esperisca  un  tentativo  di  conciliazione.  In
          mancanza   di   accordo   il   consiglio,   su    richiesta
          dell'iscritto, puo' rilasciare un parere  sulla  congruita'
          della  pretesa   dell'avvocato   in   relazione   all'opera
          prestata. 
              10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
          all'avvocato  e'  dovuta,  sia  dal  cliente  in  caso   di
          determinazione contrattuale, sia in  sede  di  liquidazione
          giudiziale, oltre al rimborso  delle  spese  effettivamente
          sostenute e di tutti gli oneri e  contributi  eventualmente
          anticipati nell'interesse del cliente,  una  somma  per  il
          rimborso delle spese forfetarie, la cui misura  massima  e'
          determinata dal decreto di cui al comma  6,  unitamente  ai
          criteri di  determinazione  e  documentazione  delle  spese
          vive.". 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  17,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4ter. (Omissis).".