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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 35

Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. (14G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2014
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vigente al 14/09/2024
Testo in vigore dal: 21-3-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione  e
transito dei materiali di armamento; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  ed  in
particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e  successive  modificazioni,
recante sistema di informazione per la sicurezza della  Repubblica  e
nuova disciplina del segreto; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 8; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre  2012,  n.  253,   e   successive   modificazioni,   recante
regolamento concernente l'individuazione delle attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013; 
  Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, dell'interno,  della  difesa  e  dello  sviluppo
economico; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  regolamento  reca  la  disciplina  di  attuazione
dell'esercizio  dei  poteri  speciali  dello  Stato   sugli   assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,  come
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  15
marzo 2012, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche  con
riferimento alla definizione delle  modalita'  organizzative  per  lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche  all'esercizio  dei  poteri
speciali, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          329 del 30 novembre 1981, S.O. 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 173 del 14 luglio 1990. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  303  (Ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n.
          15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: 
              "Art. 2. (Finalita'  e  funzioni).  -  1.  Il  presente
          decreto     legislativo      disciplina      l'ordinamento,
          l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della  cui
          attivita' il Presidente si  avvale  per  l'esercizio  delle
          autonome funzioni di  impulso,  indirizzo  e  coordinamento
          attribuitegli  dalla  Costituzione  e  dalle  leggi   della
          Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene  conto,
          in  particolare,  della  esigenza  di   assicurare,   anche
          attraverso  il  collegamento  funzionale   con   le   altre
          amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico
          ed amministrativo del Governo, ai  sensi  dell'articolo  95
          della Costituzione. 
              2.  Il  Presidente  si  avvale  della  Presidenza,   in
          particolare,  per  l'esercizio,   in   forma   organica   e
          integrata, delle seguenti funzioni: 
              a) la direzione ed i rapporti con  l'organo  collegiale
          di governo; 
              b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri
          organi costituzionali; 
              c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee; 
              d)  i  rapporti  del  Governo  con  il  sistema   delle
          autonomie; 
              e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose,
          ai  sensi  degli  articoli  7  e  8,  ultimo  comma,  della
          Costituzione; 
              f) la  progettazione  delle  politiche  generali  e  le
          decisioni di indirizzo politico generale; 
              g)  il  coordinamento  dell'attivita'   normativa   del
          Governo; 
              h) il coordinamento dell'attivita'  amministrativa  del
          Governo e della  funzionalita'  dei  sistemi  di  controllo
          interno; 
              i) la promozione e il coordinamento delle politiche  di
          pari  opportunita'  e  delle  azioni  di  Governo  volte  a
          prevenire e rimuovere le discriminazioni; 
              l) il coordinamento delle  attivita'  di  comunicazione
          istituzionale,   di    informazione,    nonche'    relative
          all'editoria ed ai prodotti editoriali; 
              m)  la  promozione  e  verifica  dell'innovazione   nel
          settore pubblico ed il coordinamento in materia  di  lavoro
          pubblico; 
              n) il coordinamento di particolari politiche di settore
          considerate strategiche dal programma di Governo; 
              o)  il  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  del
          programma di Governo e delle politiche settoriali.". 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 8, del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21 (Norme  in  materia  di  poteri  speciali
          sugli assetti societari nei settori della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni) e' il seguente: 
              "8. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il  Ministro
          della difesa e il Ministro dello sviluppo  economico,  sono
          emanate disposizioni di attuazione del  presente  articolo,
          anche con riferimento alla definizione,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   delle   modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e'
          espresso entro il termine di venti  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dello  schema  di  regolamento  alle  Camere.
          Decorso tale termine, il regolamento puo'  essere  comunque
          adottato. Fino all'adozione del  medesimo  regolamento,  le
          competenze  inerenti  alle  proposte  per  l'esercizio  dei
          poteri  speciali,  di  cui  al  comma  1,  e  le  attivita'
          conseguenti, di cui ai commi 4  e  5,  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'  da
          esso  partecipate,  ovvero,  per  le  altre  societa',   al
          Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo
          i rispettivi ambiti di competenza.". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30   novembre   2012,   n.   253    (Regolamento    recante
          individuazione delle attivita' di rilevanza strategica  per
          il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma  del
          decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4  febbraio
          2013. 
              - Il testo degli artt. 5 e 17, comma 1, della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              "Art. 5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio  dei
          ministri. 
              1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome  del
          Governo: 
              a) comunica alle Camere la composizione del  Governo  e
          ogni mutamento in essa intervenuto; 
              b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni  di  cui  alla
          lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
          o  a  mezzo  di  un  ministro  espressamente  delegato,  la
          questione di fiducia; 
              c) sottopone al Presidente della  Repubblica  le  leggi
          per la promulgazione; in  seguito  alla  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  i  disegni  di  legge   per   la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
              d) controfirma gli atti di  promulgazione  delle  leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del Consiglio dei ministri, gli atti  che  hanno  valore  o
          forza di legge e, insieme con il ministro  proponente,  gli
          altri atti indicati dalla legge; 
              e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di   legge   di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'articolo 72 della Costituzione; 
              f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11  marzo
          1953, n. 87,  e  promuove  gli  adempimenti  di  competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: 
              a) indirizza ai  ministri  le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
              b) coordina e  promuove  l'attivita'  dei  ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
              c) puo' sospendere l'adozione  di  atti  da  parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
              c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
          di una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione  degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
              d) concorda con i  ministri  interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
              e) adotta le direttive per assicurare  l'imparzialita',
          il buon andamento e l'efficienza degli  uffici  pubblici  e
          promuove le verifiche necessarie; in  casi  di  particolare
          rilevanza puo' richiedere al ministro competente  relazioni
          e verifiche amministrative; 
              f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
          aziende e gli enti  pubblici  svolgano  la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
              g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
          materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
              h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
          particolari  Comitati  di  ministri,  con  il  compito   di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
              i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio  e
          di lavoro composti in modo da  assicurare  la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
              a) promuove e coordina l'azione  del  Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
              a-bis)   promuove   gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
              b) promuove e coordina l'azione del Governo per  quanto
          attiene ai rapporti con le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano  e  sovraintende  all'attivita'  dei
          commissari del Governo. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge." 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21 (Norme  in  materia  di  poteri  speciali
          sugli assetti societari nei settori della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni) e' il seguente: 
              "Art. 1. Poteri speciali nei  settori  della  difesa  e
          della sicurezza nazionale 
              1. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti
          di competenza, del Ministro della  difesa  o  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro
          dello  sviluppo  economico  e,  rispettivamente,   con   il
          Ministro dell'interno  o  con  il  Ministro  della  difesa,
          previa   comunicazione   alle   Commissioni    parlamentari
          competenti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono individuate le attivita' di rilevanza  strategica  per
          il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse  le
          attivita' strategiche chiave, in relazione alle  quali  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  da
          trasmettere contestualmente alle  Commissioni  parlamentari
          competenti, possono essere  esercitati  i  seguenti  poteri
          speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio  per  gli
          interessi  essenziali  della  difesa  e   della   sicurezza
          nazionale: 
              a) imposizione di specifiche condizioni  relative  alla
          sicurezza degli approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle
          informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al  controllo
          delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
          di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa   e
          sicurezza nazionale; 
              b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli
          organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera
          a), aventi ad oggetto  la  fusione  o  la  scissione  della
          societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o
          di societa' controllate, il trasferimento all'estero  della
          sede  sociale,  il  mutamento  dell'oggetto   sociale,   lo
          scioglimento  della  societa',  la  modifica  di   clausole
          statutarie eventualmente adottate  ai  sensi  dell'articolo
          2351, terzo comma, del codice civile ovvero  introdotte  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
          1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo  3  del  presente  decreto,  le  cessioni  di
          diritti reali o di utilizzo relative  a  beni  materiali  o
          immateriali o l'assunzione di vincoli che  ne  condizionino
          l'impiego; 
              c) opposizione all'acquisto,  a  qualsiasi  titolo,  di
          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti
          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o
          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,
          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti
          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con
          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso
          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la
          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente
          ha stipulato uno dei patti  di  cui  all'articolo  122  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
          di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.". 
              - Per l'art. 1, comma 8,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, si veda nelle note alle premesse.