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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2013, n. 165

Regolamento recante misure e modalità d'intervento da parte degli operatori delle telecomunicazioni per minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed impianti per la ricezione televisiva domestica. (14G00017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2014
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Testo in vigore dal:  23-2-2014

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, recante «Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003;
Vista la Delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 4 aprile 2011;
Vista la Delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2011, Supplemento ordinario n. 150, come integrata dalla Delibera 370/11/CONS del 23 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2011;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 2-bis;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2013, recante «Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati di antenna riceventi del servizio di radiodiffusione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 30 gennaio 2013;
Considerato che i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova generazione LTE, operanti in banda a 800 MHz, possono provocare disturbi interferenziali potenzialmente dannosi sugli impianti di ricezione della televisione digitale terrestre operanti in banda IV e V (canali 21-60);
Considerato l'esito delle prove di laboratorio condotte in merito ai fenomeni interferenziali da parte dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni, nonché l'esito delle prove in campo condotte dal Ministero dello sviluppo economico presso il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche e nella città di San Benedetto del Tronto, congiuntamente agli operatori mobili aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz;
Ritenuto opportuno, per esigenze organizzative, tecniche e gestionali, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga del supporto tecnico, scientifico, operativo, logistico e di comunicazione di un soggetto dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni allo scopo di valutare ed individuare le tecniche di mitigazione più opportune secondo gli standard, le metodologie e le best pratices anche internazionali;
Considerate le attività di analisi modellistica sviluppata e condotta congiuntamente alla Fondazione Ugo Bordoni, al fine di stimare la popolazione potenzialmente coinvolta dall'impatto interferenziale dei sistemi LTE in banda 800 MHz sulla ricezione dei segnali DVB-T, tenendo conto anche dei risultati delle sopracitate prove in campo ed in laboratorio, dei livelli del segnale televisivo e della possibile distribuzione delle diverse tipologie di impianti di ricezione televisiva domestica presenti sul territorio nazionale;
Considerato che la quantificazione dell'impatto interferenziale determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di frequenze di 10 MHz in banda 800 MHz richiede necessariamente una schematizzazione del problema a causa della impossibilità di considerare preventivamente tutti i diversi parametri di uno scenario reale di sviluppo delle reti, anche in considerazione del fatto che alcuni di questi parametri non sono noti preventivamente come le informazioni relative al dispiegamento delle reti di telecomunicazioni da attivare in banda 800 MHz;
Considerata sulla base dei risultati di tali attività di studio e di sperimentazione la necessità di individuare misure ed interventi di mitigazione efficaci e risolutivi delle interferenze indipendentemente dal blocco di frequenze utilizzato dai sistemi LTE, affinchè siano garantiti sia gli utenti del servizio televisivo sia gli altri legittimi utilizzatori dello spettro elettromagnetico, come gli operatori di rete televisiva nazionali e locali;
Considerato che l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 pone a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz l'onere degli interventi di mitigazione;
Considerato che tali oneri debbono essere ripartiti in misura proporzionata, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto della tipologia di blocco frequenziale di pertinenza, del tipo di interferenze ad essi correlato e dei relativi obblighi;
Considerata l'esistenza di fenomeni interferenziali determinati specificamente dai blocchi nella banda 791 - 862 MHz, classificabili in disturbi selettivi e disturbi da saturazione dei sistemi di ricezione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 10068 del 31 maggio 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.
2. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli utenti che detengano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.