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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 settembre 2013, n. 160

Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. (14G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/2014
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  8-2-2014

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale indicati ai commi 1, 2 e 3;
Visto, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede a carico degli iscritti un contributo annuo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari, precisando al comma 2 che l'ammontare del contributo e le modalità di versamento saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Visto, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano stabilite:
a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2012;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
b) per «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», istituito con il decreto legislativo;
c) per «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) per «responsabile»: il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale;
e) per «amministratori giudiziari»: i soggetti nominati dall'autorità giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi degli articoli 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 104-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione e coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.- 4ter. (Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n.94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica):
"Art. 2.
1. - 12. (Omissis).
13. L'Albo di cui all' articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
14.- 30. (Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2010, n. 38:
"Art. 1. Albo degli amministratori giudiziari.
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».
2. L'Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
Art. 2. Attività degli amministratori giudiziari.
1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.
2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca è riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. L'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.
Art. 3. Iscrizione nell'Albo.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:
a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) nell'Albo professionale degli avvocati.
2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.
3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.
Art. 4. Onorabilità.
1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.
Art. 5. Cancellazione dall'Albo.
1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito denominato: «Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. Il Ministero procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4.
2. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'interessato.
Art. 6. Vigilanza del Ministro della giustizia.
1. Il Ministero vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo.
2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.
3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, sentito l'interessato, può disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.
4. Il Ministero può altresì procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento.
5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati all'interessato.
Art. 7. Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'Albo. L'Albo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia.
2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;
b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario.
3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;
b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 è ridotto a tre anni.
Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;
2) possibilità di usufruire di coadiutori;
3) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;
e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.
Art. 9. Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari.
1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni.
Art. 10 Regolamento.
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.
Art. 11. Clausola di invarianza.
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):
"Titolo III - L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
Capo I - L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.
Art. 35. Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario.
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.
2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
"Art. 154. Compiti.
1.- 3. (Omissis).
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. - 6. (Omissis).".

Note all'art. 1:
- Per il testo del citato decreto legislativo n.14 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato decreto legislativo n.159 del 2011:
"Titolo II - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Art. 110 L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 104-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):
"Art. 104-bis. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo.
1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.".