stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155

Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-1-2014 al: 17-9-2017
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;

Vista

la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con note n. 16721 del 5 settembre 2013 e n. 17996 del 24 settembre 2013; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi relativi ai contatori dell'acqua e ai contatori di calore, definiti rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, reca «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura».
- L'allegato MI-001 reca disposizioni specifiche per i contatori dell'acqua.
- L'allegato MI-004 reca disposizioni specifiche per i contatori di calore.