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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2013, n. 152

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente l'attuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante l'iniziativa dei cittadini. (13G00193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2014
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-1-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, recante regolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) i commi 2 e 3 sono abrogati;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La presentazione di cui al comma 1 è effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalità telematica.»;
3) al comma 5, le parole: «consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno» sono sostituite dalla seguente: «presentazione»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), le parole: «di minore età» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il Trattato sull'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 17 dicembre 2007, n. C 306.
- Il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini è pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 65.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193 (Regolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 193 del 2012, già citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2 (Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorità per la verifica). - 1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorità individuata dall'art. 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. La presentazione di cui al comma 1 è effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalità telematica.
5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, può assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della presentazione.
6. Il Ministero dell'interno può richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2012, n. 193, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 3 (Verifica delle dichiarazioni di sostegno). - 1. Il Ministero dell'interno esegue:
a) il conteggio delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e in formato elettronico;
b) il controllo a campione di tipo casuale semplice, effettuato secondo le modalità previste nell'allegato A, che accerta:
1) la ricevibilità delle dichiarazioni di sostegno. Non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall'avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell'art. 4 del regolamento;
2) la completezza dei dati richiesti per identificare il firmatario. Non sono considerate valide le dichiarazioni di sostegno prive del nome completo, del cognome, del comune di residenza, della data e luogo di nascita, della nazionalità, del tipo e numero di documento e dell'autorità italiana che lo ha rilasciato;
3) la veridicità delle dichiarazioni di sostegno.
I relativi controlli sono effettuati mediante un confronto dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali è indicato il passaporto.
2. Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, risultino sottoscritte più dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, è considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario.
3. I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all'Autorità di cui all'art. 1.
In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata.
4. A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, il Ministero dell'interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento.