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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (13G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2013
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vigente al 08/09/2024
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Testo in vigore dal: 9-11-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, che - al fine di assicurare il consolidamento  delle  misure  di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego prevede la possibilita' di disporre, tra l'altro - con uno  o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze  -  la  proroga  di  un  anno  dell'efficacia  delle  vigenti
disposizioni in materia di  contenimento  della  spesa  di  personale
delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'   la   fissazione   delle
modalita' di calcolo relative all'indennita' di vacanza  contrattuale
per gli anni 2015-2017; 
  Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle  vigenti
disposizioni in materia di assunzioni del pubblico  impiego,  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, e' gia' stata attuata dall'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in
legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Valutata  la  necessita'  di  adottare  le  ulteriori   misure   di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego di cui all'articolo 16,  comma  1,  attraverso  lo  strumento
regolamentare ivi previsto; 
  Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, ai sensi del quale le disposizioni recate  dal  citato  articolo
16,  comma  1,  lettera  b),  si   applicano   anche   al   personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la norma di interpretazione autentica del  predetto  articolo
16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25,  primo  periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11  ottobre  2012,  n.
223; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2013; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
       Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego 
 
  1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
  a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2  nella  parte
vigente, 2-bis  e  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.  Sono  pertanto  escluse  da
tale  proroga,  per  effetto  della  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte  qua,
sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le
disposizioni dell'articolo 9, comma  2,  nella  parte  in  cui  viene
disposta la  riduzione  dei  trattamenti  economici  complessivi  dei
singoli dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3  dell'articolo  1  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento  per  la
parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e  del  10  per  cento  per
quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma  la
inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo  periodo,  del  predetto
decreto-legge nei confronti  del  personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n.  223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei  confronti  del  personale
dalla medesima contemplato; 
  b)  le  disposizioni  recate  dall'articolo  9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2013; 
  c) si da' luogo, alle procedure contrattuali e negoziali  ricadenti
negli anni 2013-2014 del personale dipendente  dalle  amministrazioni
pubbliche cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per
la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte
economica.  Per  il  medesimo  personale  non  si  da'  luogo,  senza
possibilita'  di  recupero,  al   riconoscimento   degli   incrementi
contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011; 
  d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge  22  dicembre
2008, n. 303, per gli anni 2013  e  2014  non  si  da'  luogo,  senza
possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di
indennita'  di  vacanza   contrattuale   che   continua   ad   essere
corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui  all'articolo  9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78.
L'indennita'   di   vacanza   contrattuale   relativa   al   triennio
contrattuale  2015-2017  e'  calcolata  secondo  le  modalita'  ed  i
parametri individuati dai protocolli e  dalla  normativa  vigenti  in
materia e si aggiunge a quella corrisposta ai  sensi  del  precedente
periodo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1,  lettere  a),  c)  e  d)  si
applicano, in quanto compatibili, anche  al  personale  convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 settembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  D'Alia, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione        e         la
                                  semplificazione 
 
                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo  17,  comma  2  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                "2. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                « 1. Al fine di assicurare  il  consolidamento  delle
          misure di razionalizzazione e contenimento della  spesa  in
          materia di  pubblico  impiego  adottate  nell'ambito  della
          manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche'
          ulteriori risparmi in termini di indebitamento  netto,  non
          inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013  e  ad  euro
          740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di
          euro per l'anno 2015 ed a  370  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016 con  uno  o  piu'  regolamenti  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia  e
          delle finanze, puo' essere disposta: 
                  a) la  proroga  di  un  anno  dell'efficacia  delle
          vigenti  disposizioni  in  materia  di  limitazione   delle
          facolta' assunzionali per le amministrazioni  dello  Stato,
          ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, per le  agenzie  fiscali,  per  gli  enti
          pubblici non economici e per  gli  enti  dell'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  b) la  proroga  fino  al  31  dicembre  2014  delle
          vigenti  disposizioni  che   limitano   la   crescita   dei
          trattamenti economici anche accessori del  personale  delle
          pubbliche  amministrazioni  previste   dalle   disposizioni
          medesime; 
                  c)  la  fissazione  delle  modalita'   di   calcolo
          relative   all'erogazione   dell'indennita'   di    vacanza
          contrattuale per gli anni 2015-2017; 
                  d)   la   semplificazione,   il   rafforzamento   e
          l'obbligatorieta'  delle   procedure   di   mobilita'   del
          personale tra le pubbliche amministrazioni; 
                  e) la possibilita' che l'ambito  applicativo  delle
          disposizioni di cui alla lettera a) nonche',  all'esito  di
          apposite  consultazioni  con  le  confederazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative  del  pubblico  impiego,  alla
          lettera b) sia differenziato, in ragione  dell'esigenza  di
          valorizzare  ed  incentivare  l'efficienza  di  determinati
          settori; 
                  f) l'inclusione di tutti i soggetti  pubblici,  con
          esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche'
          degli enti del servizio  sanitario  nazionale,  nell'ambito
          degli enti destinatari  in  via  diretta  delle  misure  di
          razionalizzazione della spesa, con particolare  riferimento
          a quelle previste  dall'articolo  6  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                  g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione
          e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali
          anche attraverso la digitalizzazione e  la  semplificazione
          delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di
          servizio,   la   lotta   all'assenteismo   anche   mediante
          estensione delle disposizioni di cui  all'articolo  71  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  al
          personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di
          quello impegnato in attivita' operative o  missioni,  fatti
          salvi i contenuti del comma 1-bis  del  medesimo  articolo,
          come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
              2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b),  con
          riferimento al personale dipendente del Servizio  sanitario
          nazionale si applicano anche al personale convenzionato con
          il Servizio sanitario nazionale.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  14,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                « 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto  in
          materia  di  assunzioni  dall'articolo  16,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98   convertito,   con
          modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  sono
          apportate  le  seguenti  modificazioni  alle   disposizioni
          vigenti in materia: 
                  a.  all'articolo  3,  comma  102,  della  legge  24
          dicembre   2007,   n.   244come   modificato   da    ultimo
          dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30  luglio
          2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono
          sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»; 
                  b. all'articolo 66, comma 9, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dall'articolo
          9, comma 7,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,
          n. 122, le parole «Per l'anno 2014» sono  sostituite  dalle
          seguenti «Per l'anno 2015»; 
                  c. all'articolo 9, comma 8,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  le  parole  «A  decorrere
          dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere
          dall'anno 2016». 
              Si riporta il testo dell'articolo  15,  comma  25,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                "25. L'articolo 16,  comma  2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n.  98,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
          disposizioni ivi richiamate di limitazione  della  crescita
          dei trattamenti economici  anche  accessori  del  personale
          delle pubbliche amministrazioni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con   il
          servizio sanitario nazionale  fin  dalla  loro  entrata  in
          vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
          e 3-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2,  in  materia  di  certificazione  dei   crediti,   e
          dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  in  materia  di  compensazione  dei
          crediti,  e   i   relativi   decreti   attuativi,   trovano
          applicazione  nei  confronti  degli   enti   del   Servizio
          sanitario nazionale, secondo le modalita' e  le  condizioni
          fissate dalle medesime disposizioni.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per  il  testo   dell'articolo   16,   comma   1,   del
          decreto-legge n. 98 del  2011,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
          competitivita' economica), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, S.O. 
              La legge 19 febbraio 1981, n.  27,  reca:  "Provvidenze
          per il personale di magistratura". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
                "2. Ai fini della applicazione delle disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. omissis» 
              Si riporta il testo dell'articolo 47-bis, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165: 
                « 1. omissis 
              2.  In  ogni  caso  a  decorrere  dal  mese  di  aprile
          dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
          nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
          rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di  cui  al
          comma 1,  e'  riconosciuta  ai  dipendenti  dei  rispettivi
          comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
          stabilite dai  contratti  nazionali,  e  comunque  entro  i
          limiti  previsti  dalla  legge  finanziaria  in   sede   di
          definizione  delle  risorse  contrattuali,  una   copertura
          economica che  costituisce  un'anticipazione  dei  benefici
          complessivi che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo
          contrattuale.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  35,  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203: 
                « 1. omissis 
              35. Dalla data di presentazione del  disegno  di  legge
          finanziaria decorrono le  trattative  per  il  rinnovo  dei
          contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2,  e
          3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di
          riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
          entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste
          possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative,  salvo  conguaglio  all'atto
          della stipulazione dei contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro. In ogni caso a decorrere  dal  mese  di  aprile  e'
          erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
          contrattuali del biennio economico 2008-2009, in  relazione
          alle risorse previste, la presente disposizione si  applica
          con  riferimento  al  solo  anno   2009,   ferma   restando
          l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  per
          l'anno  2008.  Per  il  personale  delle   amministrazioni,
          istituzioni ed enti pubblici diversi dalle  amministrazioni
          statali,  i  relativi  oneri  sono  posti  a   carico   dei
          rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2,  del
          predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              36. omissis»