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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (13G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  10-8-2013 al: 8-10-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento alla necessità indifferibile di garantire misure immediate di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in particolare per il sito Unesco delle "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi" e per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare il settore, ponendo rimedio a condizione di difficoltà economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e attrattività nel territorio italiano per l'industria di produzione cinematografica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche
1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto". Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da corrispondersi al "direttore generale di progetto" nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore generale di progetto":
a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del "Grande Progetto Pompei";
b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di altri soggetti terzi;
c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito;
e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato;
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale di progetto", non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nelle more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione già assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del "direttore generale di progetto".
3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.
4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area, è costituita l'Unità "Grande Pompei".
L'Unità assicura lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unità "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo.
L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.
6. L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura".
L'Unità predispone altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell'Unità, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei.
8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.
9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta".
10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani per la cultura".
11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità. È fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura".
All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.