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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2013, n. 66

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. (13G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
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vigente al 16/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-6-2013
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, e successive modificazioni,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che prevede la ripartizione di un
incentivo proporzionale all'importo posto a base di gara di  un'opera
o di un lavoro, individuando tra l'altro, i soggetti  destinatari  di
tale forma di incentivazione, nonche' rimettendo alla  contrattazione
decentrata l'individuazione  nel  dettaglio  delle  modalita'  e  dei
criteri di ripartizione del predetto incentivo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica  29  novembre  2007
recanti il recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, rispettivamente
per il  personale  direttivo  e  dirigente  e  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visti i decreti del Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008,
recanti   il   recepimento   dell'accordo   sindacale    integrativo,
rispettivamente  per  il  personale  direttivo  e  dirigente  e   non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19  novembre  2010,
n. 250 e  n.  251,  recanti  il  recepimento  dell'accordo  sindacale
(biennio  economico  2008-2009),  rispettivamente  per  il  personale
direttivo e dirigente e non  direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Rilevato che  il  predetto  art.  92  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 trova applicazione anche nei  confronti  del  personale  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile; 
  Considerato    che    la    specificita'    delle    funzioni     e
dell'organizzazione  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,
struttura  dello  Stato  ad  ordinamento  civile,   incardinata   nel
Ministero dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile, rendono necessario procedere
all'emanazione di un apposito regolamento che riguardi esclusivamente
il dipartimento stesso; 
  Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data  11  novembre  2008
con  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative   del   personale
direttivo  e  dirigente,  nonche'  con  le  organizzazioni  sindacali
rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, con il quale sono stati stabiliti  le
modalita'  ed  i  criteri  di  ripartizione  del  predetto  incentivo
economico; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente. del Consiglio  dei  Ministri,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  con
nota n. Dagl/4.3.13.3/2013/12 del 20 marzo 2013; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 92, comma
5, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni, di seguito denominato «codice», e si applica nei  casi
di  attivita'  professionali  svolte  a  cura   del   personale   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile per la realizzazione di lavori. 
  2. In caso  di  appalti  misti  di  lavori,  forniture  e  servizi,
l'incentivo di cui al comma 1 del presente  articolo  e'  corrisposto
per lo svolgimento della parte relativa alla componente lavori e  per
il corrispondente importo degli stessi. 
  3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita' interne, all'incremento della produttivita'  e
al contenimento delle spese tecniche generali. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  testo  dell'art.  92,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'  il  seguente:  «Art.
          92. - (Corrispettivi,  incentivi  per  la  progettazione  e
          fondi   a   disposizione   delle   stazioni   appaltanti).-
          (Omissis). 
              5.  Una  somma  non  superiore   al   due   per   cento
          dell'importo posto a base di  gara  di  un'opera  o  di  un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  dell'amministrazione,  a   valere
          direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.  93,  comma
          7, e' ripartita, per ogni singola opera o  lavoro,  con  le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione, tra il responsabile del  procedimento
          e gli incaricati della redazione del  progetto,  del  piano
          della sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel limite massimo del due  per  cento,  e'  stabilita  dal
          regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'  professionali  connesse  alle   specifiche
          prestazioni da svolgere. La  corresponsione  dell'incentivo
          e'  disposta  dal   dirigente   preposto   alla   struttura
          competente, previo accertamento positivo  delle  specifiche
          attivita' svolte  dai  predetti  dipendenti;  limitatamente
          alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
          singolo  dipendente  non  puo'   superare   l'importo   del
          rispettivo trattamento economico complessivo  annuo  lordo;
          le quote parti dell'incentivo corrispondenti a  prestazioni
          non svolte dai medesimi dipendenti, in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono economie. I  soggetti  di  cui  all'art.  32,
          comma 1, lettere b) e  c),  possono  adottare  con  proprio
          provvedimento analoghi criteri». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.   139
          (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'art. 11 della  legge  29  luglio  2003,  n.  229),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80. 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          novembre 2007 (Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco,  relativo  al  quadriennio  normativo
          2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          novembre 2007 (Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il
          personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  relativo  al   quadriennio   normativo
          2006-2009 e al biennio economico 2006-2007), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco),  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
          personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco), e' pubblicato nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          novembre 2010, n. 250 (Recepimento  dell'accordo  sindacale
          per il personale direttivo e dirigente del Corpo  nazionale
          dei vigili  del  fuoco  (biennio  economico  2008-2009)  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          novembre 2010, n. 251 (Recepimento  dell'accordo  sindacale
          per il personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili   del   fuoco   -biennio   economico
          2008-2009), e' pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25. 
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,   e'   il   seguente:   «Art.   17.
          (Regolamenti). -(Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'art.  92,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle
          premesse.