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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2013, n. 66

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. (13G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
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Testo in vigore dal:  28-6-2013

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che prevede la ripartizione di un incentivo proporzionale all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, individuando tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione, nonché rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione nel dettaglio delle modalità e dei criteri di ripartizione del predetto incentivo;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recanti il recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e n. 251, recanti il recepimento dell'accordo sindacale (biennio economico 2008-2009), rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Rilevato che il predetto art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 trova applicazione anche nei confronti del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Considerato che la specificità delle funzioni e dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rendono necessario procedere all'emanazione di un apposito regolamento che riguardi esclusivamente il dipartimento stesso;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 novembre 2008 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente, nonché con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente. del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/2013/12 del 20 marzo 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», e si applica nei casi di attività professionali svolte a cura del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per la realizzazione di lavori.
2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi, l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento della parte relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento delle spese tecniche generali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è il seguente: «Art.
92. - (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti).- (Omissis).
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri».
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -biennio economico 2008-2009), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «Art. 17. (Regolamenti). -(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle premesse.